Sospensione condizionale della pena in fase esecutiva a seguito di riduzione di pena per mancata impugnazione

Sospensione condizionale della pena in fase esecutiva a seguito di riduzione di pena per mancata impugnazione

Sommario: 1. Il fatto – 2. Le censure difensive – 3. La decisione della Cassazione – 4. I dubbi di legittimità costituzionale

 

1. Il fatto

Con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, quale Giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto una istanza difensiva diretta a ridurre, di un sesto, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione comminata nel giudizio di cognizione.

Siffatta richiesta ha trovato basamento ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. secondo cui quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.

La richiesta difensiva conteneva, altresì, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a cagione della rideterminazione della pena pari ad un anno, mesi undici e dieci giorni di reclusione.

Il Giudice dell’esecuzione, nonostante la riduzione di pena, ha stabilito che, in relazione al beneficio della sospensione condizionale, la pena rilevante fosse quella irrogata nel giudizio di cognizione, ovvero superiore a due anni di reclusione, eccedente il limite di legge.

2. Le censure difensive

Contro l’ordinanza, la difesa ha presentato ricorso lamentando l’inosservanza dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671, 673 e 676 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il Giudice dell’esecuzione ha aderito ad una linea interpretativa orientata per l’assoluta intangibilità del giudicato per concludere nel senso della non deducibilità in sede esecutiva dell’applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta, divenuta, in virtù della riduzione per la mancata impugnazione della sentenza, compatibile con la disciplina dell’art. 163 c.p.

Il Procuratore generale ha chiesto, invece, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, al di fuori dell’art. 671 cod. proc. pen., norma eccezionale, non si prevede la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato ritenendo che la sospensione condizionale della pena forma oggetto di valutazione da parte del Giudice della cognizione, che la concede o la nega formulando la relativa prognosi, pur quando sussistano precedenti ostativi, secondo la disciplina fissata dagli artt. 163 e ss. cod. pen.

La Suprema Corte ha ribadito che rileva uno spazio applicativo dell’istituto della sospensione condizionale della pena in executivis con riferimento alla fattispecie regolata dall’art. 673 cod. proc. pen.

In particolare, il Giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione di tale norma, pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione del predetto beneficio per altra condanna, può, nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, primo comma, cod. pen.

4. I dubbi di legittimità costituzionale

Il meccanismo premiale di riduzione della pena per omessa impugnazione della sentenza di condanna all’esito del giudizio abbreviato, ha germinato dissonanti posizioni in merito ai provvedimenti che il Giudice dell’esecuzione può adottare in conseguenza della riduzione.

Le posizioni contrarie alla applicazione, in fase esecutiva, della sospensione condizionale della pena, troverebbe il suo fondamento nell’assenza di una esplicita previsione normativa.

La predetta posizione non convince i fautori dell’estensione dei poteri del Giudice dell’esecuzione tanto da avere sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale.

Infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Nola, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442 comma 2.bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che il Giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna, emessa in sede di giudizio abbreviato, comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti statuiti dall’art. 163 cod. pen.

Il Tribunale di Nola ha dedotto l’illegittimità costituzionale della norma processuale con gli artt. 3, 27, co. 3, 111 della Costituzione e, infine, anche dell’articolo 6 Corte Edu.

Si attende la decisione della Corte per capire definitivamente se sussiste contrasto costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.


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