Sezioni Unite, sostanze stupefacenti eterogenee e fattispecie di lieve entità

Sezioni Unite, sostanze stupefacenti eterogenee e fattispecie di lieve entità

Con la sentenza resa a Sezioni Unite Penali in data 9 novembre 2018, n. 51063, la Corte di Cassazione ha fornito risposta alla questione di diritto se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990; se, in caso negativo, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73.

Attraverso un ragionamento esegetico aderente alla ratio della norma, il Supremo Consesso nomofilattico ha affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.

Le Sezioni Unite hanno anche aggiunto che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

Le argomentazioni offerte dalla Corte prendono le mosse, anzitutto, dall’accertamento circa l’esistenza di un contrasto interpretativo all’interno delle singole Sezioni, avente ad oggetto la verifica di compatibilità tra la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto del reato e l’autonoma ipotesi di illecito penale disciplinato dal quinto comma dell’art. 73, d.P.R. 309 del 1990.

Tale disposizione, com’è noto, è stata oggetto di un duplice intervento normativo, di tipo manipolativo: da un lato, il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10) e, dall’altro, il d.l. n. 24 marzo 2014, n..40 (convertito nella l. 16 maggio 2014, n. 79).

In particolare, tale ultima novella, da un punto di vista sanzionatorio, ha attenuato il rigore in precedenza previso (da uno a cinque anni di reclusione; da 3.000 a 26.000 Euro di multa), ancorandolo alla reclusione da sei mesi a quattro anni e da 1.032 a 10.329 Euro di multa, invariata restando l’autonomia strutturale della fattispecie rispetto alla condotta sanzionata al primo comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e fatta salva la clausola di riserva ivi contemplata.

Ciò posso si osserva come, da un lato, parte della giurisprudenza escluda la sussumibiltà entro il paradigma del fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 della detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee, la quale, al contrario, dimostrerebbe una spiccata capacità a delinquere dell’imputato, che non avrebbe alcuna difficoltà a reperire droga di differente natura, così accentuando il disvalore della propria condotta rispetto al bene giuridico della salute pubblica tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38879 del 29.9.2005; Cass. Pen., sez III, sent. n. 47671 del 9.10.2014).

Secondo altro orientamento, viceversa, la differente tipologìa di sostanza stupefacente non sarebbe, di per sé sola, ostativa al riconoscimento della fattispecie di lieve entità, atteso che dovrebbero essere considerate con giudizio fattuale – ex ante ed in concreto – tutte le condizioni circostanti la condotta illecita (ex pluribus, cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 8243 del 12.12.2017; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 49153 del 13.7.2017; Cass. Pen., sez. III, sent. n. 6824 del 4.12.2014).

Le Sezioni Unite mostrano, ad avviso di chi scrive condivisibilmente, di aderire al secondo degli orientamenti appena illustrati, che appare in linea di maggiore coerenza non solo con la ratio legis fatta propria dal senso letterale del testo legislativo, ma anche con i princìpi costituzionali di proporzionalità ed offensività.

Ed infatti, se da un lato il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 elenca, in maniera indistinta, i diversi indicatori qualificanti la “lieve entità” del fatto (senza stabilire tra loro alcun ordine gerarchico, e favorendone, piuttosto, un’interpretazione reciproca e globale), dall’altro la disposizione in oggetto àncora l’irrogazione della sanzione penale proprio alla valutazione di tali indicatori, da condursi in maniera omogenea e teleologica, a meno di non voler procedere ad una disapplicazione in malam partem del paradigma normativo de quo.

Laddove, infatti, il legislatore ha inteso attribuire ad uno solo di tali indicatori (id est: quello ponderale) una presunzione iuris et de iure di maggior disvalore di azione, lo ha espressamente fatto (cfr. l’art. 80, comma secondo, d.P.R. 309 del 1990), in ossequio al noto brocardo ubi voluit, dixit.

Da ultimo, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato, come cennato in esordio, che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

L’enunciazione di tale principio di diritto prende corpo sulla base, ancora una volta, dello scrutinio relativo alla tecnica tipizzante utilizzata dal legislatore, il quale ha strutturato il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 come “norma mista cumulativa”, e cioè a disposizione che prevede più norme incriminatrici autonome cui corrispondono distinte fattispecie di reato.

Ognuno de primi cinque commi contiene più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità alternative di consumazione di un medesimo reato (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 22549 del 28.3.2017).

Sicché, il potenziale concorso tra i reati previsti dai commi primo, quarto e quinto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 deve ritenersi escluso ogniqualvolta la consumazione in tempi diversi, ma in un unico contesto, di più condotte tipiche in riferimento al medesimo oggetto materiale (inteso nella sua accezione naturalistica), integra un unico fatto di reato, in quanto le disposizioni contenute nei commi primo e quarto dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 rappresentano norme miste alternative, sicché la loro eventuale convergenza con la disposizione del quinto comma sull’unico fatto configurabile determina un mero conflitto apparente tra norme incriminatrici, che deve essere risolto in favore di quest’ultimo qualora il fatto venga ritenuto di lieve entità.

Viceversa, condotte consumate in contesti differenti, e che non abbiano ad oggetto il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente o una sua partizione ponderale, realizzano fatti autonomi tra loro concorrenti, se del caso, in regime di continuazione ai sensi dell’art. 81, comma secondo, c.p. anche qualora uno di essi possa essere qualificato di lieve entità, restando del tutto irrilevante l’omogeneità o l’eterogeneità della sostanza stupefacente che ne costituisce l’oggetto.


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