Società di professionisti, società sportive e occasionali

Società di professionisti, società sportive e occasionali

Le società di professionisti sono fenomeni di collaborazione stabile tra professionisti nei quali, pur rimanendo l’esercizio della professione un fatto individuale, si mettono in comune mezzi e risultati o ambedue e si creano tra professionisti veri e propri rapporti associativi nell’esercizio della professione.

Rappresentano un fenomeno volto a realizzare un risultato economico che non è diverso da quello derivante dalla professione.

L’ordinamento societario puntualizza sugli amministratori e non sui singoli soci la responsabilità dell’azione sociale mentre l’ordinamento delle professioni liberali impone, a chi esercita professione intellettuale, di eseguire personalmente l’incarico assunto o se consentito con ausiliari ma comunque sotto la sua responsabilità e deve inoltre ricevere un compenso adeguato all’opera prestata.

Per questo non può applicarsi alla società di professionisti l’ordinamento generale delle società.  La legge 1815 del 1939 regolamenta le professioni con iscrizione all’albo.

La  Suprema Corte di Cassazione, mentre ha ribadito l’invalidità delle altre società di professionisti, ha riconosciuto l’ammissibilità delle società di ingegneria e cioè ‘’ società di capitali e cooperative che seguono studi di ricerche, consulenze, progettazioni ecc… e valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale’’ fermo restando il carattere personale della prestazione.

La società consortile è un organismo societario per  un fenomeno che societario non è. Dal punto di vista giuridico la trasformazione di una società consortile in società di capitali e viceversa è considerata una  trasformazione eterogenea a norma dell’art 2500 c.c.. I consorzi invece ‘’non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate’’. Nell’ambito delle  società sportive, non può non citarsi  la legge 91 del 1981 che rappresenta  lo statuto tipo della Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC,  il quale impone a tutte le associazioni sportive che impiegano atleti professionisti la forma della S.p.a. o della S.r.l..  Vi sono principi quali ad esempio il  destinare almeno il 10% degli utili a scuole giovanili sportive  e il  sistema dei controlli del codice civile cui si aggiungono i controlli delle federazioni sportive per delega del CONI.

Affinché l’affiliazione da parte di una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI  produca i suoi effetti è obbligatorio il deposito presso la Federazione Sportiva affiliante dell’atto costitutivo iscritto nel Registro delle imprese.

Esistono differenziazioni  riguardo la disciplina rispetto a quella del codice civile in ordine ai soci ed alla struttura della società.

Le società occasionali sono costituite per il compimento in comune di un singolo atto: sono  tuttavia società.  I problemi sono quelli riguardo all’attribuzione dei risultati dell’atto compiuto e la responsabilità per le obbligazioni assunte.

Questi sono risolti dalle disposizioni generali e non da disciplina differenziale.

Trattiamo da ultimo delle  società interne distinguendole dalla  società non manifesta e dalla società apparente. Società interne sono quelle in cui l’oggetto della società si esaurisce nel regolamento dei rapporti tra soci.

Società non manifeste o occulte si propongono l’esercizio di un’attività economica esterna, esercitata non sotto una ragione sociale ma sotto il nome di un socio o di un estraneo, sì che l’impresa che nella realtà è sociale si presenta all’esterno come individuale.  Alle società interne non è applicabile la disciplina per le società, anche se non si esclude un’interpretazione analogica di talune norme.

Le società occulte rientrano nel concetto di società ( cfr. imprenditore occulto).  Una volta che la società sia diventata  palese potrà agire direttamente e può essere direttamente perseguita e sarà possibile dichiarare il fallimento della società e dei soci ai sensi degli articoli 56 e 147 della legge fallimentare.

La società apparente è una creazione della giurisprudenza cui non si applica la disciplina della società.


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