Smart contract

Smart contract

A partire dagli anni 70’, siamo abituati a convivere con meccanismi di tecnologia dal funzionamento autonomo.

Gli stessi, traggono origine dal fornire risposte verso alcune esigenze; fu il caso della gestione di una chiave digitale connessa alla licenza di utilizzo di un software, il cui funzionamento, cessava, automaticamente alla data di scadenza del contratto.

Tale meccanismo di attivazione e disattivazione di un dispositivo legato ad una licenza d’uso, prendeva sua identità nel concetto di contratto intelligente. Siamo, tuttavia, portati a collocare il termine “contratto” in ambito giuridico, rivolgendoci, in caso di sua redazione, ad intermediari di fiducia (avvocati, notai), i quali, a seguito del servizio reso, esigeranno una retribuzione.

Nasce la necessità di ideare un metodo che faciliti la creazione di condizioni contrattuali comuni, riducendo gli inadempimenti e il ricorso ad operatori tecnici del settore.

Queste sono le finalità che persegue uno smart contract.

Lo stesso può definirsi quale protocollo informatico che semplifica, verifica, rispetta la corretta esecuzione di un contratto. Questi ha effetto mediante un sistema di condivisione, tracciabilità, trasparenza e garanzia di anonimato denominato blockchain, i cui nodi validatori sono componente di un algoritmo di consenso.

E’ il legislatore italiano a dare una definizione giuridica, qualificando lo smart contract in un programma che opera mediante l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti, decentralizzati e che portano ad un vincolo di esecutività automatica al verificarsi della condizione futura pattuita.

In buona sostanza, ciò che lo smart contract si prefigge di realizzare è la certezza al che gli interessi formalizzati dalle parti, racchiusi ed identificati mediante un codice informatico, producano effetti istantanei senza l’intervento discrezionale di un terzo. L’offerta, è quella di sicurezza maggiore rispetto alla contrattualistica tradizionale, riducendo i costi associati all’affare prefissato.

Si assiste così ad una fusione tra ambito giuridico e tecnologico volto alla creazione di sistemi di soddisfacimento della tutela, certi ed alla portata di ciascuno.

Grazie a tale strumento il diritto si tecnologizza in risultato; è possibile ottenere il rimborso istantaneo di un biglietto del treno in caso di ritardo, senza alcun adempimento solenne da recapitare alla compagnia di riferimento; l’acquisto di un immobile, in assenza di un notaio.

Insomma, l’utilizzo dello smart contract, già in uso in alcuni campi legati al mondo assicurativo, bancario, finanziario, abbatterebbe tempi, sforzi, dando certezza di esecutività delle negoziazioni. Invero, grazie l’utilizzo della blockchain, le parti riporrebbero sicurezza al loro affare, stante l’utilizzo si un sistema decentralizzato tale da rendere auto-ottemperanti le clausole contrattuali redatte in smart contract.

E’ dunque in atto una rivoluzione tecnologica volta ad unire trasparenza e anonimato, celerità e sicurezza a servizio della creatività, della tecnica, del gusto.


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Antonio Catania

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