Sollevata questione di legittimità dell’art. 656, comma 5, c.p.p.

Sollevata questione di legittimità dell’art. 656, comma 5, c.p.p.

Con ordinanza del 13 marzo 2017, il Tribunale di Lecce, quale Giudice dell’esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 comma 5 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di reclusione.

Nel caso di specie, la difesa aveva invocato l’adozione di un provvedimento di sospensione, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata della formulazione dell’art. 656, comma 5, c.p.p., che ne consentisse l’adeguamento al nuovo quadro normativo in materia di affidamento in prova ex art. 3, comma 8, lett. c) D.L. 146/2013, che ha introdotto all’art. 47 ord. penit. il comma 3-bis. In subordine, in caso di impossibilità di interpretazione adeguatrice, la difesa chiedeva la remissione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, c.p.p. per violazione dell’art. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione.

Il Tribunale di Lecce, dopo aver preliminarmente affermato la propria legittimazione a proporre l’incidente di costituzionalità, valutava come rilevante ai fini del decidere la questione prospettata dalla difesa. L’attuale formulazione dell’art. 656, comma 5, c.p.p. va infatti correlata con la disposizione di cui all’art. 47 ord. penit., che ammette la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per i condannati a pena infratriennale. Allo stato, la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione a pena inferiore ai quattro anni, è invece ammessa soltanto ove ricorrano specifiche condizioni, al fine di fruire della detenzione domiciliare c.d. umanitaria ex art. 47 ter comma 1, o al fine di fruire dell’affidamento in prova c.d. terapeutico, nel caso di condanna a pena inferiore ai sei anni ex artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990.

Risulta evidente come il meccanismo previsto dalla norma in commento sia strutturalmente e funzionalmente collegato all’accesso del condannato alla misura alternativa dell’affidamento in prova, mirando il combinato disposto degli artt. 656, comma 5 e art. 47 ord. penit. al duplice obbiettivo della deflazione carceraria, da un altro, e della funzione rieducativa e specialpreventiva della pena, dall’altro. Ebbene, a seguito dell’introduzione con D.L. 146/2013 (convertito in L. n. 10/2014) dell’art. 47 comma 3 bis ord. penit., che ha ampliato l’ambito di applicazione della misura dell’affidamento in prova anche al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione (c.d. affidamento allargato), non è stato correlativamente riformato l’art. 656, comma 5, che, come già rilevato, consente una sospensione automatica dell’ordine di esecuzione della pena detentiva soltanto ove la stessa risulti inferiore ai tre anni di reclusione. Attualmente dunque, in mancanza del coordinamento normativo appena citato, il condannato a una pena superiore a tre anni, ma inferiore a quattro, non può beneficiare dell’istituto della sospensione.

Oltre che rilevante, il Tribunale di Lecce giudicava la presente questione altresì di non manifesta infondatezza. Ed invero, il differente regime normativo riguardante chi risulti condannato a una pena infratriennale e chi, invece, abbia riportato una condanna infraquadriennale appare conseguenza di un mancato coordinamento normativo-sistematico, forse frutto di disattenzione in sede di conversione del D.L. 146/2013, ma comunque idoneo a determinare un’ingiustificata disparità di trattamento tra la prima categoria di soggetti, benificiaria della sospensione automatica dell’ordine di esecuzione, e la seconda categoria di soggetti, i quali, benchè parimenti ammessi alla fruizione dell’affidamento in prova c.d. allargato, risultano irragionovelmente esclusivi dal meccanismo di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p.

Le condizioni riferibili ai soggetti su menzionati appaiono, tra l’altro, del tutto simmetriche, atteso che sia la concessione dell’affidamento in prova, per così dire ordinario, sia la concessione dell’affidamento in prova c.d. allargato, risultano entrambe subordinate a un periodo di osservazione del reo. Ne consegue che, a giustificazione della detta disparità di trattamento, non potrebbe addursi una pretesa disomogeneità di situazione soggettive.

Deve, pertanto, concludersi che la censurata mancata previsione dell’art. 656 comma 5 c.p.p. violi il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost., nonché l’art. 27 comma 3, sotto il profilo della finalità rieducativa della pena. Atteso poi, che l’elemento condizionante l’attivazione del meccanismo de quo risulta fondato su un limite numerico, che, per sua intrinseca natura, appare insuscettibile di modifiche in via interpretativa, e dunque ostativo ad un’interpretazione adeguatrice del dettato normativo in scrutinio ai principi costituzionali, il Tribunale di Lecce conclude per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità posta dalla difesa, rimettendone con ordinanza la soluzione alla Corte Costituzionale, previa sospensione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87.


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Valeria Citraro

Laureata nel Gennaio 2014 p/o Università degli Studi di Catania con Tesi in diritto processuale penale, dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e valutazione probatoria". Abilitata all'esercizio della Professione forense da Settembre 2016.

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