Sinistro su strada privata. Cassazione, sì all’azione diretta contro l’assicuratore
Sommario: 1. La questione – 2. Gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti – 3. La soluzione della Cassazione SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21983 – 4. Il principio di diritto
1. La questione
La responsabilità da circolazione di veicoli è una particolare ipotesi di responsabilità aquiliana, prevista e disciplinata dall’art. 2054 c.c.; al I comma il legislatore fa carico al conducente del veicolo che ha provocato il sinistro, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (c.d. prova liberatoria), stante l’obbligo unilaterale gravante su di esso, ex lege, di risarcire il danno prodotto a cose e/o persone, a seguito della circolazione del veicolo senza guida di rotaie.
La lettera della norma (limitando l’analisi ai primi tre commi) è molto chiara. I presupposti per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. sono il verificarsi di un danno provocato dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta del conducente e l’assenza di alcuna prova liberatoria fornita da quest’ultimo.
Se, da un lato, nulla quaestio sulla semanticamente e logicamente chiara nozione di “veicolo senza guida di rotaie”, dall’altro, la diversa nozione di circolazione stradale ha richiesto qualche sforzo di comprensione in più. Nel 2015 la Suprema Corte con la sentenza SS. UU. 29 aprile 2015, n. 8620 ha definitivamente chiarito il significato della dicitura “circolazione stradale” ampliando la portata di tale definizione fino a ricomprendervi, non solo la naturale funzione di spostamento o movimento dei veicoli su strada, ma anche la cosiddetta circolazione “statica” e dunque anche la fermata o la sosta dei veicoli su strada.
Al II comma il legislatore, occupandosi dell’ipotesi più frequente di scontro tra due veicoli, ha introdotto una presunzione di concorso di responsabilità nella produzione del danno, in capo a ciascuno dei due conducenti – salvo prova liberatoria -. Al contrario, al III comma, il legislatore ha esteso il rischio derivante dalla circolazione, al proprietario del veicolo, rendendolo solidalmente responsabile col conducente per i danni eventualmente verificatisi in sua conseguenza, sul presupposto dell’imprudente affidamento del veicolo a quest’ultimo, salvo che il proprietario non dimostri che la circolazione e la “messa su strada” del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà ovvero che abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto a vietarne o impedirne la circolazione. Stante la frequenza dei sinistri stradali, proporzionale all’aumento, nel corso degli anni, del numero di autovetture e di ogni ulteriore e diverso mezzo di locomozione, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, il legislatore ha imposto l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli e i natanti destinati alla circolazione, oggi puntualmente disciplinata dall’art. 122 Cod. Ass. Si definisce contratto di assicurazione r.c. auto, quel contratto appartenente al più ampio genus dei contratti di assicurazione contro la responsabilità civile, previsti e regolati dall’art. 1917 c.c., in forza del quale, il legislatore impone all’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia eventualmente obbligato a pagare in favore di un terzo, in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo di vigenza del contratto medesimo.
L’art. 122 Cod. Ass., limita – attenendosi al dettato letterale della disposizione – l’operatività del contratto d’assicurazione, alla circolazione dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate; sul punto, negli anni, si è sviluppato un articolato dibattito giurisprudenziale, culminato recentemente con la sentenza Cass. SS. UU. del 30 luglio 2021 n. 21983 che, alla luce anche della valorizzazione della direttiva 72/166/CEE e della più recente giurisprudenza comunitaria, ha individuato come criterio selettivo (c.d. discrimen), la conformità (o meno) dell’utilizzazione del veicolo rispetto alla sua funzione naturale e abituale.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti
L’individuazione del presupposto sulla base del quale è possibile far operare la garanzia assicurativa è strumentale alla possibilità per il danneggiato di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’Art. 144 Cod. Ass., verso l’impresa assicuratrice o meno.
Alla luce del caso concreto posto all’attenzione della Suprema Corte e da questa risolto con la sentenza oggi oggetto di disamina, laddove infatti si considerasse come presupposto operativo della garanzia assicurativa, la circolazione su strada – o su aree ad essa equiparate – essendosi il sinistro in questione verificatosi all’interno di un’area di proprietà privata, la garanzia assicurativa non potrebbe operare e il danneggiato non potrebbe esperire l’azione diretta ex art 144 Cod. Ass. contro l’impresa assicuratrice.
Viceversa, individuando come discrimen, l’utilizzazione conforme del veicolo alla sua funzione abituale, la garanzia potrebbe operare e il danneggiato ben potrebbe esperire l’azione diretta verso l’impresa assicuratrice.
La giurisprudenza, in un primo momento, ha individuato come presupposto applicativo per l’applicazione della relativa disciplina sulla r.c. auto, la circostanza che il sinistro si fosse verificato in un’area stradale o in una diversa area ad essa equiparata, escludendo ad esempio un fondo agricolo (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 2017, n. 10513), così come anche il cortile di una scuola, considerato alla stregua di un luogo privato ad accesso ristretto (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9496). Al contempo, un secondo orientamento, basandosi sulle evoluzioni della giurisprudenza comunitaria sul punto, ha elaborato un diverso orientamento, abbracciando una più ampia definizione di circolazione; secondo i sostenitori di questo orientamento – ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto (art. 122 Cod. Ass.) – rileva non tanto il luogo dove ha avuto luogo il sinistro, quanto piuttosto la sua utilizzazione conforme (o meno) alla sua funzione abituale (Corte di Giustizia 4 settembre 2014, c-162-13; Corte di Giustizia 28 novembre 2017, c-514-16).
3. La soluzione della Cassazione SS.UU., 30 luglio 2021, n. 21983
Con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021, le Sezioni Unite, investite della questione, hanno accolto l’orientamento di matrice comunitaria, superando il tradizionale orientamento che vincolava alla natura pubblica del luogo di circolazione l’applicazione della garanzia assicurativa in caso di sinistro stradale.
4. Il principio di diritto
“Orbene, emerge evidente come già in base a tali criteri risulti invero superata la possibilità di escludersi l’applicabilità dell’azione diretta come affermato, con riferimento agli artt. l. e 18 L. n. 990 del 1969, da Cass. n. 8090 del 2013 in relazione a sinistro verificatosi sulla rampa di accesso ad un garage, in ragione del ravvisato – a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area di relativa collocazione – numero determinato di persone avanti titolo […]. Attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva- […] è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone […]. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.
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Serena Masi
Laureata nel 2019 all’Università degli Studi di Firenze, presso la facoltà di giurisprudenza, con la votazione di 110 su 110 e lode.
Lavora nelle professioni legali, principalmente in ambito di diritto civile e di famiglia.