Sospensione dei versamenti tributari: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Introduzione
Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
A tal fine, il predetto decreto , in ambito fiscale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 13 aprile 2020, chiarisce quali sono o soggetti che possono usufruire della sospensione dei versamenti Tributati e quali sono i requisiti da possedere per tale scopo.
Sospensione di versamenti tributari: i soggetti beneficiari e requisiti
I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (8 aprile 2020) e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 del Decreto prevede che per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.
Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.
Il comma 3 dell’articolo 18 in esame, stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto: per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento; i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto.
Le predette sospensioni dei versamenti fiscali previsti dai commi da 1 a 4 dell’articolo 18 in esame, spettano anche, per espressa previsione normativa (v. articolo 18, comma 5, del Decreto): a) a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019; b) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, limitatamente alla ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa).
Con riferimento ai soggetti sub a), ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
Una speciale disciplina è prevista (dal comma 6 dell’articolo 18) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali è stabilita, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
In merito alla ripresa della riscossione il comma 7 dell’art. 18 del Decreto prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Infine, il comma 8 dell’articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’ articolo 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, tra i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo di imposta, necessario per fruire della sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 18 in esame, l’ultimo comma del citato articolo prevede forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali.
Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Si ricorda, infine, che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
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Giovanni Pasquariello
Giovanni Pasquariello
Dottore di Ricerca (PhD) in: Fiscalità, Contratti e Imprese tra Diritto Tributario e Diritto Civile - Cultore della materia in: Economia Aziendale e Metodologia Quantitative D'Azienda - Dottore Commercialista - Revisore Legale
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