Sospensione con messa alla prova e responsabilità degli enti: verso l’ammissione del “pentimento operoso” della societas?

Sospensione con messa alla prova e responsabilità degli enti: verso l’ammissione del “pentimento operoso” della societas?

Tribunale di Bari, Sez. I, Ordinanza, 22 giugno 2022 – Giudice dott. Antonio Donato Coscia

 

Introduzione. Il d.lgs. 231/2001 ha segnato il superamento dell’era dominata dal brocardo latino “societas delinquere non potest“, introducendo nel nostro ordinamento la responsabilità – sebbene definita come “amministrativa” (rectius penale/amministrativa) – diretta da reato delle persone giuridiche. Pertanto, gli enti sono divenuti di fatto autonomi centri di imputazione, diversi ed ulteriori rispetto all’agente persona fisica. A corollario di tale “personificazione” degli enti e sulla scorta dell’ormai vigente principio per il quale “societas puniri potest“, non desterà stupore nel lettore la conclusione cui è giunto il Tribunale di Bari, ritenendo ammissibile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per l’ente imputato. Invero, l’ordinanza de qua si inserisce nell’ambito un nutrito dibattito giurisprudenziale, destato da condivisibili incertezze interpretative. Ad oggi la questione è stata affrontata solo in seno alla giurisprudenza di merito, con contrapposte soluzioni (v. Trib. Milano, Ordinanza 27 marzo 2017, che ha negato l’applicabilità dell’istituto; Trib. Modena – GUP, sentenza 19 ottobre 2020 che, al contrario, ha ammesso la messa alla prova per l’ente).

La messa alla prova. Al fine di comprendere appieno la portata della pronuncia oggetto d’analisi, appare dapprima opportuno compiere una rapida premessa sui punti focali dell’istituto della messa alla prova. Trattasi di forma di probation giudiziale, che si traduce nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado. L’istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento (si precisa, a carico degli imputati maggiorenni, poiché il rito era già previsto per i minori) dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili“, ed è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 168-bis e 464-bis e ss. c.p.p. 

In particolare, siffatta sospensione può essere disposta esclusivamente nei procedimenti per reati puniti in via edittale con pena detentiva non superiore a quattro anni, nonché con pena pecuniaria (sola, congiunta o alternativa) ovvero per i reati per cui è ammessa la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’articolo 550 comma 2 c.p.p. (cfr. art. 168-bis, co. 1 c.p.p.). In riferimento alla persona dell’imputato, e quindi alle relative preclusioni soggettive, l’istituto non è ammesso per i delinquenti e contravventori abituali, professionali e per tendenza (art. 168-bis, co. 5 c.p.p.) e, in ogni caso, non è suscettibile di una seconda concessione (art. 168-bis, co. 4 c.p.p.).

Il rito speciale può essere introdotto su esclusiva richiesta dell’indagato/imputato o del suo procuratore munito di apposita procura.  Alla richiesta deve essere necessariamente allegato un programma di trattamento predisposto di comune intesa con l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) ovvero almeno mera richiesta di elaborazione, con attestazione di ricezione da parte dell’Ufficio preposto. Il programma di trattamento consta in sintesi di un lavoro – a titolo gratuito – di pubblica utilità. 

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato. L’esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, comporta la revoca del beneficio e la ripresa del procedimento.

Le conclusioni del Tribunale di Bari. La vicenda processuale vedeva coinvolta una S.R.L. unipersonale, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001. Il difensore della società imputata formulava formale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, facendo successivamente pervenire il relativo programma di trattamento. Il pubblico ministero si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.

Il Tribunale di Bari ha compiuto un acuto ragionamento ermeneutico, al fine di optare per l’applicabilità dell’istituto, contribuendo ad arricchire di un ulteriore elemento il paradigma sanzionatorio offerto dal “sistema 231”. Il giudice di prime cure, difatti, ha ritenuto che l’applicabilità dell’istituto non comporti una violazione dei principi di tassatività e riserva di legge, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte rispetto alla pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano, ordinanza 27 marzo 2017 Giudice Stefano Corbetta) che, pochi anni prima, dinanzi a medesima fattispecie, aveva respinto l’istanza difensiva, ritenendo inapplicabile l’istituto agli enti, poiché «in ossequio al principio di riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti» (p. 2 dell’ordinanza milanese), stante la ritenuta impossibilità di un’applicazione analogica dell’istituto, a causa della sua – ritenuta – natura prevalentemente sostanziale (il che – asseriva il giudice milanese – escluderebbe l’applicazione analogica dell’istituto, per contrasto con il principio di riserva di legge). 

Al contrario, il giudice di merito barese ha osservato che «il divieto di analogia opera soltanto quanto genera effetti sfavorevoli per l’imputato: la messa alla prova per l’ente determinerebbe, invece, un ampliamento del ventaglio di procedimento speciali a sua disposizione, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale». Né sarebbe calzante, ad avviso del giudice pugliese, ritenere il silenzio del legislatore interpretabile come “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit“, poiché una simile interpretazione sarebbe in aperto contrasto con la ratio politico-criminale sottesa all’introduzione della disciplina offerta dal d.lgs. 231/2001. Invero, il quadro normativo del sistema 231 «risponde ad una logica di prevenzione del crimine, da perseguire proprio attraverso la rieducazione dell’ente», di talché il legislatore, lungi dal volere precludere agli enti il ricorso a tale chances difensiva,  sembrerebbe essere semplicemente incorso in una sorta di lapsus redazionale, suscettibile di essere colmato dalla interpretazione “evolutiva” del Tribunale barese, non sussistendo – a parere di chi scrive – alcun profilo di incompatibilità tra l’istituto e l’imputato persona giuridica. Infine, l’esclusione dell’applicabilità della messa alla prova alle società andrebbe a collidere finanche con le finalità di «deflazionare il carico giudiziario» e «di perseguire un reinserimento sociale “anticipato” dell’imputato»


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