Spese straordinarie: tutto quello che c’è da sapere
Come risaputo, il giudice chiamato a pronunciarsi in tema di separazione o divorzio oltre a prevedere che il genitore collocatario versi una somma a titolo di spese ordinarie, statuisce altresì in merito alle spese straordinarie che per definizione giurisprudenziale consistono in esborsi finalizzati a fronteggiare esigenze della progenie che abbiano carattere imprevedibile ed eccezionale e che per loro natura non sono quantificabili e determinabili con anticipo (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. civ., n. 23411).
Per le caratteristiche peculiari appena citate, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che predette spese non possano essere forfettizzate e cioè individuate con anticipo nel quantum: in tal modo ne verrebbe snaturata la ratio.
Ciò detto, non è sempre agevole distinguere con esattezza tali tipologie di spese soprattutto poichè, se consideriamo ogni fase di sviluppo del minore, labile è il confine tra l’esigenza ordinaria e quella straordinaria. Per questi ed altri motivi taluni Tribunali hanno stipulato protocolli o linee guida – d’intesa anche con l’Ordine degli Avvocati – con l’intento di agevolare, se non dirimere, ogni controversia legata all’individuazione di tali spese, spesso oggetto di conflitti genitoriali.
Si suole, pertanto, distinguere tra:
– spese straordinarie obbligatorie, che non necessitano del consenso di entrambi i genitori per essere sostenute (ad esempio: corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie prescritte dal medico curante, gite senza pernotto, etc.);
– e non obbligatorie, che vanno concordate da entrambi i genitori (ad esempio: spese ludiche e sportive, gite con pernotto, corsi di apprendimento per lingue straniere).
Se non altrimenti specificato ciascuno dei genitori contribuisce al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che vengono rimborsate solo a seguito di invio di pezza giustificativa da parte di colui che per primo le ha sostenute. Il giudice può statuire che i genitori corrispondano una percentuale diversa rispetto a quella suindicata, ma che sia certamente proporzionalmente al reddito percepito dagli stessi.
Cosa succede se vi è mancanza di consenso a taluna delle spese straordinarie non obbligatorie da parte di uno dei due genitori (collocatario o no)? Semplice: il genitore favorevole a sostenere la spesa non potrà far altro che uniformarsi alla scelta dell’altro e non sostenere la spesa (i), ovvero sostenerla nel suo intero (ii), ovvero ancora rivolgersi al giudice per chiedere che il genitore dissenziente debba sostenerla nell’esclusivo interesse del minore (iii).
È importante precisare che le spese sostenute a titolo di mantenimento non vengono meno per il solo fatto che il minore raggiunga il diciottesimo anno d’etа: è necessario che egli divenga autosufficiente – e non solo che percepisca un reddito – esclusivamente in quel caso il giudice può sentenziare sulla cessazione di tale obbligo.
Cosa accade quando un genitore, nonostante la pronuncia del giudice, omette di versare l’assegno di mantenimento ordinario e/o straordinario?
– dal punto di vista civilistico, il genitore adempiente può procedere con il recupero del credito e presentare ricorso per ingiunzione di pagamento, ottenendo dunque il pagamento coattivo del debito;
– dal punto di vista penalistico, egli può presentare atto di denuncia-querela per il reato di cui all’art. 570-bis c.p. rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” che punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro colui che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullitа del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
E se uno dei due genitori od entrambi decadano dalla responsabilitа genitoriale, ai sensi dell’art. 330 c.c.?
Per costante giurisprudenza la decadenza dalla potestа genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto e pertanto non preclude altresì la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, c.p. (Cassazione penale, Sezione VI, 29/10/2009, n. 43288).
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avv. Veronica Valloncini
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