Società a base personale e iscrizione nel registro delle imprese

Società a base personale e iscrizione nel registro delle imprese

La società semplice è un tipo di società creato per l’esercizio di un’attività economica che non sia qualificata dalla legge come commerciale.

Col D. Lgs. 228 del 2001 l’attività agricola si iscrive nella sezione speciale delle società semplici con efficacia dichiarativa.   Nella s.s. tutti i soci possono essere illimitatamente e solidalmente responsabili – quelli che agiscono- e altri – quelli che non agiscono- possono essere limitatamente responsabili come nell’accomandita semplice. Nella s.n.c. tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. Nelle società in accomandita semplice esistono contemporaneamente due  distinte categorie di soci:  da un lato i  soci accomandatari,  che sono  illimitatamente e solidalmente responsabili, dall’altro lato  i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita, salvo eccezioni tipicamente previste.  Quanto ai poteri di amministrazione, nelle  società  semplici e  società in nome collettivo questi spettano a tutti i soci mentre nelle  società in accomandita semplice spettano ai soli  soci accomandatari.

Vige inoltre il divieto di ingerenza nella gestione della società per i soci accomandanti, che hanno solo un potere di controllo.

La partecipazione al contratto di società presuppone l’esistenza di caratteri e requisiti specifici che sono strettamente  collegati e si consustanziano in principal modo  nella capacità e   nella  legittimazione.

Essendo, il contratto di società, un atto che eccede l’ordinaria amministrazione non può essere compiuto dal rappresentante legale dell’incapace senza le debite autorizzazioni, né dall’inabilitato senza intervento del curatore.

Oggi la legge ammette pure la partecipazione di società a responsabilità limitata e società per azioni alle società organizzate su base personale, come pure  si ammette  la possibilità di assunzione, da parte della persona giuridica delle funzioni di amministratore (  questo per quanto le società di capitali).

Agli aspetti finora analizzati si aggiungono vere e proprie esigenze di  di forma e pubblicità del contratto. A tale fine nelle società organizzate su base personale il contratto non è un contratto formale. Anche nelle società in nome collettivo e società in accomandita semplice la redazione di atto scritto, cioè  dell’atto costitutivo è richiesta solo al fine della pubblicità legale.

La forma può essere richiesta in relazione all’oggetto del conferimento, per la validità del conferimento e non dell’intero contratto, con ogni possibile conseguenza nel caso di violazione.  L’atto costitutivo  ai sensi degli articoli  2295 e  2316  del codice civile  deve contenere  le norme sulla società,   le persone degli amministratori e  quelle che hanno   la rappresentanza, il nome e  la responsabilità dei soci,  la durata,  l’oggetto è la sede,   le prestazioni dei soci d’opera, la ripartizione degli utili,  le quote degli utili e  delle perdite di ciascun socio.  L’incompletezza può comportare il rifiuto dell’iscrizione e non l’invalidità.  Ai sensi dell’art. 2296 c.c. la pubblicità si attua con il deposito, a cura del notaio o degli amministratori entro 30 giorni dalla stipula presso l’Ufficio del registro delle imprese oltre alla sottoscrizione autenticata dei contraenti o copia autentica dello stesso, se atto pubblico.  È dubbio intorno all’iscrizione d’ufficio: pare lecito ritenere che tale  possibilità si arresta di fronte alla mancanza o impossibilità di procurarsi l’atto da iscrivere.  L’iscrizione dell’atto costitutivo della società è forma di pubblicità dichiarativa.  Essa produce effetti positivi, in quanto i fatti sono opponibili ai terzi nonché effetti negativi in quanto il contenuto dell’atto costitutivo non è opponibile se non quando si dimostri che i terzi, anche senza pubblicità, ne erano a  conoscenza.  La mancata registrazione delle società di persone comporta l’irregolarità, in quanto è pur sempre esistente una società non iscritta nel registro delle imprese. L’irregolarità può essere iniziale o sopravvenuta. Nelle società irregolari rientrano le cc.dd. società di fatto, vere e proprie società che però si formano senza la stipula di un contratto.


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