Sparare al ladro: la legittima difesa in privato domicilio alla luce delle riforme

Sparare al ladro: la legittima difesa in privato domicilio alla luce delle riforme

Ricorre nella maggior parte dei consociati il fondato timore di venire sorpresi nella tranquillità della propria abitazione da taluno che vi si sia introdotto illegittimamente e, perfino, al fine di commettere un reato a nostro danno. È il caso tipico del ladro che fraudolentemente entra in un’abitazione, ritenendo che questa sia vuota, e viene, al contrario, sorpreso dalla presenza del proprietario o di chi vi abita. Gli scenari che si possono aprire di fronte a tali premesse non sono sempre i più floridi.

Sul punto è interessante esaminare la disciplina, recentemente riformata, in materia di difesa legittima.

L’art. 52 del codice penale prevede l’istituto della difesa legittima, il quale rende non punibile il soggetto che abbia commesso un fatto di reato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

La norma rappresenta una di quelle ipotesi nelle quali il Legislatore ha ritenuto opportuno non punire un fatto che astrattamente configura un reato proprio per la situazione peculiari in cui lo stesso ha avuto luogo. Si tratta di una causa di giustificazione (o scriminante) che si fonda sul principio di bilanciamento degli interessi: il legislatore nell’equiparazione dell’interesse della persona offesa dal comportamento illecito altrui con l’interesse di chi abbia per primo commesso un reato, ha ritenuto di privilegiare l’interesse del primo, scriminandone la condotta. Difatti, il comportamento tenuto dall’offeso rappresenta un fatto tipico, ma non antigiuridico, poiché consentito dallo stesso ordinamento. L’istituto è applicabile esclusivamente in presenza di ben determinati e specifici requisiti:

– oggetto della difesa deve essere un diritto o un interesse legittimo (personale o patrimoniale) tutelato dall’ordinamento e non una situazione di vantaggio di mero fatto;

– l’offesa deve essere ingiusta, non nell’esercizio di un diritto e contro l’ordinamento giuridico. Non sarà tale, per esempio, l’offesa imposta nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto;

– il pericolo che ne deriva deve essere attuale e incombente, determinato da una situazione che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto. Ai fini della verifica della sussistenza del pericolo il giudice dovrà effettuare una valutazione ex ante e in concreto, attraverso l’analisi della specifica situazione della fattispecie al momento dell’aggressione e della risposta di chi l’ha subita.

Discussa è la necessità della non volontaria causazione del pericolo. Parte della giurisprudenza esclude la legittima difesa qualora il soggetto si sia volontariamente posto in una situazione di pericolo, con la precisazione che non vi è legittimità della reazione esclusivamente nel caso di necessità di dover fronteggiare un determinato pericolo già previsto dall’agente (è l’ipotesi di chi decide di partecipare a una rissa, avendo la chiara percezione di introdursi in una situazione di pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l’aggressione altrui).

Una prima importante novella normativa è stata realizzata con la legge n. 59 del 13 febbraio 2006, la quale ha ridefinito il confine tra l’uso legittimo delle armi e la legittima difesa. La legge disciplina il “diritto di autotutela in un privato domicilio” e ha modificato gli articoli 52 e 55 c.p. introducendo due nuovi commi. Le nuove disposizioni sono incentrate sul diritto all’autodifesa del privato nel proprio domicilio. L’art. 52, comma II, c.p. sancisce una presunzione di sussistenza di proporzionalità nella reazione da parte del soggetto aggredito nel proprio domicilio. Ai fini della corretta comprensione della scriminante anche da parte del comune cittadino, interessato alla difesa propria e dei familiari, è fondamentale sottolineare che sarà esclusa la punibilità di chi risponde con le armi (legalmente detenute) o altro mezzo di fronte al ladro nella propria dimora, esclusivamente se la reazione è necessaria e inevitabile a causa dell’attualità del pericolo. Qualora il ladro sia già in fuga e non rappresenti più un pericolo, non sarà scriminata l’azione di chi abbia risposto con le armi, anche se all’interno delle mura della propria abitazione.

Tale norma è stata nuovamente riformata di recente con la L. 26 aprile 2019, n. 36 la quale ha aggiunto l’avverbio “sempre” dopo la parola “sussiste”, di fatto si tratta di una modifica priva di rilevanza, giacché la proporzionalità dell’azione sarà sempre presunta soltanto accertati gli altri presupposti della attualità del pericolo e inevitabilità dell’azione.

Il nuovo quarto comma dell’art. 52 presenta un’ulteriore ipotesi, nel caso di violazione di domicilio aggravata. Qualora il ladro si introduca fraudolentemente in una privata abitazione (o luogo ad essa assimilato) e dopo esser stato sorpreso fronteggi il padrone di casa con un’arma o, in ogni caso, tramite violenza. La novella ha qui previsto una presunzione ancora più ampia rispetto a quella del secondo comma, la quale comprende anche i requisiti della attualità del pericolo e inevitabilità dell’azione. Un’interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere legittima e non punibile l’uccisione del ladro armato in un’abitazione privata anche quando per respingere l’aggressione non sia necessaria la forza letale. Ebbene, tali affermazioni contrastano con l’art. 3 Cost. e con la stessa Cedu, la quale ritiene lecito il ricorso alla forza solo se assolutamente necessario per garantire la difesa da violenza illegale. La Cassazione ha, difatti, affermato che la legittima difesa ex art. 52, IV comma, c.p. sussiste sempre quando volta a fronteggiare un’aggressione attuale o potenziale all’incolumità fisica (Cass. Pen., III, 10 dicembre 2019, n. 49883).

La modifica legislativa ha inciso anche sull’eccesso colposo di cui all’art. 55, il quale esclude la punibilità quando il soggetto aggredito all’interno del proprio domicilio ha reagito in condizioni di minorata difesa o grave turbamento psichico. Mentre non crea particolari problemi l’accertamento della minorata difesa, lo stato di turbamento psichico pecca per indeterminatezza e potrebbe essere configurabile nella maggioranza dei casi, considerato che ogni individuo rimarrebbe turbato dall’ingresso di un estraneo in casa, contro la volontà e all’insaputa di chi vi abita. Tale ultima considerazione porta con sé il rischio di una applicazione eccessivamente estesa della norma, in collisione con i diritti della persona costituzionalmente garantiti.


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