Sistema di imposizione italiano e flat tax: una tassa unica per tutti è davvero possibile?

Sistema di imposizione italiano e flat tax: una tassa unica per tutti è davvero possibile?

Ogni contribuente, in virtù del sorgere di un’obbligazione tributaria e nei rapporti con il Fisco, è tenuto a versare le imposte, tipologia di tributi che sono dovuti in relazione all’effettiva capacità contributiva di ciascuno di essi.

Difatti l’art. 53, comma 1, della Costituzione, stabilisce il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, disposizione conforme e rispettosa a suo tempo del principio di solidarietà economico e sociale dettato dall’art. 2 della Costituzione.

Si evidenzia in tal senso il duplice scopo dei tributi: di tipo fiscale laddove il gettito degli stessi deve essere destinato al finanziamento della spesa pubblica ed extrafiscale poiché, attraverso la previsione di un livello di imposizione che viene definito in relazione all’effettiva capacità di concorrere in tal senso da parte di ciascun singolo contribuente, si garantisce la rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

Ragion per cui il nostro sistema tributario è “informato a criteri di progressività” ( ex art. 53, comma 2, della Costituzione) con la previsione di un livello di imposizione che varia e cresce all’aumentare del reddito delle persone fisiche.

Come viene definito dunque il valore di un’imposta da versare?

Innanzitutto bisogna tener conto del presupposto d’imposta, ovverosia della manifestazione di ricchezza dalla quale deriva il sorgere dell’obbligazione tributaria ed il reddito ne rappresenta un esempio.

Vi è poi la base imponibile, che permette di determinare l’entità dell’obbligazione tributaria e con riferimento al reddito, il suo valore varia al variare dello stesso.

Ai fini del calcolo dell’imposta viene dunque applicato alla base imponibile un tasso o percentuale, definita aliquota, che può essere fisso o variabile.

La progressività può essere attuata con diverse modalità tecniche ed il sistema di tassazione che viene adottato per l’imposta sui redditi delle persone fisiche, meglio conosciuta come IRPEF, è quello a scaglioni, in base al quale si hanno differenti classi di valore della base imponibile a cui corrispondono aliquote crescenti.

La Legge di Bilancio 2022 ha ridefinito le aliquote e scaglioni, per cui:

– 1° scaglione: reddito compreso tra 0 a 15 mila euro, si applica l’aliquota IRPEF pari al 23%

– 2° scaglione: redditi compresi tra 15 mila euro e 28 mila euro, si applica l’aliquota IRPEF pari al 25%

– 3° scaglione: redditi compresi tra 28 mila euro a 50 mila euro, si applica l’aliquota IRPEF pari al 35 %

– 4° scaglione: redditi oltre i 50 mila euro, si applica l’aliquota IRPEF pari al 43%

Il reddito viene poi personalizzato: si deducono gli oneri e si effettuano le detrazioni.

Le deduzioni permettono di ridurre il reddito su cui va calcolata l’IRPEF e vengono effettuate all’inizio, sulla base del reddito lordo.

Gli oneri deducibili sono infatti stati previsti per tener conto di situazioni che incidono sulla reale capacità contributiva del contribuente.

Essi sono di vario genere e comprendono le spese sostenute per cure mediche o gli assegni periodici versati al coniuge separato o divorziato.

Dopo aver dedotto dunque tali oneri dal reddito del contribuente, il reddito finale risultante verrà tassato in base al valore ai fini IRPEF.

Le detrazioni invece vengono calcolate alla fine, riducendo così direttamente l’imposta dovuta.

Esse sono previste in considerazione dei carichi di famiglia, per spese di produzione e per una serie di oneri specificati tassativamente dalla legge (es. spese di istruzione, spese veterinarie, spese funebri, interessi passivi per il mutuo d’acquisto della prima casa ecc…) .

La nostra Costituzione dispone che le tassazioni avvengano in proporzione alle disponibilità economiche di ciascun contribuente.

Tuttavia anche l’Italia ha avviato da tempo percorsi rivolti ad imporre tributi quantificati in percentuali fisse, secondo le modalità della flat tax.

Per essa si intende un’aliquota stabilita in un ammontare uguale per categorie o per fasce di contribuenti.

Secondo alcuni, tale sistema favorirebbe tanto i contribuenti, che dunque sarebbero indotti a versare l’imposta dovuta senza risentire dell’eccessivo onere tributario imposto, quanto il Fisco poiché gli garantirebbe un gettito sicuro per il finanziamento della spesa pubblica, escludendo con ogni probabilità casi di evasione fiscale da parte dei contribuenti.

Il punto problematico però riguarda la determinazione concreta dell’aliquota, in un equilibrio che deve soddisfare sia il bisogno del Fisco di reperire mezzi necessari per l’azione pubblica e sia l’equità dei sacrifici da imporre ai cittadini.


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Dott.ssa Marianna Barra

Dottoressa abilitata all'esercizio della professione forense. Laureata alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con tesi di laurea in diritto finanziario dal titolo "L'imposizione immobiliare: i vantaggi riconosciuti dalla legge e le possibili insidie" con votazione di 105/110. Vincitrice della borsa di studio "Sergio Marchionne student achievement awards" indetta dalla FCA e certificata dalla Commissione Italia.

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