Sono nulli i contratti di investimento in obbligazioni Cirio
Cass. Civ., sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2535
a cura di Giacomo Romano
La banca intermediaria ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione “in concreto” sulla natura e le caratteristiche del titolo, il suo emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed eventuali situazioni di grey market o di default.
Il caso
Nell’anno 2000 due investitori stipulavano con un istituto di credito un contratto di acquisto di titoli Cirio per euro 320mila e l’anno successivo effettuavano un’ulteriore operazione di investimento per euro 60mila.
Dopo 3 anni, tuttavia, citavano innanzi il Tribunale civile di Milano la banca, per sentir dichiarare la nullità di entrambi i contratti, con condanna dell’istituto alla restituzione delle somme versate o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti.
La domanda, originariamente respinta dal Tribunale, veniva accolta in sede di gravame, incardinato innanzi alla corte di appello del capoluogo lombardo, essendo emersa una condotta della banca in violazione degli obblighi di informazione sulla stessa incombenti, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998.
La banca ricorreva per la cassazione della sentenza.
La decisione
La Suprema Corte ha chiarito che il quadro normativo di riferimento (art. 21, d.lgs. 58/1998; artt. 28, 29 Reg. Consob n. 1522/1998) ben evidenzia l’obbligo della banca di segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (c.d. siutability rule). L’intermediario finanziario deve perciò tenere una condotta altamente professionale, prudente e diligente, dovendo fornire un’informazione “adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alla situazione del cliente.
Nel caso di specie, al contrario, la banca si era limitata ad una generica dichiarazione, rivolta agli investitori, secondo cui «non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell’investimento», senza nessuna indicazione sulla natura del titolo, l’emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed eventuali situazioni di imminente default economico dell’ente o dello Stato emittente. Ed ha aggiunto, sul punto, che “tali informazioni economiche erano, nella specie, tanto più necessarie in quanto il crollo delle obbligazioni Cirio era imminente, al momento in cui l’ordine di acquisto veniva emesso dai clienti”.
Né può ritenersi che all’operatività di detto obbligo di diligenza e trasparenza, diretto a consentire all’investitore di compiere un’operazione adeguata e consapevole, sia di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato.
E, ribadendo l’obbligo di protezione della clientela che grava sull’istituto di credito, la Corte ha ritenuto che la banca non aveva neppure fornito la prova positiva, su di essa incombente, della sua diligenza e dell’adempimento degli obblighi informativi posti a suo carico. Di contro, l’investitore risultava aver ritualmente allegato l’inadempimento dell’intermediario ed il nesso con il pregiudizio lamentato, tale da legittimare un pronuncia di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della banca.
Tanto premesso, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente anche al pagamento delle spese di lite.
Segui la nostra redazione anche su Facebook!
Sei uno Studio Legale, un’impresa o un libero professionista? Sponsorizzati su Salvis Juribus! Scopri le nostre soluzioni pubblicitarie!
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
Latest posts by Avv. Giacomo Romano (see all)
- Ricorso Università Medicina, trasferimento a Napoli per salute: l’avv. Romano vince - 14 December 2024
- Ricorso Università Odontoiatria, trasferimento a Sassari per salute: l’avv. Romano vince - 14 December 2024
- Medicina anni successivi, avv. Romano: molti posti alla d’Annunzio. Via ai ricorsi - 9 July 2024