Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la  Legge 24 aprile 2020, n. 27: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.

Tra le novità apportate in sede di conversione assume rilievo, ai fini di cui si discute, il nuovo art. 54-ter rubricato “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”. In particolare, il primo comma della citata norma dispone che “è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

La disposizione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica e proteggere temporaneamente i debitori esecutati dall’attuale stato di incertezza e difficoltà, prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi – dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto[1] – di ogni procedura esecutiva che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

La finalità perseguita dal legislatore, dunque, ha un rilievo esclusivamente socioeconomico: attutire le drammatiche conseguenze della generale crisi del sistema produttivo provocata dalla pandemia in corso, con riguardo ai soggetti maggiormente deboli, i debitori, minacciati della perdita della propria abitazione principale.

La nozione di abitazione principale

La prima questione attiene alla corretta individuazione del concetto di “abitazione principale”, attesa la patente disarmonia tra rubrica e precetto dell’art. 54-ter.

Invero, al fine di comprendere l’ambito di operatività della disposizione in commento, occorre rifarsi all’interpretazione fornita dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge.

In tale sede, viene precisato che “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)”. Il richiamo chiarisce, dunque, che la definizione di abitazione principale è corrispondente a quella contenuta nell’art. 10, comma 3-bis del T.U. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917), disposizione in tema di “oneri deducibili”.

Ambito di applicazione soggettivo

La sospensione ex art. 54-ter si applica a tutte le procedure esecutive immobiliari in cui il compendio immobiliare pignorato costituisca, in tutto o in parte, l’abitazione principale del debitore esecutato. Tale requisito deve sussistere sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020.

La procedura non sarà sospesa, invece, nel caso in cui l’immobile era – al momento del pignoramento – o sia divenuto la dimora principale di persone diverse dal debitore principale, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio.

Quanto qui precisato, trova applicazione anche al terzo proprietario esecutato e al debitore esecutato condividente dell’immobile pignorato pro quota.

Ambito di applicazione oggettivo

Per quanto concerne il perimetro applicativo dell’arresto delle esecuzioni immobiliari previsto dall’art. 54-ter, è indubbio che il legislatore ha guardato al processo già in itinere, frenandone l’ulteriore corso. Quanto all’avvio dell’azione esecutiva, invece, posta la mancanza di qualsivoglia vincolo di impignorabilità, il creditore potrà legittimamente effettuare la notifica del pignoramento immobiliare.

Orbene, come già precisato, nel caso in cui sia stata pignorata l’abitazione principale del debitore esecutato, la procedura esecutiva immobiliare sarà assoggettata alla sospensione ex art. 54-ter.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati pignorati, unitamente all’immobile-abitazione principale, anche dei beni diversi da quest’ultimo, l’esecuzione si sospenderà solo relativamente all’immobile-abitazione principale del debitore, proseguendo per gli altri beni.

La sospensione de quo involge tutte le attività o gli adempimenti d’udienza o fuori udienza del processo esecutivo fino al 30 ottobre 2020[2].

Ad ogni modo, il creditore procedente potrà attuare gli adempimenti di cui è onerato per legge e, non è inibito agli altri creditori di spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa.

Attuazione processuale della sospensione ex art. 54-ter

Posto che la sospensione delle procedure esecutive immobiliari di cui all’art. 54 ter ha inizio il 30 aprile 2020 e termina il 30 ottobre 2020, ci si interroga sul soggetto della procedura che, concretamente, sarà investito di tale onere. A ben vedere, la norma sul punto pare decisamente poco chiara. Invero, il legislatore non ha precisato se tale sospensione avverrà d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione, con apposito provvedimento, ovvero mediante istanza delle parti o degli Ausiliari della procedura.

Quel che è certo è che si tratta di sospensione disposta per legge e, pertanto, ex art. 623 c.p.c. non dipende da un provvedimento espresso del Giudice dell’esecuzione, il quale potrebbe limitarsi a darne atto, a seguito di apposita istanza delle parti o segnalazione di un Ausiliario della procedura.

Dunque, ferma restando la facoltà dell’esecutato di presentare istanza di sospensione, spetterà comunque ai C.T.U., ai Professionisti delegati e ai Custodi giudiziari segnalare tempestivamente che l’esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore esecutato.

In ogni caso, tanto l’istanza della parte interessata, quanto la segnalazione dell’Ausiliario della procedura, non costituiscono presupposto procedurale dell’effetto sospensivo, il quale è prodotto direttamente dalla norma. La sospensione de qua ha carattere necessario, dovendo il giudice dell’esecuzione, ogni qual volta abbia contezza della ricorrenza dei presupposti di legge (quindi anche d’ufficio), dichiarare la sospensione.

Da ciò conseguirà la illegittimità, deducibile con il rimedio generale dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., di atti dell’esecuzione compiuti dopo il 30 aprile 2020.

A seguito di tale segnalazione, dunque, il Giudice dell’esecuzione, fatti salvi gli esiti di eventuali reclami ex art. 591 ter c.p.c., potrà: i) ove sia stata già fissata udienza, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020; ii) disporre che l’attività esecutiva fuori udienza (stima, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene aggiudicato), riprenda dal 31 ottobre 2020.

Il problema della riassunzione del processo esecutivo sospeso

Alcuni Tribunali di merito[3], oltre a sospendere l’esecuzione ex art. 54-ter, stanno fissando un termine per la riassunzione della procedura esecutiva dopo i sei mesi. Tuttavia, tale modus operandi non pare condivisibile, posto che non si tratta di sospensione richiesta dalle parti del processo esecutivo.

Ebbene, proprio su tale aspetto, si è espresso il Tribunale di Bari con circolare del 4 maggio 2020[4] che ha escluso l’onere di qualsiasi istanza di riassunzione in capo al creditore.

Più nel dettaglio, nella già menzionata circolare, si legge: “Non sono necessarie né istanze di parte o segnalazioni degli Ausiliari, né prese d’atto e disposizioni sulla riattivazione del processo esecutivo da parte del GE allorquando nella procedura assoggettata alla sospensione ex art. 54 ter risulti già fissata udienza in data successiva al 30 ottobre 2020 e non siano in corso, alla data del 30 aprile 2020, attività esecutive diverse dalla custodia. La sospensione ai sensi dell’art. 54 ter cit. non si cumula con l’eventuale sospensione dell’esecuzione in atto per diversa causa (sospensione ex art. 624 c.p.c., sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c., sospensione ex art. 600 c.p.c., salvo, in quest’ultimo caso, il propagarsi dell’effetto sospensivo dell’art. 54 ter sul collegato giudizio di divisione endoesecutiva, da farsi constare in tale giudizio, sempreché, ovviamente, il bene in comunione da liquidare costituisca abitazione principale dell’esecutato/condividente). Tuttavia, nel caso che la sospensione per altra causa venga meno anteriormente al 30 ottobre 2020, si attiva automaticamente fino a tale ultima data la sospensione ex art. 54 ter”.

Applicazione dell’art. 54-ter a seguito della aggiudicazione e/o del trasferimento dell’immobile pignorato

Resta da chiarire se le procedure esecutive che si trovino in fase conclusiva – cioè quelle ove il bene sia già stato già trasferito e resti da celebrare l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione – soggiacciano a tale sospensione.

Una interpretazione strettamente letterale del testo della norma implicherebbe una risposta affermativa. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione che contraddirebbe la ratio stessa della sospensione voluta dal legislatore.

È appena il caso di osservare come i Tribunali di merito si stanno orientando per la sospensione anche di tutte quelle procedure esecutive immobiliari dove il compendio immobiliare, in tutto o in parte, sia stato già aggiudicato. Sul punto, tuttavia, si osservi che l’oggetto della procedura esecutiva immobiliare fino all’emanazione del decreto di trasferimento, è l’immobile; l’avvenuta aggiudicazione, infatti, non ne muta l’oggetto. Pertanto, qualora non sia stato emesso il decreto di trasferimento, la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato potrà essere sospesa ai sensi dell’art. 54-ter.

La questione si complica per quelle esecuzioni immobiliari dove è già stato emanato il decreto di trasferimento.

Secondo una prima tesi, l’emanazione del decreto di trasferimento segna il momento in cui oggetto dell’esecuzione non è più l’immobile, bensì la somma di denaro versata. Per l’effetto, nelle procedure esecutive dove sia stato già emesso il decreto di trasferimento concernente l’abitazione principale del debitore esecutato, la sospensione non troverà luogo[5]. E ciò anche in considerazione del fatto che bloccare le esecuzioni immobiliari giunte all’udienza 596 c.p.c. non solo osterebbe alla ratio della disposizione anti-Covid, ma rischierebbe di nuocere addirittura allo stesso debitore esecutato: si pensi al caso in cui il debitore abbia diritto alla restituzione del residuo del ricavato della vendita forzata una volta soddisfatti i creditori, ovvero ancora quando l’immobile pignorato sia stato trasferito ad altro proprietario. In tal caso il debitore esecutato non ricaverebbe vantaggio dalla sospensione a fronte di un ingiustificato pregiudizio subito dai creditori in ragione del differimento dei tempi del riparto.

Altri, invece, sostengono che l’oggetto dell’esecuzione immobiliare è e rimane, anche dopo il decreto di trasferimento, il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento su beni immobili del debitore esecutato e loro pertinenze. Secondo questa seconda tesi, dunque, il denaro rappresenterebbe esclusivamente il ricavato dell’attività esecutiva. Per cui, anche in tale evenienza troverebbe applicazione la sospensione ex art. 54-ter del decreto Cura Italia[6].

Conclusione

Con il presente scritto, si è cercato di comprendere come il meccanismo della sospensione previsto dall’art. 54-ter possa adattarsi, unitamente e armonicamente con le regole processualistiche, alla delicata situazione socioeconomica che stiamo vivendo.

Al fine di comprendere l’applicazione pratica dell’anzidetta disposizione, pertanto, sarà fondamentale monitorare attentamente l’attività dei singoli Fori.

 

 

 

 

 


[1] La Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi, dal 30 aprile 2020.
[2] Con circolare del 4 maggio 2020, il Tribunale di Bari ha precisato che “sono inclusi nella sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all’espropriazione forzata, quali: la stima; la conversione del pignoramento; l’assegnazione e la vendita (…); la liberazione dell’immobile ordinata dal G.E (…). Sono esclusi dalla sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all’espropriazione forzata, quali: la custodia giudiziaria dell’immobile pignorato; la presentazione da parte degli Ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell’inizio della sospensione nonché i relativi provvedimenti del GE; il compimento da parte del Professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso; la formazione, l’approvazione e l’attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento”.
[3] V.si, a titolo esemplificativo, Tribunale di Torino – Sezione Esecuzioni Immobiliari – N. 32/2018 R.G.E.
[4] La citata circolare, rubricata “Emergenza COVID-19 – Disposizioni sulla sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, è presente sul seguente sito: http://www.tribunale.bari.giustizia.it/esecuzioni-immobiliari_240.html
[5] Cfr. Commento dei magistrati Dott. Salvo Leuzzi e Dott. Raffaele Rossi del 30 aprile 2020 titolato “Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-covid” in cui si legge testualmente “Dopo il decreto di trasferimento, la battuta d’arresto processuale non ha più una congrua ragion d’essere, posto che il procedimento non ha più ad oggetto l’abitazione principale del debitore (come vuole l’art. 54-ter), bensì il denaro versato dall’aggiudicatario” (…) “In fase distributiva, l’oggetto della procedura è il denaro che è vincolato alla soddisfazione dei creditori, essendo il bene già passato in altra titolarità”.
[6] Il Tribunale di Livorno sembra essersi uniformato a questa seconda tesi.

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