Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale
Sommario: 1. Il titolo esecutivo: aspetti generali – 2. Il titolo esecutivo nel processo penale – 3. Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili – 4. Dispositivo sentenza penale con provvisionale: spedizione di copia in forma esecutiva – 5. Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali – 6. Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 7. Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione
1. Il titolo esecutivo: aspetti generali
Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l’ esecuzione forzata o è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente .
Esso si forma o nell’ambito di una attività giurisdizionale, processo, cd. titolo giudiziale oppure stragiudiziale .
La “ spedizione” del titolo in forma esecutiva ha, quale principale scopo , quello di procurare il “possesso” del titolo, condizione necessaria per esperire l’esecuzione forzata, alle parti a favore delle quali è stabilita la prestazione nella sentenza .
Ai sensi dell’articolo 474 codice procedura civile: “ l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un diritto certo, liquido ed esigibile”[ nulla exsecutio sine titolo ] .
Se l’atto destinato a valere come titolo è formato dalla autorità giudiziaria, come nel caso che ci interessa, la parte che ne ha interesse deve richiederne, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, il rilascio che avviene “ con la spedizione dell’atto in forma esecutiva”.
Ai sensi dell’art. 153 disp. att. codice di procedura civile : II cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.”
Ai sensi dell’articolo 475 codice procedura civile “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione , o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:
“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”. [2]
L’apposizione della formula esecutiva avviene, come chiarito dalla direttiva ministeriale Giustizia del 20 febbraio 1987 [3], non sull’originale ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l’intenzione, mediante notificazione del titolo, di procedere ad esecuzione forzata. [4]
Ricordiamo infatti che “la spedizione in forma esecutiva è costituta dall’attestazione del cancelliere o del notaio di rilasciare, a richiesta di parte, copia munita di formula esecutiva, differenziandosi così dalla successiva apposizione della formula.
La spedizione in forma esecutiva è l’attestazione fatta sull’originale dell’atto , che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici
Mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie “ [5].
Per la Corte di Cassazione [6]“La copia fotostatica di una sentenza può costituire titolo valido per l’esecuzione solo se munita di attestazione di conformità all’originale, la quale deve ritenersi implicitamente contenuta nella formula esecutiva appostavi dal cancelliere con atto originale ed autentico “.
Per i Giudici di Legittimità [7]“ per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, onde procedere ad esecuzione forzata, è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell’originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. c.p.c.),attestandone il rilascio; tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici prevista dall’art. 14, l. 4 gennaio 1968, n. 14.” [8]
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata [9] con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. Sull’istanza si provvede con decreto.
II cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 , con decreto del capo dell’ufficio o del presidente a norma del secondo comma.[10]
2. Il titolo esecutivo nel processo penale
L’ ampio richiamo alla normativa procedurale civile in argomenti che riguardano il processo penale trova fondamento nell’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione [11] .
Per i Giudici di Legittimità in “ relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili”, sebbene “il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale “[12].
L’oggetto del presente lavoro attiene, quindi, alla “spedizione del titolo esecutivo” limitatamente ai capi della sentenza penale che lo riguardano e che sono nello specifico relativi alle sole statuizioni civili e alle spese processuali ex articolo 541 codice di procedura penale.
Spedizione del titolo che attiene alle esigenze di chi, agendo quale parte civile nel processo penale , chiede, alla cancelleria del magistrato[ penale] che ha emesso il provvedimento, di “ essere fornito” del titolo che ha riconosciuto e accolto “ le propria doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale in coerenza con la funzione che è propria dell’azione civile nel processo penale”, senza dover rivolgersi al giudice civile .
Si affronteranno, quindi, nello specifico gli argomenti relativi al rilascio [ spedizione ] della copia esecutiva della sentenza, anche riguardo all’azionabilità del solo dispositivo della stessa, relativamente agli effetti civili , della copia relativa alle spese del procedimento e del provvedimento che riconosce il risarcimento per ingiusta detenzione ed errore giudiziario.
Spedizione in forma esecutiva da tenere ben distinta dalla “irrevocabilità” [13] e dalla “esecutività” [14] della sentenza o del decreto di condanna che attiene invece agli effetti penali del provvedimento definitorio del giudizio penale stesso.
3. Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili
Nel rilascio copie [15] nel processo penale per i giudici della Corte di Cassazione [16], le regole che ne disciplinano il diritto sono sostanzialmente tre:
1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali;
2) nel rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione;
3) l’autorizzazione non e’ necessaria nel caso in cui e’ espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati.
Nel processo penale, quindi, la legge distingue tra gli aventi diritto , art. 43 disp. att. codice di procedura penale [17], dai soggetti interessati, articolo art.116 codice di procedura penale [18], per i quali è prevista una domanda scritta e l’autorizzazione del giudice.
Alla sentenza di condanna consegue , qualora ci sia stata costituzione di parte civile, l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno e di restituzioni presentata dalla parte civile stessa all’interno del processo penale [19].
Non sempre il giudice penale quantifica nel suo complessivo l’ammontare del risarcimento dei danni limitandosi, quando “ pronuncia condanna generica” rimettendo “le parti al giudice civile”[20], su “richiesta della parte civile “[21] a condannare l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale “nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova” .[22]
Relativamente alla spedizione del titolo in forma esecutiva, da parte della cancelleria, bisogna avere riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 540 codice di procedura penale , per i giudizi di primo grado e dell’articolo 605 codice di procedura penale per i giudizi di secondo grado.
In primo grado la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 540, primo comma, codice di procedura penale “ è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrono giustificati motivi “
Sempre ai sensi dell’articolo 540, secondo comma , codice di procedura penale, “la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.”.
In grado d’appello per il richiamato disposto di cui all’articolo art. 605 codice di procedura penale “ Omississ ..comma 2. le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive”.
Ottenuto il titolo esecutivo la parte ha diritto al rilascio di copia esecutiva da parte della cancelleria alla quale, tuttavia, non è demandato [23] “di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva ..”. [24]
4. Dispositivo sentenza penale con provvisionale: spedizione di copia in forma esecutiva
Ai sensi dell’art. 540 codice di procedura penale, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi, mentre la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Si può rilasciare copia esecutiva del solo dispositivo della sentenza penale relativamente alle statuizioni civili nelle more del deposito delle motivazioni ?
In materia processuale civile nell’ipotesi di cui all’art. 431 codice di procedura civile «all’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza».
Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?
In questo caso la parte civile, nelle more del deposito della sentenza, può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?
Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia in esame.
Per la giurisprudenza di merito, nei pochi casi rinvenuti [25], non sembrava essere consentito il rilascio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.
Per il Tribunale di Modena [26] “ non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall’art. 431, secondo comma, c.p.c. consenta l’esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, viceversa previsti dall’art. 431, terzo comma, c.p.c., posto che l’imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all’art. 600, terzo comma, c.p.p. essendo la richiesta di sospensione dell’esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l’atto di gravame e non separatamente dall’impugnazione “.
La Corte di Appello di Catanzaro [27] , «rileva che è sicuramente abnorme l’apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell’art. 544, terzo comma, c.p.p.. per il deposito della sentenza stessa».
Per i Giudici di Appello di Catanzaro, in un passaggio dell’ordinanza, in verità non molto chiaro, «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all’art. 588 c.p.p.. non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell’art. 600, terzo comma, c.p.p.., il giudice di appello può disporre che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme previste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».
Infine per la Corte di Appello calabrese «l’abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall’interessato in sede civile con opposizione al precetto».
Alle sopra richiamate posizioni dei giudici di merito si contrappone l’ indirizzo della Giurisprudenza di legittimità in sessione civile [28] ai sensi del quale “ per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notifica del solo dispositivo- equivalendo anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale- non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”
Per la Suprema Corte , alla domanda “ se in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo della motivazione “ si deve dare risposta nel senso che “ per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo “ .
Sempre per i giudici di legittimità non “ vale a dimostrazione del contrario il rilievo che in materia non possa trovare applicazione l’articolo 431, secondo comma, del codice di procedura civile , che prevede tale facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, solo per le sentenze di condanna pronunciate dal giudice del lavoro” .
Per i Supremi giudici “ Il riferimento all’art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., infatti, potrebbe dimostrare anche esattamente il contrario …” .
Il codice di procedura civile, infatti , “ nell’unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, prevede la possibilità di procedere all’esecuzione solo sulla base di quest’ultimo.
L’ipotesi, dal punto di vista strutturale, “ corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest’ultima non menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali.
Sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale “costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale “.
Il richiamo in questo è, in particolare, all’art. 544 codice di procedura penale, ai sensi del quale “conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo”.
L’articolo in esame in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che «la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva».
La lettura del dispositivo in udienza che “ equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza “.
Appare dunque chiaro “l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sia notificazione.
La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria “.
Alla luce di tali considerazioni deve, secondo i giudici di legittimità, “ affermarsi il seguente principio di diritto: – per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione “.
5. Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali [29]
Ai sensi dell’articolo 541 codice di procedura penale titolato: 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale… “
Al riconoscimento delle pretese avanzate dalla parte civile segue, quindi, ai sensi del sopra richiamato articolo, la condanna l’imputato e l’eventuale responsabile civile, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile stessa.
Come in caso di rigetto della domanda della parte civile e/o di assoluzione dell’imputato , su richiesta di quest’ultimo, “ condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile”.
La condanna al pagamento delle spese processuali viene “ ritenuta organica alle statuizioni civilistiche disposte dal giudice penale”[30].
Per la Corte di Cassazione sono “statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile “[31].
Appare, quindi, applicabile alle spese processuali i principi sopra esposti relativi alla esecutività del provvedimento e della spedizione del titolo in forma esecutiva.
Il rilascio della formula esecutiva anche limitatamente alle sole spese processuali trova conferma nella direttiva ministeriale, riferita al processo civile, [32] “deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico..”
A riprova dell’esecutività del capo della sentenza penale relativa alla condanna alle spese processuali la pronuncia della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013 [33] ai sensi della quale “..in relazione alla fattispecie della sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., che è il potere di sospensione dell’esecutività del giudice è limitato a quest’ultima e non anche alle spese processuali sostenute dalla parte civile”.
La pronuncia sopra richiamata avvalora,in maniera esplicita, l’esecutività delle spese processuali relative all’azione civile, liquidate dal giudice nel processo penale anche di primo grado.
Di diverso avviso gli Uffici ministeriali giustizia.
Gli Uffici di via Arenula [34] limitano la provvisoria esecuzione delle spese processuali ex articolo 541 c.p.p. collegandole direttamente alle previsioni di cui ai comma 1 e 2 dell’articolo 540 c.p.p.
Può [potrebbe], quindi, essere richiesta la copia esecutiva, relativamente alle spese processuali, ex articolo 540 c.p.p., quando la statuizione è afferente alla provvisionale mentre nelle ipotesi di cui al primo comma del richiamato articolo, le spese saranno “ spedibili” in forma esecutiva se la parte ha chiesto, ed ottenuto, la provvisoria esecuzione del risarcimento del danno.
6. Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Nel caso in cui l’imputato, o la parte civile, siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato [35] il provvedimento che ne riconosce, a favore, le spese processuali deve prevederne, articolo 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, l’espressa imputazione del pagamento a favore dell’Erario , il quale ai sensi dell’articolo 107 e 108 del dpr 30 maggio 2002 n 115 ha provveduto ad anticipare dette spese alle parti ammesse. [36]
Il rilascio del titolo in forma esecutiva relativamente alla liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 541 codice di procedura penale trova un limite quando le spese processuali sono anticipate e liquidate alla parte, sia esso imputato o parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 82 e 83 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Per il Ministero della Giustizia, circolare del 20 ottobre 2009 [37], “…il decreto di pagamento del difensore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non è rilasciabile in copia esecutiva…”
In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il titolo, per il difensore della parte è, articolo 171 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, “il decreto di pagamento” emesso dal magistrato, contestualmente o meno al provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio, il quale “costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
Il Ministero Giustizia con nota del 8 febbraio 2011 [38] pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”
Provvedimenti di liquidazione spese da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 testo unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.[39]
Anche per la Giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 [40].
Nello specifico, in materia di liquidazioni onorari al difensore parte ammessa al patrocinio, la Cassazione Penale,[41] ha stabilito che “ il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all’art. 82 del T.U. spese di giustizia”.
Ma, per quel che nello specifico ci interessa, ha ribadito [42], in tale pronuncia, il principio, già affermato, dell’autonomia delle liquidazioni: quella ex dell’art. 541 c.p.p., comma 1, a favore di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quella ex articolo 82 e 83 del d.P.R. 115/2002 a favore di parte ammessa.
Per la Corte “La disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.
L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”
Autonomia delle due tipologie di liquidazioni nelle forme di impugnazione: – ex articolo 170 TU spese di giustizia le liquidazioni con decreto ex artt. 82 e 83 TU spese di giustizia; – impugnazione ordinaria per le spese liquidate in sentenza.
Autonomia nelle finalità dei titoli stessi per le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari: – titolo per il recupero : provvedimento definitivo del giudizio:[43]; – titolo per il pagamento a favore dell’interessato : provvedimento ex artt. 82 ,83,168 e 169 Testo Unico spese di giustizia [44].
Differenzazione, per quel che nello specifico riguarda le finalità del presente lavoro, nell’efficacia del titolo: – le spese di lite liquidate in sentenza, ex articolo 541 c.p.p. sono “spedibili” in forma esecutiva ex art. 474 c.p.c; – al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex art. 474 c.p.c.
Per direttiva ministeriale [45] “… il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico.
La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo….omississ….
L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..”
L’avvocato della parte ammessa non potrà ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell’erario chiedendo la copia esecutiva della sentenza , azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito ma, ex articolo 82, secondo l’architettura del Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica.[46]
L’architettura della liquidazione che, per come disposta dai richiamati articoli del Testo Unico spese giustizia, non è stata modificata dall’introduzione del comma 3 bis all’articolo 83[47] ai sensi del quale ” Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
L’avverbio “contestualmente” sta ad indicare la mera contemporanea adozione da parte del magistrato in uno sia della sentenza che del decreto di liquidazione dei compensi e non, all’opposto, che sia possibile sussumere il decreto di liquidazione nel più ampio e generale provvedimento che definisce la relativa fase processuale.
Mantenere, concettualmente distinte le due tipologie di liquidazioni porta anche a superare criticità nei, possibili, casi in cui il giudice in sentenza liquidi al difensore una somma diversa e maggiore rispetto a quanto liquidato con decreto, e conseguente dilemma del funzionario addetto al servizio sul titolo da mettere in esecuzione.
Problema, quello evidenziato,che non dovrebbe mai verificarsi.
La Corte Costituzionale [48], nel dichiarare l’ennesima manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 130 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, articolo che prevede nel processo civile il “dimezzamento” degli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, ha puntualizzato che “ la somma che va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente”
7. Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione
Un cenno, in fine, alla possibilità di rilascio [spedizione] in forma esecutiva dei provvedimenti che decidono sul risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione.
Risarcimenti che, per natura, rientrano tra le statuizioni civilistiche nel processo penale.
Per la corte di Cassazione “Il procedimento per la riparazione dell’errore giudiziario ha connotazioni di natura civilistica”. [49]
Per il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione la Corte di Cassazione [50] ha osservato “che il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, pur avendo svolgimento e natura propri, si sviluppa all’interno del processo penale del quale, ove non diversamente disposto, mutua per intero le regole”.
Anche se, in tema di ingiusta detenzione, “Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate.” [51]
Il diritto al risarcimento in esame è regolamentato, dalle disposizioni del codice di procedura penale e, nello specifico per l’ingiusta detenzione dagli articoli 314 e 315, mentre per l’errore giudiziario dagli articoli 643, 644, 645 e 646.
Relativamente al risarcimento per l’ingiusta detenzione va ricordato che, ai sensi del 3 comma dell’articolo 315 codice di procedura civile, si applicano, in quanto compatibili, all’istituto in questione le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario ( artt. 643 e ss.) [52].
Il provvedimento che riconosce il diritto al risarcimento nelle ipotesi in esame è immediatamente esecutivo e, di conseguenza, la parte può ottenere dalla cancelleria la spedizione di copia esecutiva del titolo?
La risposta, negativa, per entrambi gli istituti in esame ci viene dalla lettura dall’ articolo 646 c.p.p. che, al comma 5, nel risarcimento per errore giudiziario[53] , prevede la possibilità, a richiesta di parte, del giudice di assegnare all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
L’assegnazione di una provvisionale è, infatti, incompatibile con la provvisoria esecuzione del provvedimento di risarcimento .
Il richiamo alla normativa relativa alla riparazione dell’errore giudiziario ci porta a concludere che anche il provvedimento che statuisce ai sensi dell’articolo 314 c.p.p. non è immediatamente esecutivo e che, quindi, non se ne può rilasciare copia esecutiva se non al passaggio in giudicato del provvedimento stesso.
Per la Cassazione penale il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione “ non è immediatamente esecutivo, poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale ( ex art. 646 c.p.p) è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento” [54].
Relativamente alle condanna al pagamento delle spese processuali si rinvia a quanto scritto in argomento precedentemente [55] ricordando, riguardo al procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che “ la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell’interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata “ [56] e che “ le spese del procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., gravano sull’amministrazione del tesoro solo se questa, nel costituirsi, opponga carenza del diritto, eccessività della richiesta o qualsivoglia eccezione che tenda a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante, colorando così di contenziosità il procedimento, con la conseguente applicabilità del disposto dell’art. 91 c.p.c. Se, al contrario, l’amministrazione non contrasta la richiesta la procedura rimane nell’ambito della volontaria giurisdizione e le spese sono a carico dell’istante“.[57]
[1] “in senso formale (documento) costituisce un presupposto del processo esecutivo” in “diritto processuale civile” Redenti e in “Manuale di diritto processuale civile” Lugo
[2] Sull’esigenza di superare l’attuale sistema vedi Caglioti Gaetano Walter –Covid-19 Uffici giudiziari esigenza di semplificazione individuazione del lavoro agile e prospettive future
[3] Nota n. 4/557/50 Ques. 86 del 20/02/87 Ministero della Giustizia Aff. Civ. ai sensi della quale “i decreti ingiuntivi o le sentenze la formula esecutiva è opponibile unicamente sulla copia e non pure sull’originale del provvedimento”
[4] Nell’originale del titolo giurisdizionale si annota il rilascio della formula esecutiva ai fini del divieto di cui al primo comma dell’articolo 476 c.p.c. ai sensi del quale “non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia alla stessa parte”
[5] rif =Cass. 3 settembre 1999 n .9297
[6] Cass. Civ. 11 aprile 1978, n. 1709
[7] Cass. Civ.16 febbraio 1998, n. 1625.
[8] Indebito rilascio di copia esecutiva costituisce mera irregolarità non essendo demandato al cancelliere di accertare se alla formale completezza del titolo corrisponde la sua sostanziale efficacia esecutiva, essendo cura della parte creditrice non porre in esecuzione il titolo prima che questo abbia realmente acquistato l’efficacia di titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132 e DAG.02/11/2005.0032288.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I )
[9] La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U
[10] art. 476 codice di procedura civile
[11] Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908
[12] Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022
[13] Ai sensi dell’articolo 27 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ( D.M. 30 settembre 1989 n. 334) “..la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento…”
[14] Ai sensi dell’articolo 28 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ( D.M. 30 settembre 1989 n. 334) “..la cancelleria quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione o opposizione….”
[15] Per copia si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. (Art. 5 – comma 1 lettera b D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)
[16] Cassazione penale sez. V, 25 maggio 1993 Cass. pen. 1995,1873
[17] Art. 43 disp. att. codice di procedura penale. Autorizzazione al rilascio di copia di atti.“ L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti..
[18] Art. 116 codice di procedura penale Copie, estratti e certificati 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza …omississ..
[19] Articolo 538 codice di procedura penale
[20] Articolo 539 codice di procedura penale primo comma
[21] “la provvisionale può essere concessa anche in assenza di apposita richiesta della parte civile ma, qualora essa venga assegnata dal giudice di appello, tale possibilità è condizionata dal fatto che la relativa questione non sia stata prospettata al primo giudice e non abbia formato oggetto di pronuncia esplicita o implicita” (Cass. Pen. , Sez. 1, 04/11/1999 n. 14583; Cass. Pen., Sez. 5, 19/06/2007 n. 36062, Cass. Pen. ,Sez. 6, del 21/06/2000 n. 8480 ). Contraria Cass. Pen., Sez. 2, 07/11/2014, n. 47723 “è illegittima la decisione con cui il giudice di appello dispone l’assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, atteso che l’art. 539 c.p.p., subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile”
[22] Articolo 539, secondo comma ,codice di procedura penale
[23] Cass. Sez III sent. 1 aprile 1958 n. 1132
[24] Cfr= Ministero della Giustizia DAG.02/11/2005.0032288.U
[25]Tribunale di Modena –rito monocratico- ordinanza del 28 aprile 2005; Corte di Appello di Catanzaro – 1 sezione penale- provvedimento del 3 dicembre 2010; Tribunale di Arezzo 8 agosto 2011 “
[26] Tribunale di Modena – rito monocratico-ordinanza 28 aprile 2005
[27] Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione penale, ordinanza 1987/2010 del 3 dicembre 2010
[28] Cassazione Civile, sezione III, sentenza 9 marzo 2017 n. 6022
[29] Le spese in esame vanno tenute distinte dalle spese processuali anticipate dallo Stato ex articolo 205 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 attualmente regolamentate dal Decreto Ministeriale n. 214 del 10 giugno 2014in relazione al recupero e alla quantificazione forfettaria ( tabella A)14
[30] Cassazione Sezioni Unite sentenza 14/07/2011 n. 40228
[31] Cassazione Sezioni Unite sentenza 14/07/2011 n. 40228
[32] Ministero della Giustizia DAG.25/01/2006.009522.U
[33] Cassazione Penale sezione I 31 gennaio 2013 n. 4908
[34] Ministero della Giustizia DAG.17/12/2019.0241714.U
[35] Articoli dal 74 al 145 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ( c.d. Testo Unico spese di giustizia)
[36] Ai fini del recupero, da parte degli uffici di cancelleria, concorrendone le condizioni, di quanto anticipato dall’Erario è opportuno “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione” Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[37] Circolare Ministero della Giustizia DAG.20/10/2009.0127998.U
[38] Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
[39] circolare Ministero della Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
[40] Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504
[41] Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[42] Sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663
[43] Circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
[44] Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 cit.
[45] Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009
[46] Al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva DAG 0127998.U del 20.10.2009
[47] Comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208
[48] Con ordinanza n 122 del 20 aprile-30 maggio 2016
[49] Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 2050 del 22 gennaio 2004 e Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 1555 del 9 marzo 1994
[50] Cassazione Sezioni Unite sent. n. 34533 del 24 settembre 2001
[51] Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 11150 del 16 marzo 2015, Cass. penale, Sez. IV, sent. n. 39500 del 24 settembre 2013
[52] “l’esenzione prevista dall’articolo 176 disp. att. c.p.p. si applica anche all’ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall’articolo 315, comma 3, cpp alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione dell’errore giudiziario non è limitato alle sole norme procedimentali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario..” nota Ministero della giustizia DAG.25/02/2016.0035810.U
[53] Documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 176 disp. att. del presente codice.
[54] Cassazione penale 22 giugno 2010 ,Puppa, 248084, in Commentario breve al codice di procedura penale ottava edizione Cedam pagina 3168
[55] Vedi supra paragrafo d)
[56] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15209 del 13 aprile 2015
[57] Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3346 del 2 dicembre 1998)
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