Sono lecite le azioni “a tempo”? Le cd. azioni autoestinguibili

Sono lecite le azioni “a tempo”? Le cd. azioni autoestinguibili

Le azioni autoestinguibili sono azioni che si estinguono automaticamente ad una certa data o al verificarsi di un determinato evento previamente identificato.

Si ritiene che siano ricomprese le azioni a termine finale o sottoposte ad una condizione risolutiva. Ad esempio una determinata società potrebbe emettere azioni che si autoestinguano nel caso in cui un determinato socio si trovi in una determinata situazione, ad esempio in una situazione di insolvenza o nel caso in cui raggiunga un determinato livello di dividendo.

La dottrina maggioritaria ne ravvisa la natura giuridica di azioni speciali. Altra parte invece, ritiene che possa riguardare non solo determinate categorie di azioni e dunque essere “speciali” ma possa riferirsi genericamente a tutte le partecipazioni e a tutti i soci.

In tal caso però, si obietta , in quanto nel caso in cui siano riferite a tutti i soci vi sarebbe l’immediato rischio di estinzione della società.

Ciò che è opportuno regolamentare nella clausola statutaria che ne preveda l’emissione è non solo la determinazione dell’evento che produce l’estinzione ma anche la determinazione della liquidazione in favore del socio che  veda estinte le sue partecipazioni, infatti non è altro che una ipotesi di recesso atipica.

In seguito a detta estinzione, secondo il Consiglio Notarile di firenze (Massima n.66) e lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato (2016), Consiglio Notarile di Milano Massima n. 190\2020,  sarebbe opportuno ridurre il capitale  se non vi sono riserve e  o nel caso in cui esse vi siano, procedere alla liquidazione del socio secondo i criteri previsti per il recesso.

Si riporta un esempio di clausola:

“La predetta partecipazione pari al… % del capitale sociale si estinguerà nel caso in cui il signor …(titolare della partecipazione)…. (descrizione dell’evento), fermo restando in tal caso il diritto alla liquidazione secondo i criteri previsti per il recesso”.


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