Società e altre tipologie di collaborazione organizzata
Storicamente il nostro ordinamento ha conosciuto (nei codici abrogati) la contrapposizione della società civile alla società di commercio.
Nell’attuale assetto normativo la società è un’organizzazione di persone e di beni per il raggiungimento di uno scopo produttivo, organizzazione che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata e ai loro patrimoni, con ogni possibile e doverosa conseguenza.
Per talune di esse è necessaria un’autorizzazione amministrativa – come condizione- per la costituzione, per altre viene ad essere imposta legislativamente la scelta del tipo di società. Esulano dalla società le forme di godimento collettivo dei beni, dato che la società si prefigge un guadagno, in funzione dei bisogni del mercato e cioè un’attività speculativa. Si trasforma, sia pur tacitamente, in società l’azienda che per successione ereditaria o acquisto in comune viene ad avere più titolari, i quali non si limitano al suo mero godimento ma esercitano in comune un’attività imprenditoriale.
In questi casi siamo in presenza di una comunione incidentale, comunque valutabile quale società. Dal fenomeno societario in ogni sua forma dobbiamo tenere distinta la comunione coniugale d’impresa, che risulta essere connotata – almeno in parte – da sfaccettature similari ma con diversa regolamentazione giuridica da parte del legislatore. L’art 177, primo comma lettera d) e secondo comma del codice civile ricomprende fra i beni oggetto della comunione legale tra i coniugi ‘’ le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio’’ e gli utili e gli incrementi di quelle gestite da entrambi se l’azienda apparteneva ad uno dei due coniugi anteriormente al matrimonio. È una comunione di impresa retta da una propria disciplina che società non è, specie nella c.d. piccola impresa. E’ un istituto di diritto familiare e non di diritto patrimoniale che si basa sulla parità fra i coniugi, quale vero e primario requisito sostanziale che ne fonda la genesi e ne costituisce la ragion d’essere.
In caso di disaccordo, come in molte altre ipotesi ordinamentali, anche qui si potrà richiedere l’intervento del giudice. Sui beni dalla comunione possono soddisfarsi i creditori che sono tali in virtù di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia contratte congiuntamente dai coniugi.
La società di armamento, risulta invece rientrare nella categoria delle comunioni contrattuali di godimento ed è regolata dagli artt. 278 e 286 del codice della navigazione.
Oggetto di questa, è l’esercizio di una nave da parte dei comproprietari e non rileva il fatto che sia più per uno scopo economico. Tale società può essere costituita anche con deliberazione della sola maggioranza dei caratisti ( comproprietari) che vincola la minoranza dissenziente in base alle regole sulla comunione a norma dell’articolo 1105 c.c.. Contrattualmente può stabilirsi una quota di interesse diversa da quella di comproprietà per utili e responsabilità.
Se tutti sono d’accordo nel gestire l’impresa, accanto alla società di armamento nasce una società vera e propria con disciplina stavolta contenuta nel codice civile, (esercizio in comune di un’impresa economica, dunque non solamente di una nave di cui al cod nav.). Le società di professionisti sono fenomeni di collaborazione stabile tra professionisti nei quali, pur rimanendo l’esercizio della professione un fatto individuale, si mettono in comune mezzi e risultati o entrambi e si creano tra professionisti rapporti associativi nell’esercizio della professione. Ci si è chiesto da più parti, se si possa parlare delle società di professionisti come società in senso tecnico.
A ben vedere infatti anche tale tipologia negoziale è un fenomeno diretto a realizzare un risultato economico che non è diverso da quello derivante dalla professione ordinamentale.
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Massimiliano Pagliaccia
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