Smart contracts: legge applicabile e giurisdizione

Smart contracts: legge applicabile e giurisdizione

Un accordo nazionale, concluso da soggetti nazionali e da eseguire solo sul territorio nazionale, sarebbe chiaramente soggetto alla legge nazionale corrispondente e la giurisdizione sarebbe determinata in base alla legge procedurale del Paese in questione.

I “contratti intelligenti” possono, invece, generare notevoli problemi se la legge applicabile e la giurisdizione competente non sono chiaramente stabilite nell’accordo.

Negli Stati Uniti, le questioni relative alla legge applicabile sono generalmente sottoposte al diritto e alla giurisprudenza dei singoli Stati. In linea generale, quando le parti di un accordo hanno espressamente individuato la legge di un determinato Stato, o se il giudice conclude dalle disposizioni di un accordo che le parti desideravano applicare la legge di un determinato Stato, si applicano appunto i diritti e i doveri previsti in tale Stato.

Tuttavia, le Corti statunitensi non applicano la legge statale prescelta se: a) lo Stato non ha un rapporto “sostanziale” con una delle parti; b) non esiste una base ragionevole per la scelta operata dalle stesse.

In assenza di una selezione esplicita della legge applicabile, si guarda allo Stato che ha il rapporto più significativo con la transazione e le parti, in base al luogo del contratto, al luogo di negoziazione, al luogo di adempimento, all’ubicazione dell’oggetto del contratto ed al domicilio, alla residenza, alla nazionalità, al luogo di costituzione o alla sede di attività delle parti.

Nell’Unione Europea, dove le parti di un “contratto intelligente” sono situate in diversi Stati membri e non hanno scelto una legge specifica, il Regolamento di Roma I può aiutare a determinare la legge applicabile in base ad alcuni principi.

Un contratto per la prestazione di servizi o la vendita di beni è regolato dalla legge del Paese in cui il prestatore o il venditore ha la sua residenza abituale. I diritti reali sono in genere collegati alla legge del Paese in cui l’immobile è situato. Nel caso di strumenti finanziari negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, un contratto che riunisce o facilita l’incontro di interessi di acquisto e vendita di terzi in strumenti finanziari conformemente a norme non discrezionali e disciplinato da un’unica legge è regolato dalla stessa. Per i contratti con i consumatori si applicherà la legge del Paese in cui il consumatore ha il suo indirizzo permanente.

Nei casi residui in cui il “contratto intelligente” non sia coperto da nessuno degli altri criteri o in cui ne risulti applicabile più di uno, si applicherà la legge del Paese in cui la parte che esegue la prestazione caratteristica ha la sua residenza abituale, o altrimenti la legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

Al di là di tali previsioni, date le molteplici e spesso nuove caratteristiche dei “contratti intelligenti”, le parti possono evitare le incertezze relative alla legge applicabile indicandola preventivamente nel contratto.

Analogamente, sotto il profilo della giurisdizione, specie fino a quando non vi sarà sufficiente chiarezza in merito all’esecuzione di un contratto legale intelligente, le piattaforme Blockchain per smart contracts o le parti possono inserire negli stessi clausole arbitrali o meccanismi di recupero delle prestazioni o interruzione automatica, per limitare ulteriormente la necessità di ricorso all’autorità giudiziaria o per facilitare l’esecuzione di decisioni arbitrali o giudiziarie. A tal proposito si osserva, infatti, che trattandosi di un rapporto negoziale, quindi fonte di diritti disponibili, le relative controversie sono arbitrabili ai sensi dell’art. 806 c.p.c. Le parti potranno sia stipulare un compromesso a lite insorta (art. 807 c.p.c.), sia convenire una clausola arbitrale, inserendola nello smart contract o in un documento tradizionale (cartaceo o informatico), essendo consentito che risulti anche da « atto separato », purché funzionalmente riferito alle controversie derivanti da quel rapporto negoziale.

Una prospettiva interessante, che merita di essere menzionata, riguarda la possibilità che le parti optino per un arbitrato da celebrarsi interamente « on-chain ». Sono, infatti, in corso approfonditi studi di fattibilità all’interno di alcuni gruppi di lavoro finalizzati a sfruttare le potenzialità della tecnologia blockchain ed avviare servizi di gestione (una specie di « camera arbitrale ») delle liti su questa infrastruttura telematica ed è ragionevole attendersi sviluppi concreti in tempi brevi.


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Marwa Baktash

Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.

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