Società a base personale e iscrizione nel registro delle imprese
La società semplice è un tipo di società creato per l’esercizio di un’attività economica che non sia qualificata dalla legge come commerciale.
Col D. Lgs. 228 del 2001 l’attività agricola si iscrive nella sezione speciale delle società semplici con efficacia dichiarativa. Nella s.s. tutti i soci possono essere illimitatamente e solidalmente responsabili – quelli che agiscono- e altri – quelli che non agiscono- possono essere limitatamente responsabili come nell’accomandita semplice. Nella s.n.c. tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. Nelle società in accomandita semplice esistono contemporaneamente due distinte categorie di soci: da un lato i soci accomandatari, che sono illimitatamente e solidalmente responsabili, dall’altro lato i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita, salvo eccezioni tipicamente previste. Quanto ai poteri di amministrazione, nelle società semplici e società in nome collettivo questi spettano a tutti i soci mentre nelle società in accomandita semplice spettano ai soli soci accomandatari.
Vige inoltre il divieto di ingerenza nella gestione della società per i soci accomandanti, che hanno solo un potere di controllo.
La partecipazione al contratto di società presuppone l’esistenza di caratteri e requisiti specifici che sono strettamente collegati e si consustanziano in principal modo nella capacità e nella legittimazione.
Essendo, il contratto di società, un atto che eccede l’ordinaria amministrazione non può essere compiuto dal rappresentante legale dell’incapace senza le debite autorizzazioni, né dall’inabilitato senza intervento del curatore.
Oggi la legge ammette pure la partecipazione di società a responsabilità limitata e società per azioni alle società organizzate su base personale, come pure si ammette la possibilità di assunzione, da parte della persona giuridica delle funzioni di amministratore ( questo per quanto le società di capitali).
Agli aspetti finora analizzati si aggiungono vere e proprie esigenze di di forma e pubblicità del contratto. A tale fine nelle società organizzate su base personale il contratto non è un contratto formale. Anche nelle società in nome collettivo e società in accomandita semplice la redazione di atto scritto, cioè dell’atto costitutivo è richiesta solo al fine della pubblicità legale.
La forma può essere richiesta in relazione all’oggetto del conferimento, per la validità del conferimento e non dell’intero contratto, con ogni possibile conseguenza nel caso di violazione. L’atto costitutivo ai sensi degli articoli 2295 e 2316 del codice civile deve contenere le norme sulla società, le persone degli amministratori e quelle che hanno la rappresentanza, il nome e la responsabilità dei soci, la durata, l’oggetto è la sede, le prestazioni dei soci d’opera, la ripartizione degli utili, le quote degli utili e delle perdite di ciascun socio. L’incompletezza può comportare il rifiuto dell’iscrizione e non l’invalidità. Ai sensi dell’art. 2296 c.c. la pubblicità si attua con il deposito, a cura del notaio o degli amministratori entro 30 giorni dalla stipula presso l’Ufficio del registro delle imprese oltre alla sottoscrizione autenticata dei contraenti o copia autentica dello stesso, se atto pubblico. È dubbio intorno all’iscrizione d’ufficio: pare lecito ritenere che tale possibilità si arresta di fronte alla mancanza o impossibilità di procurarsi l’atto da iscrivere. L’iscrizione dell’atto costitutivo della società è forma di pubblicità dichiarativa. Essa produce effetti positivi, in quanto i fatti sono opponibili ai terzi nonché effetti negativi in quanto il contenuto dell’atto costitutivo non è opponibile se non quando si dimostri che i terzi, anche senza pubblicità, ne erano a conoscenza. La mancata registrazione delle società di persone comporta l’irregolarità, in quanto è pur sempre esistente una società non iscritta nel registro delle imprese. L’irregolarità può essere iniziale o sopravvenuta. Nelle società irregolari rientrano le cc.dd. società di fatto, vere e proprie società che però si formano senza la stipula di un contratto.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Massimiliano Pagliaccia
Latest posts by Massimiliano Pagliaccia (see all)
- L’amore riconosciuto in tutte le sue forme: la legge Cirinnà - 3 September 2017
- La figura del consumatore nel Codice del Consumo, D. Lgs. 206 del 2005 - 2 September 2017
- L’arbitrato e le sue fondamenta nell’autonomia privata dell’art. 1322 c.c. - 30 August 2017