Spese professionali: definizione mediante transazione, obbligo di pagamento solidale tra le parti

Spese professionali: definizione mediante transazione, obbligo di pagamento solidale tra le parti

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 3052/2021 depositata in Cancelleria lo scorso 10 febbraio 2021, ha stabilito l’obbligo di solidarietà tra le parti in causa relativamente al pagamento delle spese professionali dei rispettivi Legali nel momento in cui la lite viene definita attraverso una transazione.

La vicenda processuale. Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul ricorso presentato da un Avvocato romano proposto contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto la sua richiesta della condanna solidale del convenuto al pagamento delle spese professionali.

Il Legale, infatti, aveva difeso un gruppo di imprese in un procedimento di reclamo contro una pronuncia di risoluzione di un concordato fallimentare di una Srl, e il relativo giudizio era stato risolto attraverso una transazione.

Tale transazione prevedeva l’impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P. da parte dei rispettivi difensori, rinuncia che l’odierno ricorrente non aveva mai provveduto a formalizzare.

Tanto più che la domanda di condanna solidale al pagamento delle spese professionali era già stata proposta nei confronti dell’odierno controricorrente che, comunque, aveva sottoscritto l’atto transattivo solo ad adiuvandum.

La Corte d’Appello di Roma, all’esito del giudizio, aveva accolto la domanda di una delle società del gruppo difese dall’odierno ricorrente, liquidando l’importo di giustizia oltre accessori, mentre, riguardo all’odierno controricorrente, ha ritenuto che, non essendo stato parte nel giudizio di reclamo, non fosse tenuto al pagamento in via solidale dei compensi del ricorrente.

I motivi alla base del ricorso per Cassazione. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d’Appello di Roma sostenendo che fosse stato violato o falsamente applicato l’articolo 68 del R.D.L. n° 1578/1933. Tale norma, dettata in tema di “Onorari degli Avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese” stabilisce che “quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”. Non solo, ma il ricorrente ha contestato anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 1965 c.c., in tema, rispettivamente, di “Nozione di solidarietà” e “Nozione di Transazione”.

Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che abbiano aderito alla transazione stessa, anche quando non siano state parte del giudizio presupposto, come proverebbe lo stesso tenore letterale della disposizione.

La decisione della Cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso.

I Supremi giudici hanno fatto rilevare che l’art. 68 L.P. fa diretto riferimento sì a tutte le parti, ma che hanno transatto. Solo queste, quindi, sono solidamente obbligate al pagamento degli onorari e al rinborso delle spese degli avvocati e procuratori.

Inoltre, continuano i giudici di legittimità, l’art. 68 L.P., è norma di stretta interpretazione che deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti.

La Cassazione, poi, richiama quanto precisato dalla Corte Costituzionale secondo cui ” l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l’area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti”.

Di conseguenza, si comprende come la disposizione in discussione sia volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.

D’altra parte, la solidarietà può operare, secondo il Supremo Collegio, solo riguardo alle parti processuali. Infatti, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.

Al di là del tenore letterale della norma, appare dunque decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicché non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina dell’art. 68 L.P..

Di conseguenza, si può enunciare il seguente principio di diritto: “L’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art.68 del r.d.l.n° 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale”.


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