Spese di lite: si liquidano all’esito globale del processo e non in relazione a ciascuna fase del giudizio
Cass. civ., sez. VI, ord. 11 aprile 2019, n. 10245
La vicenda. Il Tribunale di Velletri omologava il concordato preventivo di una società, rigettando l’opposizione proposta da una parte che assumeva di essere creditore della stessa in ragione di un rapporto di lavoro subordinato.
Avvero il rigetto l’opponente proponeva gravame innanzi alla Corte d’appello di Roma la quale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione ritenendola tardiva, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato e negando, inoltre, che l’appellante fosse legittimato a impugnare l’omologazione, non avendo egli fornito alcuna prova dell’esistenza del suo credito, dovendosi invece fondatamente ritenere la relativa domanda di accertamento ancora sub judice, avendo l’impugnante prodotto, dinanzi al Tribunale, la copia del ricorso in appello presentato nella afferente causa di lavoro.
La Cassazione invece cassava la pronuncia e riconosceva al lavoratore la tempestività dell’appello e la legittimazione ad impugnare.
Il procedimento era riassunto davanti alla Corte d’appello di Roma per decidere anche sulle spese processuali e questa respingeva il gravame e versava le spese processuali sul ricorrente. In Cassazione il lavoratore impugna tale pronuncia lamentando, tra l’altro, che le spese del giudizio di legittimità non potevano essere versate su di lui, in quanto la Suprema Corte aveva accolto il ricorso da lui proposto.
La decisione. Sul punto, va applicato il principio per cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).
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Anna Romano
Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato.
Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”.
Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.
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