Sport, religione e pluralismo culturale. Il simbolismo religioso nell’ordinamento sportivo

Sport, religione e pluralismo culturale. Il simbolismo religioso nell’ordinamento sportivo

Oggi, le interazioni tra sport e religione appaiono più che mai molteplici e si dispiegano ai diversi livelli spaziali che coinvolgono l’attività sportiva nelle sue multiformi declinazioni[1].

Tradizionalmente, tra i diversi settori dottrinali che si sono occupati del fenomeno sportivo, vi è sicuramente la sociologia dello sport[2]. Ad esempio, negli studi sociologici, le diverse modalità con cui è stato finora esplorato il controverso rapporto tra sport e religione possono essere ricondotte a due prospettive prevalenti[3]. La prima ritiene i due ambiti implicitamente distinti e si preoccupa soprattutto di osservarne le reciproche interazioni. La seconda prospettiva, invece, ruota attorno alle analogie tra sport e religione, cercando di chiarire se e per quali motivi lo sport sia da considerarsi o meno un tipo di religione o di quasi-religione. Gli studi improntati al primo orientamento si concentrano sui modi in cui le organizzazioni religiose si rapportano allo sport, e/o sui modi in cui gli sportivi attingono nelle loro pratiche a valori, credenze e rituali religiosi. Da un lato questi studi hanno analizzato soprattutto le relazioni ambivalenti intrattenute dalle organizzazioni religiose cristiane con la pratica sportiva, talvolta osteggiata come nemica dei valori cristiani, talaltra invece utilizzata proprio per promuovere quei medesimi principi religiosi, favorire lo sviluppo morale e spirituale degli individui e reclutare nuovi fedeli,   in particolare avvicinando i giovani[4]. Dall’altro verso, gli studi delle interazioni tra religione e sport hanno analizzato le modalità in cui principi, credenze e rituali religiosi vengono utilizzati dagli attori del mondo sportivo[5]. Particolare attenzione è stata riservata a come gli atleti attingono alla religione per fronteggiare ansie, tensioni e insicurezze, attribuire significati speciali alla propria attività sportiva, o al contrario relativizzarla, collocandola entro un più ampio disegno divino[6]. Si sono infatti sviluppate nuove forme di attività ludico-motorie auto- organizzate al di fuori dei tradizionali contesti istituzionali, attraverso un’esperienza corporea liberata da spazi, tempi, regole e obiettivi imposti dalle Federazioni sportive. Esse permettono di recuperare una relazione più profonda con l’ambiente e con il nucleo più autentico del proprio sé; si sviluppa in questo modo una “sacralizzazione del sé” che ha evidentemente ampliato le possibilità di considerare la pratica ludico-motoria come ambito di esperienze spirituali[7]. Oltre alla sociologia dello sport, pure la dottrina giuridica, in molte delle sue partizioni – a partire da quella civilistica e comunitaria – non è risultata assente, tanto da giungere al risultato di potersi fondatamente individuare lo specifico settore del diritto sportivo, che richiede competenze trasversali[8]. Più di recente anche i cultori del diritto ecclesiastico[9] hanno iniziato ad interessarsi al tema anche perché – come si avrà modo di osservare nel prosieguo – molti e interessanti sono gli spunti di indagine offerti.

Parimenti le interazioni tra sport e religione – in prospettiva giuridica – si registrano non solo a livello di pratica agonistica o professionistica ma anche in ambito dilettantistico o amatoriale. Tale interesse è dovuto al fatto che, benché l’ordinamento sportivo, si presenta come neutrale rispetto alle diverse opzioni cultuali (tanto è vero che – a proposito del giuramento che i nuovi membri del CIO devono prestare – si precisa l’obbligo “a rimanere estranei ad qualunque influenza politica o commerciale, così come a qualunque forma di discriminazione di razza o religione, a lottare contro ogni forma di discriminazione)[10], è anche vero che appaiono numerose le interrelazioni tra sport e religioni. Basti pensare che, dal punto di vista del fedele praticante un’attività fisica possono porsi conflitti di lealtà tra l’osservanza della norma religiosa e quella sportiva. Ciò si verifica, ad esempio, in tutti quei casi in cui uno sport risulti in quanto tale sconsigliato o proibito, almeno in linea teorica, ai propri credenti oppure di prescrizione di particolari condizioni all’esercizio. Ci si riferisce ad esempio all’ipotesi di ricorrenza dello svolgimento di gare in costanza di festività religiose, al rifiuto di sottomettersi a pratiche connesse normalmente con lo svolgimento delle medesime, oppure ancora al dovere di seguire determinati codici vestimentari.

Non a caso, per quanto attiene alla tutela del sentimento religioso nello sport, Ian Hanry ha individuato cinque posizioni tipico-ideali nelle politiche dello sport adottate dagli Stati europei in favore di minoranze etnico-culturali[11]. Le prime tre sono: “interculturalismo”, “pluralismo di mercato” ed “equa anche se distinta possibilità di sviluppo per ciascun gruppo etnico”, le quali enfatizzano o addirittura rinforzano le diversità entro la società ospitante; le ultime due, invece, sono: “l’assimilazionista” e “la non interventista”, le quali accentuano la coesione e l’unitarietà nazionale. L’Italia viene assegnata al terzo gruppo, che si caratterizza per la politica dello sport “assimilazionista” e per l’omogeneità della popolazione, anche se la tendenza prevista è verso “l’interculturalismo/multiculturalismo”, ovvero verso politiche dell’integrazione che si confrontano con le diversità. Ma ci si chiede se lo sport e le attività fisiche siano utili ai fini dell’integrazione di minoranze etnico-culturali nella società ospitante[12]. La nostra risposta può essere positiva in quanto lo sport e l’attività fisica sono spesso l’occasione per rivitalizzare l’impegno civico; in più la pratica sportiva svolta in gioventù può costituire un precedente per le attività di impegno civile svolte in età adulta[13]. In questa prospettiva, il ruolo essenziale dello sport viene riconosciuto anche dall’Unione Europea, quale fenomeno di importanza sociale, economica e politica crescente, in modo tale che si possano raggiungere per tutti i cittadini europei gli obiettivi di solidarietà e prosperità. In tale prospettiva è stato emanato il Codice Europeo di Etica Sportiva[14] il quale ha come principio fondamentale il fair play, il quale incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. “Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione. Proprio per questo il “gioco leale” non deve essere qualcosa di facoltativo, ma qualcosa d’essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo[15]”. In quest’ottica, anche l’emanazione del Manifesto Europeo sui Giovani e lo Sport[16] il quale, in accordo con la Carta Europea dello Sport e il Codice di Etica Sportiva, promuove delle politiche che incoraggino i giovani a sviluppare attitudini positive attraverso la partecipazione ad attività fisiche e sportive, creando così il fondamento di una pratica sportiva duratura. E per perseguire tale obiettivo l’intera società, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ha il dovere di fornire aigiovani le occasioni che consentano la realizzazione di questo obiettivo[17]. Un’altra rilevante iniziativa della Commissione Europea è l’adozione del Libro Bianco sullo Sport[18] il  quale analizza il ruolo sociale dell’esercizio agonistico, la sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa. Secondo tale documento, lo sport può contribuire in maniera significativa alla coesione economica e sociale, soprattutto facendo riferimento ai giovani e alle persone con disabilità. Inoltre esso tende a rafforzare la parità tra uomo e donna in modo da far accedere alle diverse discipline anche donne immigrate o appartenenti a minoranze etniche. Proprio da queste affermazioni possiamo affermare che lo sport interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica. In questa prospettiva, la Commissione Europea raccomanda alle Federazioni sportive di predisporre procedure sanzionatorie per i casi di razzismo che si verificano durante le partite, rafforzando le norme contro la discriminazione. Queste direttive sono state adottate in pieno dall’Italia, in particolare dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)[19] il cui Consiglio Nazionale approvò il 2 febbraio 2012 il Codice di Comportamento Sportivo che richiama nella premessa i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite. Il Codice specifica, infatti, all’art. 2 il “principio di lealtà” dicendo che: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente all’ordinata e civile convivenza”. E di non minore importanza è l’art 6 che espone il “principio di non discriminazione” scrivendo che: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche[20]”. La normativa è avallata anche dal fatto che le associazioni sportive all’interno dei loro statuti inseriscono norme anti discriminatorie in campo religioso. Emblematico è il richiamo fatto dalla Federazione Italiano Gioco Calcio (FIGC)[21], nel proprio Codice Etico[22], del ripudio di ogni discriminazione fondata sul sesso o su ragioni di ordine linguistico, razziale, personale, sociale e di credo religioso. Tale riconoscimento si associa ad una specifica previsione sanzionatoria rivolta a punire tutti coloro che, attraverso la bestemmia o altro tipo di comportamento ingiurioso, ledano il sentimento religioso di chiunque partecipi ad una competizione sportiva[23]. In questi casi la tutela del sentimento religioso diviene specifico oggetto di tutela e ritenuto giustamente prevalente rispetto al divieto di comportamenti che evocano, nelle competizioni sportive, chiare appartenenze religiose degli atleti. Si pensi ai calciatori che si segnano con la “croce” ad ogni goal o ingresso in campo, oppure agli atleti musulmani che osservano il Ramadan e per i quali è stata creata una specifica dispensa[24]. Questa problematica è balzata agli onori della cronaca in occasione dei Giochi Olimpici di Londra 2012, i quali si sono svolti in pieno Ramadan. Sul punto la Casa della Fatwa d’Egitto, annoverata tra le più importanti autorità preposte all’emanazione di editti validi per la religione islamica, aveva emesso nel corso dell’anno 2010 il seguente pronunciamento (con valore giuridico): “Nel caso in cui la prestazione venga danneggiata dal suo digiuno, il calciatore legato contrattualmente con un club, così come tutti i dipendenti che percepiscono un compenso in cambio delle loro prestazioni, è autorizzato all’iftar”, e cioè all’interruzione del digiuno rituale[25].

L’importanza che lo sport riveste per la collettività è riconosciuta, poi, anche dalla Chiesa cattolica che individua in esso uno strumento fisico capace di influire nell’esercizio dello spirito[26]. “E proprio per questo motivo favorisce una pastorale dello sport in quanto mezzo di crescita integrale della persona umana, avendo come fine principale quello di educare a comprendere che cosa significhi essere cristiani nell’esercizio delle diverse discipline e quale apporto può dare la fede all’interpretazione dell’esperienza umana nella quale si colloca lo sport[27]”. Come specificato, in proposito, dalla Conferenza Episcopale Italiana lo sport assolve ad una duplice funzione: quella collegata alla promozione umana e quella rivelativa della sua spiritualità. Sotto questo punto di vista la fede offre quindi un importante contributo all’umanizzazione dello sport, senza limitare la crescita umana. L’attenzione pastorale allo sport si manifestò inizialmente attraverso la creazione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI)[28] la quale vedeva lo sport come spazio di crescita e formazione, attraverso percorsi educativi che si sviluppano sul territorio con gli enti di educazione sociale e cristiana. Del resto una siffatta funzione di educazione e socializzazione risale, al metodo formativo, basato sulle attività dell’oratorio, di San Filippo Neri, poi perseguita successivamente da San Giovanni Bosco il quale ha coniugato la pratica sportiva con la formazione dei giovani, nell’intento di conformare quest’ultimo all’esperienza cristiana[29]. Altro spazio fondato sulla crescita, intesa in questo senso, è il Centro Sportivo Italiano (CSI)[30], i cui obiettivi e principi educativi sono definiti nel proprio statuto che pone a fondamento dell’azione associativa il fine di sviluppare le attività sportive ed agonistiche guardando ad esse con spirito cristiano, e cioè come ad un valido mezzo di salvaguardia morale e di perfezionamento psicofisico dell’individuo. Così facendo il CSI condivide l’impegno pastorale della Chiesa a promuovere la persona umana e l’evangelizzazione, attraverso lo sport, soprattutto guardando al mondo giovanile, in quanto il cuore dell’attività sportiva deve essere l’intenzionalità educativa. L’associazione ha quindi l’obiettivo di proporre l’attività sportiva come fonte di aggregazione umana e di benessere psico-fisico attraverso iniziative di carattere formativo e culturale. Ne consegue che non si limita a promuovere lo sport, ma si impegna nel preparare, attraverso azioni formative, operatori competenti e cioè si impegna a far crescere lo spessore culturale degli uomini e delle donne impegnati nel servizio sportivo ed educativo a favore degli atleti[31]. La Chiesa intende, quindi, promuovere la funzione di umanizzazione dello sport, privilegiando la sua potenzialità di elevazione e di servizio a Dio, e tenendo conto della sua relatività rispetto ai più alti valori e ai superiori destini dell’uomo. Proprio per questo la Chiesa presuppone che le società sportive tengano conto dell’ispirazione cristiana dei giocatori, mettendola in evidenza negli statuti societari, in modo che possa svilupparsi una cultura sportiva che abbia al centro la persona umana in tutte le sue dimensioni[32]. Proprio questi obiettivi hanno portato all’istituzione, in seno al Pontificio Consiglio per i Laici, di una sezione denominata “Chiesa e Sport[33]”, il cui obiettivo è, appunto, dare il giusto rilievo alle questioni etiche nella pratica di un’attività agonistica, data l’eccessiva commercializzazione dello sport professionistico. In conclusione, per molto tempo, il mondo dello sport si è pensato come un luogo neutrale, improntato ad una accezione rigorosa del principio di laicità, che perseguiva i valori di lealtà, correttezza, fair play, fraternità attraverso la neutralizzazione di ogni credo religioso e al più, la religione veniva presa in considerazione da qualche Federazione e in qualche singolo Paese, per introdurre delle disposizioni volte ad assicurarne la protezione da offese di vario genere. Possiamo oggi evidenziare come lo sport aiuti a tutelare la libertà religiosa in quanto ognuno è libero di praticare il proprio credo religioso, ma è anche libero di non credere in totale autonomia. Proprio tale autonomia non può essere offesa o discriminata, ma anzi deve essere sostenuta sia dagli appartenenti allo stesso credo sia da fedeli di religioni diverse, come abbiamo visto nel caso di Londra 2012 per i partecipanti islamici. “Il mondo dello sport deve, dunque, essere illuminato da uno stile etico, senza il quale non conseguirebbe il risultato principale cui bisogna tendere, ovvero un’autentica elevazione umana[34]”. Lo spirito “religioso” nello sport. Sin dall’antichità il nesso tra religione e sport è stato pressoché inscindibile. Gli antichi Giochi Olimpici in Grecia altro non erano che cerimonie religiose, la cui eco è giunta sino ai nostri giorni attraverso il forte richiamo che esercitano le giornate di apertura e chiusura delle Olimpiadi, con i loro cerimonieri, celebranti, accolti, pubblico di fedeli estasiati e religiosamente attenti ad ogni dettaglio che la grande liturgia possa proporre loro. Le stesse origini dello sport sono da rinvenire nelle manifestazioni religiose, nei rituali, nei costumi, nel trepidare che procede gli eventi sportivi come quelli religiosi. Infatti è lo sport che svolge la funzione religiosa di sfamare gli uomini e le donne, di collegare la dimensione terrena con quella cosmica[35]. A ben guardare sarebbero molte le convergenze e affinità tra spiritualità e sport. Innanzitutto tutte e due hanno un momento privilegiato che ricorre nelle giornate festive. Infatti si va a messa o al culto di domenica e nelle feste comandate, di precetto o previste dal calendario ufficiale delle singole religioni. Ebbene anche nei giorni festivi hanno luogo solitamente gli incontri di calcio e gli avvenimenti relativi ad altro sport. Ancora l’affinità è palpabile quando ci sono momenti  iniziali-iniziatici, dal segno di croce o altro del giocatore a quello dell’arbitro prima della gara. Che dire inoltre della nota espressione cerimoniale che precede le gare di rugby giocate dai neozelandesi, che si esibiscono nell’akka, una sorta di invocazione gestuale, canora e corale insieme che serve ad invocare dalla divinità forza e coraggio prima di affrontare il match, ma anche ad incutere timore negli avversari quasi spaventati da tanta gagliardia ed impeto, resa manifesta attraverso un grido-urlo che esprime unità, solidarietà, condivisione e voglia di vincere. Soprattutto quando è in gioco la vita (si pensi alla corrida o ad una gara motorizzata) l’invocazione orante è molto frequente. Talora assume un carattere così emblematico da fornire l’intero senso ad una azione agonistica, come nel caso del jaripeo, una sorta di corrida praticata in Messico dove i concorrenti devono riuscire a restare montati sopra un toro infuriato il più a lungo possibile, evitando di cadere e di essere incornati o calpestati. Nel corso di questa manifestazione sportiva il rischio maggiore non è dell’animale, bensì dell’uomo. Proprio per questo motivo prima dell’inizio del jaripeo i giovani pinete (ossia i partecipanti) recitano una preghiera che mette bene in evidenza il nesso fra vita e morte, fra spiritualità e rischio ludico. L’orazione recitata, infatti, suona così: “Signore… Noi jinetes, non ti chiediamo favori speciali, solo… Ti  chiediamo che ci dia coraggio per cavalcare nell’arena della vita; questa vita che tu vuoi che viviamo; e… quando arriva il momento dell’ultimo e inevitabile jaripeo e ci chiami là… dove le praterie sono ricche di pascolo e l’acqua è come il cristallo: ci dica che il nostro biglietto è già pagato! Amen[36]. Altro esempio è il fatto che la storia degli sport è costellata da episodi che appunto nella fase preparatoria hanno portato giocatori e dirigenti a fare promesse a carattere religioso, insomma dei voti da mantenere poi in caso di esito positivo del match: un viaggio ad un santuario, una pratica sacramentale, una frequenza regolare della messa domenicale, un omaggio floreale od economico, un donativo prezioso, un ex voto[37]. Un esempio tra i tanti è Alex Giorgetti, attaccante italiano della Pro- Recco e membro della nazionale Italiana maschile di pallanuoto, quest’anno campione del mondo che ha voluto condividere la propria vittoria con Fra Miljenko Šteko, capo dell’ufficio Informazioni di Medjugorje al quale ha consegnato la palla firmata da tutti i giocatori della squadra italiana e poi con il giornalista della stazione radiofonica “MIR” Medjugorje. A loro ha raccontato il suo incontro con la fede e di come sia davvero molto felice dopo aver completamente cambiato vita. Ha vissuto senza preghiera e sacramenti prima della sua conversione: “Poiché l’Italia non vinceva il campionato del mondo da ben vent’anni, decisi che se avessimo raggiunto un buon risultato sarei venuto a Medjugorje a ringraziare Gesù per questo. Ebbene, non solo siamo diventati campioni del mondo, ma sono anche stato premiato come miglior giocatore del campionato. Ecco perché ho deciso di venire a ringraziare Gesù e Nostra Signora per tutte le grazie che mi ha concesso. Ho salito la collina dell’Apparizione e la montagna della Croce a piedi nudi ed è stata un esperienza davvero bella per me. Mi sento contento e soddisfatto e non vedo l’ora di tornare in Italia a testimoniare la bellezza di questo luogo[38]”.

Quindi possiamo dire che emblematica è la presenza della preghiera nello sport. Un’altra prova evidente si è avuta anche in occasione dei mondiali di calcio in Sudafrica. In un sito web, infatti, è stato esposto un piccolo volume di meno di cinquanta pagine dal titolo Soccer prayer book che avrebbe dovuto servire a vivere in uno spirito maggiormente attento alla religione gli avvenimenti sportivi del momento, giacché lo svolgimento delle gare calcistiche fra le migliori squadre al mondo era da ritenere un’occasione da far diventare “un’esperienza spirituale”[39]. L’introduzione al libretto era a firma dello stesso arcivescovo di Johannesburg, monsignor Buti Thlagale. Tra i vari obiettivi del testo vi era anche la pacificazione interna del Paese sudafricano, tuttora caratterizzato da una diffusa criminalità, da una forte espansione di povertà, da contrasti fra etnie, da accentuate differenze socio-economiche. Vi era fra l’altro una specifica orazione per la Coppa del Mondo: “Spirito di imparzialità, giustizia e pace prevalga tra i giocatori e fra tutte le persone coinvolte” in modo da “prevenire, controllare e lottare il crimine, la corruzione, l’hooliganism e ogni tipo di violenza e abuso, soprattutto contro chi è più vulnerabile[40]. C’era, infine, la preghiera per il fair play, da recitare affinché “ogni squadra sia competitiva senza essere aggressiva, ogni paese sia patriottico senza diventare fanatico o discriminatorio”. Non è facile immaginare quanto queste soluzioni, tipiche delle espressioni religiose, cristiane e non, abbiamo influito sul comportamento della popolazione sudafricana. Ma intanto il fatto stesso che alcune chiese vi abbiano fatto ricorso è una prova aggiunta a quanto già detto in merito al collegamento diretto fra prassi dello sport ed azioni religiose in senso stretto. Nel frattempo, comunque, in occasione dei campionati mondiali svolti in Sudafrica la stessa Federazione Calcistica Internazionale (FIFA)[41] ha voluto proibire ogni gesto a carattere religioso dopo la realizzazione di un gol o a conclusione di una gara, divieto che si era verificato con maggior forza in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008 dove venne proibito, tramite una nota diffusa dal Bocog (comitato organizzatore delle Olimpiadi di Pechino), ai giornalisti, atleti e gli altri membri delle delegazioni amanti degli oggetti religiosi di portare con sé opuscoli, rosari, statuette piene di acqua santa, catenine con la croce. La novità ha stupito negativamente i membri delle delegazioni nazionali presenti a Pechino. È la prima volta che norme di questo genere vengono introdotte in occasioni delle Olimpiadi, dove è normale per le squadre avere esponenti religiosi al seguito[42]. Ad esempio, la delegazione italiana ha sempre tra i suoi membri il responsabile per lo sport della Conferenza Episcopale, Mons. Mario Lusek. Anche la Carta Olimpica[43] include riferimenti alla libertà di culto; il che ha portato le organizzazioni sportive evangeliche a riconoscere l’opportunità di testimoniare e servire ai maggiori eventi sportivi nella forma di “cappellanato sportivo[44]”. Numerose, infatti, sono state nel corso delle grandi manifestazioni sportive le iniziative poste a portare supporto spirituale agli atleti e al pubblico. Un ministero cristiano esplicito di tal natura nei principali eventi sportivi iniziò alle Olimpiadi di Monaco del 1972, con cappellani che fornivano agli atleti un servizio “non ufficiale”, ma assunse una struttura più formalizzata nel 1988, alle Olimpiadi estive di Seul e alle Olimpiadi invernali a Calgary, in Canada. La International Bible Societ[45] realizzò un opuscolo per l’evangelizzazione nella forma di programma-souvenir per i Giochi del 1988, fatto che rappresentò un significativo sviluppo della storia del servizio religioso per lo sport. Dopo quell’esperienza, l’uso della letteratura evangelica fu una strategia chiave alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Gli editori cristiani, infatti, crearono molte altre risorse per i Giochi del 2000, come CD, siti web, e Vangeli dello sport[46]. Anche le agenzie cristiane sul territorio hanno svolto un ruolo importante, con circa quarantacinque gruppi di ministri e settecento chiese impegnate nel servizio e nella testimonianza in tutta l’Australia. Ad Atene 2004, invece, la Greater Athens Chaplaincy della Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa Evangelica Greca approvarono la formazione di un gruppo di quaranta cappellani protestanti incaricati di fornire servizio religioso agli atleti olimpici durante i Giochi di agosto e alle Paralimpiadi di settembre. Inoltre, molte organizzazioni sportive evangeliche mandarono rappresentanti ad Atene per le Olimpiadi del 2004[47]. Per quanto riguarda i cappellani nello sport professionistico del Regno Unito ci sono 254 cappellani sportivi. Nel calcio di Premiere League solo sei squadre non hanno il cappellano (Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Wigan Athletic e Stoke City), tutte le altre sono dotate di un consulente spirituale ufficiale. Per valorizzare questa figura è sceso in campo recentemente Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, che ha dichiarato: “È importante che i ragazzi abbiano qualcuno con cui parlare e confidarsi. Possono farlo con me, ma è sempre meglio che ci sia anche qualcuno di imparziale con cui magari vedere il calcio in modo più ridimensionato[48]. Non si tratta di una questione di folclore, quanto di una seria questione di investimento educativo. Si può quindi affermare che tutti questi eventi abbiano portato al riemergere del “servizio religioso dello sport” come fenomeno globale. Dopo questa analisi allora non possiamo fare altro che chiederci quali siano le cause che hanno spinto il Bocog (comitato organizzatore delle Olimpiadi di Pechino) a vietare i simboli religiosi. L’obiettivo delle norme restrittive sarebbero con ogni probabilità gli attivisti buddisti tibetani o filo-tibetani, i musulmani della minoranza etnica degli uiguri[49] e i membri della setta religiosa del Falun Gong[50], che in Cina è fuorilegge. Il divieto venne ribadito quattro anni dopo alle Olimpiadi di Londra 2012, infatti i simboli religiosi di ogni fede e confessione sono stati banditi dal villaggio olimpico di Stratford e dagli impianti a cinque cerchi[51]. Per evitare ogni possibile polemica sulla necessità di fornire identica visibilità a ogni religione, gli organizzatori dei Giochi hanno optato per una soluzione radicale, quella di bandire qualsiasi simbolo o ornamento sacro dall’Olimpiade. Una scelta, quella compiuta dal Locog (comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra), da leggere all’insegna del dialogo interconfessionale e non come una violazione della libertà di religione. Sacerdoti, imam, rabbini e pastori che hanno assistito alle competizioni o al seguito delle duecentoquattro nazionali olimpiche restarono, infatti, riconoscibili come uomini di fede, ma indistinguibili l’uno dall’altro grazie a uno speciale distintivo di riconoscimento disegnato apposta per Londra 2012, cioè il badge olimpico multiconfessionale che era stato presentato già a novembre 2011 dall’arcivescovo di Canterbury e dai rappresentanti di altre otto religioni, dal buddismo allo zoroastrismo passando per ebraismo, giainismo, induismo, musulmanesimo, shintoismo e sikhismo[52]. Il simbolo scelto per il distintivo da uno speciale comitato interreligioso creato ad hoc dal Locog mostra la parola “faith” (fede) a sormontare il globo terrestre e il logo olimpico e paralimpico londinese. Il divieto a esporre simboli religiosi in occasione di Londra 2012 era in teoria valido anche per gli atleti i quali dovevano, quindi, rinunciare a esibire croci, mezzelune e altre effigi. Tuttavia alcune eccezioni sono state fatte; per esempio, si è dato spazio ai pugnali cerimoniali kirpan portati in cintura dagli indiani sikh, così come agli hijab musulmani indossati da numerose atlete di fede islamica[53]. Una decisione arrivata solo il 5 luglio 2012 dopo il raggiungimento di un accordo fra il CIO (Comitato Olimpico Internazionale)[54], FIFA (Federazione Calcistica Internazionale)[55], IAAF (Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera)[56] e le federazioni olimpiche di Paesi quali Arabia Saudita, Iran ed Egitto. Infatti i Giochi Olimpici di Londra del 2012 hanno visto per la prima volta la partecipazione di atlete per l’Arabia Saudita, il Quatar ed il Brunei. Una rottura degli schemi che molti hanno accolto con favore, soprattutto perché proveniente da Paesi che fino ad allora avevano impedito alle donne di partecipare a simili iniziative. Il tutto, però, è stato concesso ad una sola condizione: quella di indossare vestiti appropriati. Il problema si è posto con il caso concreto della judoka Wodjan Shaherkani, alla quale la Federazione Internazionale di Judo (IJF)[57] aveva chiesto di gareggiare a capo scoperto causando il disappunto della delegazione saudita, pronta a ritirare l’atleta dalle competizioni. Alla fine, IJF e Comitato Olimpico hanno trovato un accordo e la Shaherkani ha indossato un hijab speciale, prodotto in Olanda e riconosciuto anche dalla FIFA, che si chiude con un velcro e permette quindi una rapida apertura nel caso in cui venga tirato[58]. Il motivo per cui la Federazione era inizialmente contraria, infatti, era quello della pericolosità del velo, dal momento che questo prevede la copertura anche di collo e spalle e nel corso della gara la Shakerkani avrebbe potuto compiere delle mosse rischiose per la sua stessa salute. Anche la FIFA, unita nella decisione, ha riconosciuto il diritto delle atlete di indossare il velo durante lo svolgimento delle partite di calcio, rivedendo il proprio orientamento precedente che imponeva un abbigliamento neutro, uguale per tutti e privo di caratterizzazioni religiose. È anche vero che durante le Olimpiadi di Londra 2012, nonostante i divieti e aldilà delle concessioni, molti sono stati gli atleti che hanno infranto queste leggi e hanno mostrato al mondo la loro fede. Come la squadra delle pallavoliste brasiliane insieme all’intero staff tecnico, “si è inginocchiata” per pregare insieme un emozionante “Padre nostro”, dopo la vittoria della medaglia d’oro. O come Meseret Defar che dopo aver tagliato il traguardo in gara dei 5.000 metri per vincere l’oro, ha mostrato alle telecamere l’effigie della Vergine Maria tirata fuori dalla propria maglietta. Altri numerosi esempi sono l’allenatore della nazionale di pallavolo brasiliana Jose Roberto Guimaraes che ha riferito ai giornalisti di essere pronto a percorrere il Cammino di Santiago in Spagna o Leonel “Leo” Manzano che ha portato a casa una medaglia d’argento per gli Stati Uniti nei 1500 metri, dopo aver pregato in mondovisione. La nuotatrice spagnola Mireia Belmonte ha invece offerto le due medaglie d’argento vinte (800 metri stile libero e 200 metri farfalla) a Nostra Signora di Monserrat. E infine, altro esempio è il segno della croce fatto dal corridore giamaicano Usain Bolt[59]. Possiamo, quindi, intuire come la fede vinca anche sulle regole. Perciò potremmo dire che le varie concessioni o le varie infrazioni alle regole da parte degli atleti sono indice di una più generale disponibilità delle confessioni religiose verso lo sport, percepita sempre più spesso come un veicolo per promuovere il messaggio religioso, per rafforzare l’appartenenza dei fedeli tiepidi, per consolidare la rilevanza pubblica della propria presenza. La straordinaria rilevanza mediatica delle principali competizioni sembra spingere, insomma, tanto le autorità sportive quanto le rappresentanze religiose a un atteggiamento flessibile e alla ricerca   del   compromesso,   di   volta   in     volta,     possibile. Ciò trasforma lo sport in un veicolo privilegiato per la realizzazione di politiche finalizzate alla lotta ad ogni forma di discriminazione ed alla promozione dell’integrazione e del dialogo tra diversi. L’intreccio tra sport e fede, espressione dello “spirito religioso” in campo, trova una forte rilevanza nel movimento “Atleti di Cristo[60]”, composto da professionisti appartenenti a differenti discipline sportive accomunati dal forte desiderio di testimoniare il proprio credo religioso anche in ambito lavorativo. Il motivo che ha spinto a creare un gruppo di questo genere è che, secondo gli Atleti di Cristo, lo sport è un linguaggio universale attraverso il quale è possibile diffondere il Vangelo a tutte le nazioni, diventando così testimoni attivi dell’amore di Dio nelle rispettive discipline[61]. Altra finalità dell’associazione è quella di aiutare gli sportivi ad essere un modello di condotta per i loro colleghi e per i giovani, in vista di una sana e leale pratica dello sport. Tra i principali esponenti del movimento si annoverano: Edison Cavani, calciatore di nazionalità uruguaiana, il quale, essendo evangelico pentecostale, ha mostrato più volte, dopo avere segnato un gol, la maglietta con il logo dell’associazione o con il messaggio “Gesù mi ama”. Altro calciatore, questa volta di nazionalità italiana, fortemente impegnato nella condivisione della preghiera e delle testimonianze di conversione che possano dare un messaggio di certezza e di speranza è Nicola Legrottaglie, il quale per perseguire tali obiettivi ha intrapreso un ulteriore progetto denominato “Missione Paradiso[62]”. “Il forte desiderio di fede che accomuna gli sportivi facenti parte di tale movimento rende evidente come, a differenza della maggior parte dei tifosi che vive lo sport con uno slancio che, in alcuni casi si potrebbe quasi definire, usando un paradosso, di devozione religiosa, l’atleta di Cristo vive lo sport che pratica come la migliore occasione per testimoniare la propria fede religiosa in campo”[63].

Allo stesso modo l’unione tra sport e religione può essere lesa dal grande potere del denaro. È quello che è successo al Real Madrid, il quale ha eliminato dal suo stemma la croce dalla corona concessa dalla Chiesa in via del tutto straordinaria al re Alfonso XIII, nel 1920, per non offendere la religione dei “fratelli musulmani”, altrimenti restii ad investire grossi capitali nel club del presidente Florentino Perez. Si è voluto, infatti, accontentare lo sceicco che ha promesso alle “Merengues” aiuti sostanziosi e la possibilità immediata di far partire un progetto di una seconda “Casa Blanca” (modernissimo centro sportivo) nell’isola di Ras Al Khaimah, una delle “sette sorelle” che formano gli Emirati Arabi. Ma la cosa non è vista di buon occhio dai tifosi di fede cattolica i quali hanno fatto riecheggiare lo slogan: “Toglieteci tutto, ma non la croce cristiana”. Essi non accettano di rinunziare alla storia e alla tradizione, in questo caso appunto “sacra”, del proprio simbolo[64]. Lo stesso è successo al Barcellona che per un secolo (centododici anni per l’esattezza) ha tenuto alto il vessillo dell’indipendenza catalana, persino dagli sponsor più opulenti, ma adesso nell’era del “calcioshowbiz” sventola bandiera bianca. Nella finale del torneo per la “Coppa del mondo per club FIFA” di Abu Dhabi nel 2009, Messi e compagni sono scesi in campo con una maglia alla quale era stata tassativamente vietata l’esposizione dello stemma classico del Barça, quello con la croce di Sant Jordi. Via anche qui il simbolo cattolico, divieto di farsi anche il segno della croce o di pregare in campo e massima fierezza invece nell’esporre la sponsorizzazione, “Qatar Foundation”, sulla gloriosa casacca blaugrana. Il presidente La porta per fortuna non ha archiviato lo sponsor solidale, Unicef, al quale il Barcellona continua a dare il suo generoso contributo. Questo può essere visto come una sorta di adempimento ai doveri cristiani di beneficienza ai quali appartengono[65]. Ci chiediamo se questi esempi non siano una violazione della libertà religiosa e, quindi, non un modo di voler adottare politiche antidiscriminatorie, ma costrizioni ordinate dal potere del denaro. La risposta ovviamente non può che essere positiva. In conclusione, non possiamo fare altro che ribadire il concetto secondo cui il simbolismo religioso è più che frequente nel mondo sportivo. Per quanto si cerchi di rendere tale mondo ateo, il confessionismo e le sue dimostranze prevarranno sempre, poiché più forti anche del potere del denaro. Per questo le istituzioni confessionali, sportive e giudiziarie devono trovare un punto d’incontro in modo da perseguire politiche antidiscriminatorie, volte all’unione di popoli appartenenti a confessioni diverse.

Ciò detto, deve anche essere ricordato che ogni ordinamento sportivo si basa su principi e regole proprie, che trovano espressione negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai quali si aggiunge una forma di giustizia autonoma[66], istituita al fine di risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra tesserati ed associazioni di appartenenza, nonché a sanzionare l’eventuale inosservanza delle suddette regole statutarie o regolamentari. “Principali protagoniste del mondo sportivo sono le Federazioni le quali sono, appunto, il centro di un sistema autonomo, organizzato e capace di provvedere tanto all’ordinamento quanto al controllo dell’operato delle società sportive, prevedendo che le stesse garantiscano la coesione e i legami di solidarietà necessari fra i diversi livelli delle varie discipline. Queste, allo stesso tempo, svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)[67] e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)[68]. Proprio quest’ultimo, disciplinando e regolando le attività sportive, detta i principi contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia, promuovendo le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione[69]. Ne consegue che il principio cardine dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, al quale devono ispirarsi le norme statutarie e regolamentari, è quello di praticare l’attività agonistica in assoluta parità[70]”. A tal fine è stato creato anche il Garante del Codice di Comportamento[71] Sportivo il quale, nel vigilare sulla corretta attuazione delle norme codicistiche, segnala ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini di un eventuale giudizio disciplinare. Infatti, come stabilisce la legge 280 del 2003[72], le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia previsti dalla predetta legge relativamente all’osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle diverse discipline sportive nonché all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari (c.d. pregiudiziale sportiva[73]). Ogni altra controversia, al contrario, avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni e non riservata alla esclusiva competenza degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[74], come specifica l’art 3 della predetta legge[75]. Si tratta però di una giurisdizione residuale, non soltanto dal punto di vista dell’oggetto della cognizione, costituito da tutte le controversie non devolute alla giustizia tecnica, ma anche dal punto di vista strettamente procedurale, dato che il giudice può essere adito soltanto una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva. In particolare le controversie tra Federazioni e tesserati sono devolute agli organi interni delle varie Federazioni[76]. L’impianto delle Federazioni Sportive Nazionali è organizzato sulla base di un cd. ‘doppio binario’, ovverosia su due percorsi diversi che prevedono organi differenti in ragione delle competenze e dell’oggetto del contendere. Ogni Federazione si deve dotare di Giudici Sportivi (nazionali e territoriali), i quali si pronunciano su tutti i fatti occorsi durante le gare, nonché sulla loro regolarità. I Giudici Sportivi decidono, senza possibilità di partecipazione delle parti ad una riunione, ma il contraddittorio è garantito mediante la possibilità, per i diretti interessati, di depositare memorie difensive. Le decisioni di tali organismi sono impugnabili avanti alla Corte Sportiva di Appello. I superiori organi hanno competenze nelle materie prettamente tecnico-sportive, come le impugnazioni in ordine alla regolarità della competizioni, le sanzioni disciplinari irrogate ai tesserati, la responsabilità per il comportamento dei tifosi, e così via (secondo grado). Parallelamente a tale struttura, è stata prevista dal CONI l’istituzione dei cd. Giudici Federali, anch’essi costituiti presso la Federazione di competenza, individuati nel Tribunale Federale (primo grado) e Corte Federale di Appello (secondo grado). Tali organi giudicano sui deferimenti elevati della Procura Federale, nonché su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi[77]. In altre parole, i Giudici Federali saranno coinvolti ogniqualvolta venga esercitata l’azione disciplinare, nonché in via residuale, per tutte quelle fattispecie relative a fatti o atti estranei allo svolgimento delle competizioni agonistiche. In ogni caso, ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia sportiva[78]: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”. L’azione estinta per decorrenza dei termini non potrà essere riproposta, ragion per cui le Procure Federali saranno chiamate ad un’impegnativa attività per evitare di vanificare lunghe indagini. La Procura Federale, investita del potere istruttorio e d’impulso dell’azione disciplinare, agisce sotto la supervisione ed il controllo della Procura Generale dello Sport, organo costituito presso il CONI. Compito precipuo della Procura Generale dello Sport è quello, codificato dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, di “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, allo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo”. Dette funzioni di coordinamento e vigilanza si estrinsecano in attività tanto eterogenee quanto rilevanti per l’intero ordinamento sportivo, oltre che vincolanti per gli organi inquirenti federali. Infatti, come specifica l’art. 51, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva: “La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui all’art. 53 del presente Codice”. Inoltre, il Procuratore Generale dello Sport, con provvedimento motivato, può avocare[79] l’indagine alla Procura Federale, in pratica integrando i poteri di esercizio dell’azione disciplinare ove l’organo requirente federale, diffidato, non abbia adottato entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l’affare può essere avocato. In caso di avocazione, il Procuratore Generale dello Sport applica un membro del proprio Ufficio alla Procura Federale per la trattazione del procedimento. La Procura Generale dello Sport detiene, altresì, il potere di concedere la proroga per proseguire le indagini alle singole Procure Federali laddove sia stato raggiunto il limite massimo previsto dalle disposizioni endo-ordinamentali e, soprattutto, deve essere informata qualora l’organo inquirente federale intenda disporre l’archiviazione di un procedimento. Esauriti i primi due gradi giurisdizionali può essere esperito ricorso, dal destinatario di una decisione degli organi federali o dal Procuratore Generale dello Sport, in terzo grado al Collegio di Garanzia dello Sport, organo unico in seno al CONI articolato in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva. Infatti, l’art 54, comma 1, del predetto Codice specifica che: “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. In altre parole, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non produce effetto devolutivo[80] operando, piuttosto, disposizioni simili a quelle che regolano il ricorso per Cassazione: l’impugnazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati nella norma. Se il Collegio non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi[81]. Sembrerebbe quindi che la struttura realizzata ad arte al fine di far rispettare le regole e i giusti comportamenti in ambiti agonistici, proprio per realizzare l’esigenza di assicurare una “neutralità impositiva” del campo da gioco, non conosca errori[82]. Purtroppo è vero il contrario. Il problema riguarda le conseguenze che potrebbero ledere i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta Costituzionale, tra cui il diritto di libertà religiosa, per via dell’applicazione di sanzioni decretate dall’apparato sportivo. “Ne consegue che il sistema sportivo mira ad assicurare una dimensione neutrale che non pare tener conto di quelle che potrebbero essere le esigenze dettate dai più intimi e personali convincimenti morali, filosofici e religiosi dell’atleta[83]”. Ma l’adempimento agonistico è influenzato inevitabilmente dalla fede intima di ogni atleta, dato che lo sport è solo una parte dell’uomo, quale insieme completato della propria credenza religiosa. Proprio tale complessità viene manifestata attraverso l’esposizione dei simboli religiosi di appartenenza accanto a quelli sportivi, mettendo così in relazione l’ordinamento confessionale con l’ordinamento sportivo, ognuno caratterizzato dai proprio riti e precetti. Una tale circostanza non può non avere ripercussioni sul principio di cui all’art. 4, comma 2, dello Statuto del CONI, in virtù del quale quest’ultima autorità sportiva, nell’adempimento delle proprie funzioni, deve salvaguardare la propria autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica[84].

“Allo stesso tempo, l’ordinamento de quo non può ignorare i culti religiosi praticati né può privilegiare uno a scapito degli altri, ma deve garantire la libera espressione spirituale dell’atleta, permettendogli di professare il proprio credo religioso senza che siffatta pratica possa ledere l’appartenenza al sistema sportivo, ma anche rinunciarvi senza che siffatta circostanza possa implicare pressioni o tentativi di proselitismo[85]”. Tale è il caso dell’atleta tenuto, in forza del regolamento dell’associazione di appartenenza, a svolgere la propria competizione sportiva in una festività religiosa, o ancora il caso del simbolo a connotazione religiosa che l’atleta deve indossare in virtù del proprio credo, ma il cui uso non è ammesso dai regolamenti di gioco. In tal senso un’interessante iniziativa, al fine di sensibilizzare il dialogo interreligioso, venne intrapresa in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Si istituì infatti il Comitato Interfedi, finalizzato ad assicurare il servizio di assistenza spirituale a tutti gli atleti e ad individuare gli spazi per il culto e la meditazione nei villaggi olimpici. Ciò che emerge da una simile iniziativa è una forma di tutela dell’identità religiosa dello sportivo dinanzi alla neutralità del sistema normativo cui appartiene, ispirato da un fondamentale principio di democrazia interna. Sul punto possiamo dire che anche il legislatore italiano si preoccupa di tutelare il lavoratore contro ogni forma di discriminazione attinente all’elemento religioso attraverso l’art. 8 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)[86]. Il problema si pone quando entrano in gioco i segni distintivi della religione di appartenenza. I giocatori, che fanno parte di un ordinamento autonomo come quello sportivo in virtù della sottoscrizione di un contratto, che chiedono di indossare tali simboli anche durante l’espletamento della prestazione lavorativa, implicitamente chiedono all’ordinamento sportivo di garantire il “diritto di laicità”. Esso dovrebbe analizzare di volta in volta il caso, in quanto tale abbigliamento potrebbe collidere con la sicurezza dell’atleta o con la prestazione atletica. “Di fatto esistono discipline, come il nuoto o il calcio, in cui il simbolo religioso diviene una componente aggiuntiva dell’equipaggiamento portando con sé le problematiche di cui sopra. Ma è anche vero che non in tutti gli sport l’uso del simbolo viola le regole del gioco, in quanto non visibile. Si pensi, per esempio, all’hockey ove il turbante sikh o l’hijab islamico sono coperti dal casco previsto come componente della divisa ufficiale[87]”. L’analisi di queste problematiche è utile per comprendere che la necessità della neutralità del campo da gioco è in contrasto con l’esigenza della persona, proprio quale dimensione unitaria, di veder tutelato il proprio diritto di manifestare il credo religioso di appartenenza attraverso l’esposizione dei simboli. Tale premessa aiuta a capire che è necessario che gli ordinamenti confessionali e sportivi devono essere più flessibili l’uno nei confronti dell’altro. “Questo perché se è vero che bisogna proteggere il convincimento religioso dell’atleta, quale espressione della libertà di coscienza, è altrettanto vero che lo spazio sportivo non può diventare strumento di propaganda confessionale[88]”. È vero però che la natura divina dei precetti religiosi obbligano l’ordinamento sportivo a piegarsi; questo perché la rilevanza giuridica delle norme derivanti dal rapporto di lavoro sportivo, messe a confronto con l’identità religiosa dell’atleta, obbliga quest’ultimo ad una scelta: disobbedire al precetto religioso o incorrere in una sanzione giuridica per aver seguito i dettami della propria religione? Ne consegue che, per evitare di trovarsi di fronte a questa terribile domanda, la presenza dell’elemento religioso richiede una maggiore sensibilità e attenzione da parte delle organizzazioni sportive, in quanto non esiste una regola standard per tutte le attività sportive, rilevandosi tecnicamente più opportuno che debba essere l’autorità sportiva competente a vagliare, in base al caso e alle richieste concrete propostole, gli opportuni provvedimenti, al fine di assicurare le esigenze derivanti dall’esercizio della libertà religiosa con le regole del gioco e di conseguenza si garantisce il diritto allo sport in condizioni di assoluta eguaglianza e parità. Concludendo possiamo affermare che al di là del rispetto delle regole del gioco, la cui inosservanza comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, lo sport implica altresì il rispetto di ciò che è generalmente inteso come lo spirito del gioco, il c.d. fair play. In questa prospettiva, lo sport viene promosso quale strumento sociale, educativo e culturale, in grado di promuovere l’accrescimento e la maturazione dell’identità personale, l’appartenenza e l’inclusione sociale, soprattutto per quanto attiene i diritti dei ragazzi che si avvicinano al mondo sportivo sia a livello ludico, sia a livello agonistico. I principi etici, pertanto, arricchiscono le regole ed umanizzano le competizioni sportive. Del resto, l’etica rappresenta un valore non formale: le componenti della lealtà, della sportività, del rispetto delle regole e dell’avversario sono da considerarsi le basi fondamentali di una sana pratica dello sport[89]. È evidente, dunque, come il mondo sportivo, di cui fa parte anche quello italiano, abituato per lungo tempo alla prevalente presenza dell’atleta cattolico, debba conformarsi alla presenza di differenti culti e culture sul campo, rivendicanti il medesimo diritto di laicità quale garanzia della “libertà religiosa”. Lo spazio sportivo, infatti, è chiamato a garantire ad ogni confessione religiosa il libero esercizio delle attività spirituali e di culto[90].

Ciò detto, indubbiamente il settore dell’ordinamento sportivo più esposto (ma anche più recettivo) alle trasformazioni sin qui descritte si è dimostrato quello relativo all’abbigliamento degli atleti e alla compatibilità delle divise da indossare durante lo svolgimento della gara con il porto e l’esposizione di indumenti o simboli dotati di un significato religioso. La scelta iniziale di privilegiare sempre e comunque la neutralità assoluta della divisa da gioco è stata dapprima superata dalla preferenza per soluzioni meno impegnative, limitate al caso di specie, che nei primi tempi vedevano comunque prevalere con una certa frequenza l’interesse alla sicurezza dell’atleta o all’uniformità dell’abbigliamento della squadra sulla libertà religiosa individuale, e successivamente, a seguito di una torsione dell’esito di questo bilanciamento sempre più spesso favorevole al diritto di manifestare il proprio credo, si è tramutata nell’elaborazione di decisioni a carattere generale in cui il principio della neutralità soccombe definitivamente di fronte alla richiesta di rendere visibile la propria fede[91]. Si pensi ad esempio al fatto che, nei Paesi in cui prevalgono le credenze islamiche tradizionali, come ad esempio Iran e Arabia Saudita, le donne devono vestire il hijab in pubblico, e perciò anche quando partecipano ad attività sportive in ambienti frequentati da uomini[92]. Infatti, la parte più estremista dell’Islam non ammette che si possa modificare il vestiario tradizionale minacciando, addirittura, di morte le atlete. È il caso dell’algerina Hassiba Boulmerka che ai Giochi Olimpici del 1992 ottenne la medaglia d’oro nei 1500 metri. Il fatto che corresse in pantaloncini corti e in canottiera causò un tale sollevamento tra i fondamentalisti religiosi che fu costretta a lasciare il suo Paese, proprio perché minacciata da essi[93]. Più recente è il caso di Mahbooba Ahadyar, unica donna afghana a rappresentare il suo Paese alle Olimpiadi di Pechino 2008, nelle gare d’atletica degli 800 e dei 1500 metri. Il 4 luglio 2008 l’atleta, mentre si trovava in ritiro in Italia, a Formia, si è data alla fuga all’insaputa del proprio allenatore, Shahpoor Amiri. L’atleta, infatti, era stata ripetutamente minacciata di morte da parte dei fondamentalisti che si opponevano alla partecipazione delle donne allo sport. Così si esprimeva: “Ho paura di quello che mi potrebbe succedere una volta tornata a casa da Pechino”. “Quando ero a Kabul”, ha aggiunto, “ho ricevuto molte telefonate anonime. Persino i miei vicini di casa mi hanno minacciato[94]. I lunghi pantaloni con i quali avrebbe dovuto correre la ragazza non sono stati considerati una misura sufficiente per tranquillizzare i più intransigenti[95]. indossando lunghi pantaloni, ma senza avere il capo coperto dal velo. Quando Rezaie tornò a Kabul, ricevette diverse minacce di morte e fu persino picchiata da un gruppo di uomini che rimasero non identificati. Alla fine dovette emigrare con tutto il resto della sua famiglia[96].

La fede islamica, invece, in contraddizione alla chiusura mentale dei fondamentalisti, incoraggia la cura ed il rafforzamento del corpo, al fine di mantenerlo in forma e in salute[97] al fine di consentire all’uomo di professare in modo migliore il proprio credo religioso. In particolare, il Profeta Maometto ha sempre suggerito ai suoi seguaci l’esercizio sportivo, basato tanto sul rafforzamento del corpo quanto sulla cura dell’anima, al fine di arrecare beneficio alla società senza corromperne lo spirito e la morale[98]. “Infatti, lo sportivo deve possedere un animo indulgente, per cui quando si trova all’apice della propria forza e vince il proprio avversario, non deve metterlo in difficoltà né vendicarsi, in quanto il perdono deve essere segno di gratitudine della raggiunta vittoria[99]”. Al fine di applicare tali insegnamenti, passi in avanti sono stati fatti al fine di sostenere il diritto anche per le donne di partecipare alle competizioni sportive nei Paesi più estremisti come l’Arabia Saudita. Sul punto un’importante iniziativa fu presa, nell’agosto del 2011, da due donne saudite della città di Jeddah, Rima Abdallah e Hadir Sadqa, le quali fondarono rispettivamente una squadra di calcio ed una squadra di pallacanestro al fine di far partecipare le donne alle competizioni sportive, rappresentando il proprio Paese nel rispetto della volontà di Allah e della Shari’a. Tuttavia l’associazione calcistica saudita impedì loro la partecipazione ad un torneo di calcio femminile in Bahrain, decisione avallata anche dalla FIFA, limitando così le prospettive della squadra, allontanando ancora una volta le donne dal mondo dello sport[100]. L’affermazione del diritto delle donne islamiche di prendere parte alle manifestazioni sportive si ebbe durante i Giochi Olimpici di Londra del 2012, dove per la prima volta parteciparono atlete dell’Arabia Saudita. Le giocatrici arabe, al fine di espletare la propria prestazione agonistica, hanno dovuto giurare di osservare le condizioni stabilite dal principe saudita, al fine di rispettare i precetti islamici, ovvero: “vestirsi con modestia, essere accompagnate da un walī[101] maschio e non mescolarsi con gli uomini durante i Giochi. Non deve esserci assolutamente nessun mescolarsi agli uomini nel corso delle gare. Ogni atleta e il suo walī devono giurare di rispettare queste condizioni[102].

In conclusione, se fino a tempi recenti per le donne musulmane la partecipazione a competizioni internazionali significava adottare i codici di abbigliamento delle Federazioni sportive internazionali che sono orientati soprattutto alla funzionalità e proprio ciò impediva loro di partecipare sia a causa dei precetti religiosi sia a causa delle varie minacce, oggi giorno si va verso l’apertura all’uso di questi simboli, come abbiamo già osservato e come vedremo, cercando di dare pari opportunità alle atlete. Così facendo esse non avranno l’appoggio dei gruppi conservatori per i quali, prima ancora che i vestiti, sono da considerarsi non islamiche le attività sportive e l’apparire pubblico Ancora, alle Olimpiadi di Atene del 2004, altre due atlete afghane, Fereba Rezaie e Robina Muqimyar, avevano preso parte ai giochi, delle donne, ma avranno l’appoggio dei musulmani tradizionali, dato che le atlete che vestono l’hijab affermano la propria identità attraverso il proprio abbigliamento, come hanno dimostrato le varie atlete che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, le quali hanno insistito sul proprio diritto di competere in hijab, anche violando i divieti sull’uso dei simboli religiosi[103].

Ancora, si pensi alla cultura Sikh che si basa sulla regola delle cinque “K”: barba e capelli non devono essere tagliati e vanno racchiusi nel turbante, segno di rispetto della volontà di Dio che si esprime attraverso la naturalità del corpo umano (kes); occorre indossare un piccolo pettine di legno per fermare i capelli, indice di cura della persona in quanto creatura di Dio (kanga); brache fino alle ginocchia, simbolo di forza morale (kach); un bracciale d’acciaio al polso (che simboleggia il principio di non rubare e la funzione equilibratrice del ferro corporeo), simbolo dell’unità con Dio (kara) e infine un pugnale, emblema della resistenza al male (kirpan)[104].  Il turbante di un Sikh è la sua funzione primaria d’identificazione. Si tratta di una dichiarazione di appartenenza al Guru, ed è una dichiarazione d’impegno interiore di chi lo indossa. I Guru hanno istruito tutti i Sikh a mettere il turbante ed hanno sacrificato la loro vita per proteggere quest’onore. I capelli e la barba mai tagliati e il turbante sono una dichiarazione di vivere in conformità e, ove necessario, morire a sostegno degli insegnamenti dei Guru Sikh al Guru Granth Sahib. I Sikh non attribuiscono particolari significati al colore o alla forma del turbante i quali dipendono dallo stile regionale; indossare il turbante simboleggia il rispetto per Dio e per sé. Proprio in base a questi precetti gli appartenenti alla religione Sikh non possono mai levare il turbante, neanche in ambito sportivo[105]. Tali adempimenti religiosi potrebbero influenzare la prestazione sportiva degli atleti. Sotto il profilo della mobilità è molto più difficile compiere grandi imprese sportive con un’ulteriore peso addosso, si pensi ai colpi di testa fondamentali nel gioco del calcio al fine di segnare un gol o difendere la propria porta dagli accatti avversari. Sotto il profilo regolamentare l’adempimento di tali precetti religiosi può andare in contrasto con le regole imposte dalla Federazione di appartenenza, poste al fine di garantire uniformità delle competizioni agonistiche. Ne sono un esempio i giocatori di calcio e basket sikh, i quali in più di un’occasione sono stati costretti ad uscire dal campo per via di un arbitraggio troppo fiscale volto a far rispettare delle regole fin troppo rigide e ingiuste, le quali sono state nei tempi recenti oggetto di riforma. Come nei casi di Gurpartap Singh e di Singh Sharanpreet, due ragazzi costretti a uscire rispettivamente dal campo da calcio e dal campo da basket per ordine di un arbitro troppo attento alle regole. Nella pratica sportiva, poi, si può incorrere da parte di sportivi ebrei nell’uso della Kippah o kippa/kip, che è il copricapo usato correntemente dagli ebrei osservanti maschi obbligatoriamente nei luoghi di culto come la sinagoga, il cimitero, o in un luogo pubblico o privato per ogni benedizione o cerimonia religiosa. I più religiosi la indossano comunque durante la vita quotidiana; infatti è uso degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso Dio, e a tale scopo un qualsiasi copricapo è adatto. Non c’è nessun comandamento legato a quest’obbligo, è una tradizione che ha preso forza di legge. Coprirsi la testa è un richiamo all’autorità divina sopra di noi. La kippah è un segno di umiltà e di riconoscenza della presenza divina nella vita quotidiana. In ambito sportivo, la kippah non è mai passata agli oneri della cronaca in quanto non indossandola durante l’attività sportiva non si viola un obbligo religioso[106], per questo gli atleti per molto tempo hanno preferito non indossarla per non andare incontro a sanzioni sportive come è accaduto a Itay Shechter, il quale dopo avere segnato un gol durante una partita di Champion League decise di festeggiare indossando una kippah. A seguito di tale gesto ricevette il cartellino giallo da parte del direttore di gara[107]. Nonostante ciò però gli atleti ebrei hanno sempre dichiarato la loro volontà di volerla indossare sul campo senza ricevere ammonizioni o addirittura espulsioni. Proprio per questi motivi si arrivò alla scontro con le Federazioni sportive come analizzeremo di seguito. Al riguardo, la questione del copricapo nel calcio assume dimensioni internazionali nel giugno del 2011 in occasione di una partita di calcio femminile valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Londra 2012 tra Iran e Giordania. L’Iran era sceso in campo ad Amman contro le padrone di casa, per il match di qualificazione ai giochi. Le giocatrici iraniane si sono presentate senza velo, ma con un hijab sportivo, ovvero una tuta che copriva tutto il corpo, capelli compresi, lasciando scoperto l’ovale del viso. Insomma, le atlete non se l’erano sentita di violare la religione. Ma avevano violato le regole del governo del calcio mondiale, che si era mostrato inflessibile: i membri dell’organizzazione internazionale, capeggiati da un commissario del Bahrein, erano disposti anche ad accettare quel completino così poco ortodosso (una tuta da ginnastica sostituiva i classici calzoncini e la maglietta), ma nessun compromesso era possibile sul copricapo. Così le ragazze non hanno potuto disputare l’incontro e sono uscite dal campo in lacrime. Finì 3-0 a tavolino per la Giordania, niente partita, voleva dire niente Londra[108]. Più recentemente, nel giugno 2013, una squadra canadese interamente composta da calciatori di etnia Sikh non è potuta scendere in campo a causa del rifiuto dell’arbitro a che tutti i componenti indossassero il turbante. In quell’occasione, per solidarietà, anche gli avversari decisero di non presentarsi, causando l’annullamento dell’intero torneo[109]. In Italia, ha fatto notizia una partita delle giovanili provinciali di Brescia, del 17 novembre 2013: Montirone-Sant’Eufemia, gara di campionato Allievi girone E. Dopo il riscaldamento, i giocatori vengono richiamati negli spogliatoi, come vuole la prassi, per il “riconoscimento” dell’arbitro. In quel caso, Gurpartap Singh, un ragazzo sikh di 15 anni, giocatore della squadra di casa, il Montirone appunto, si è sentito dire dall’arbitro: “O togli il turbante o non puoi entrare”. Il ragazzo, che per imposizione religiosa non può mai levare il turbante, non ha obbedito ed è rimasto in panchina fino a 10′ dalla fine, momento in cui la giacchetta nera ha cambiato idea e rivolgendosi alla panchina ha fatto sapere: “Per me, il ragazzo può entrare”. Ma Gurpartap è rimasto seduto in panchina. Si scatenò una diatriba mediatica sul razzismo e l’intolleranza nei confronti dell’arbitro, reo di “essere stato l’unico ad impedire al ragazzo di giocare”. Lo stesso Singh, fin dai campionati Giovanissimi era sempre sceso in campo senza problemi, dato che il regolamento del gioco del calcio non si esprimeva in proposito. Esso, di fatti, chiariva soltanto che “l’equipaggiamento base dei calciatori” deve essere composto da maglietta, calzoncini, calzettoni, parastinchi e scarpe, definendone le caratteristiche e specificando che “i calciatori non devono utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa per loro stessi o per gli altri calciatori”, ad esempio braccialetti, collanine, orecchini. Si direbbe quindi che gli indumenti “religiosi”, tra cui per l’appunto velo e turbante, fossero suscettibili della discrezione arbitrale. L’episodio della partita di qualificazioni alle Olimpiadi di Londra 2012 tra Iran e Giordania aveva suscitato grande clamore a livello internazionale. Persino il presidente iraniano Ahmadinejad aveva definito “dittatoriale” il comportamento dei vertici della Fifa. E da qui era cominciato l’iter che ha portato alla revisione della norma. Per prima si era mossa la confederazione calcistica dell’Asia (AFC), per chiedere l’abolizione del divieto di coprirsi il capo. Affermando che lo “hijab non è pericoloso e che deve essere consentito a tutti di giocare al calcio, a prescindere dal credo religioso”, l’AFC aveva chiesto l’abolizione del divieto e un periodo di prova. La International Football Association Board (IFAB)[110] convocata presso la Casa della FIFA a Zurigo, il 5 luglio 2012, per una riunione speciale sotto la presidenza del Presidente della FIFA, Joseph S. Blatter, discusse riguardo alla legge 4: Equipaggiamento dei calciatori, in particolare sul “velo”. Si decise di approvare all’unanimità, temporaneamente per un periodo di prova di 20 mesi, l’uso del velo. Il design, colore e materiali consentiti vennero definiti e confermati nel Business Meeting Annuale IFAB a Glasgow nel mese di ottobre. Il 2 ottobre del 2012 fu, quindi, emanata la circolare numero 1322. Essa stabilisce che il velo deve essere dello stesso colore della maglia, essere in linea con l’aspetto professionale dell’equipaggiamento del giocatore, non essere attaccato alla maglia, non deve costituire alcun pericolo per il giocatore che l’indossa o qualsiasi altro giocatore (ad esempio, apertura/chiusura del meccanismo intorno al collo), deve essere indossato solo dai giocatori di sesso femminile. Venne inoltre specificato che alla fine di tale periodo di prova si sarebbe valutato se ammettere definitivamente tali indumenti, senza dover sottostare al parere dell’arbitro[111]. Il permesso venne esteso anche ai calciatori di sesso maschile dopo che i Sikh canadesi avevano protestato per il diritto a portare il turbante sui campi di calcio del Quebec, proprio a causa dell’episodio verificatosi nel giugno 2013[112]. Trascorso il periodo di sperimentazione durante la 128° Assemblea Generale Annuale (AGM) dell’International Football Association Board (IFAB), che si svolse presso la Casa della FIFA a Zurigo sabato 1 marzo 2014, i legislatori del calcio approvarono in maniera definitiva l’utilizzo del copricapo: le donne avrebbero potuto indossare il velo e gli uomini il turbante. Il segretario generale della FIFA, Jérôme Valcke, durante una conferenza stampa a Zurigo, dichiarò: “Una prova è stata svolta ma la decisione definitiva doveva ancora essere presa. Ora è confermato: i calciatori possono avere la testa coperta per giocare”. Inoltre precisò: “Non possiamo fare delle discriminazioni. Quel che si applica alle donne può applicarsi agli uomini. Anche gli uomini possono portare in diverse competizioni dei copricapi. La richiesta è arrivata da un gruppo di paesi e da un gruppo di calciatori i quali hanno sostenuto che ciò avrebbe permesso di portare una evoluzione culturale nel gioco del calcio. E’ stata questa la principale motivazione che ha spinto l’IFAB a dire di sì[113]. Proprio a seguito di tale decisione una circolare esplicativa delle nuove direttive fu spedita a tutte le Federazioni per spiegare come applicare la nuova legge pro velo. La circolare numero 1419 venne emanata nel maggio del 2014 ribadendo quanto già specificato nella circolare del 2 ottobre 2012, n. 1322 dal punto di vista tecnico dell’equipaggiamento. Viene specificato il motivo di tale decisione: dopo un biennio sperimentale non vi è alcuna indicazione sul perché l’uso dei copricapi dovrebbe essere vietato, purché le restrizioni di progettazione siano rispettate come definito nella sperimentazione. Inoltre, la comunità di calcio maschile ha sollevato la necessità dei giocatori di sesso maschile di avere la possibilità di portare anch’essi il copricapo, in quanto si è ritenuto discriminatorio l’utilizzo solo per il sesso femminile[114].

La decisione della FIFA, però, è stata accolta da un coro di voci tutt’altro che unanime. Un plauso convinto è arrivato dall’area islamica, in particolare dal principe giordano Ali Bin al-Hussein, vicepresidente FIFA, che si era molto impegnato per l’abrogazione di un divieto che, a suo dire, era causa di un allontanamento sempre più massiccio delle donne musulmane dallo sport[115]. Ma non sono mancati i pareri negativi soprattutto in Francia, Paese particolarmente sensibile sull’argomento. Significativo quello dell’associazione femminista “Ni putes ni soumises” (“Né puttane né sottomesse”), secondo cui “il velo è un simbolo della dominazione maschile” e la scelta della FIFA “una totale regressione”[116]. Rilevante, inoltre, l’obiezione sollevata da quelli che si appellano all’articolo 4 del Regolamento di gioco ufficiale della FIFA, dove è scritto a chiare lettere che “giocatori e membri della squadra non possono mostrare messaggi o slogan religiosi in nessuna lingua o forma e in nessuno dei loro equipaggiamenti sportivi”. L’hijab viene ammesso in quanto “simbolo culturale” e potrà anche essere così, ma la sua origine è senza alcun dubbio religiosa. E le credenti che indossano il velo lo fanno per rispettare i precetti islamici contenuti nel Corano, non certo per tradizione folkloristica[117]. Il caso allora non è chiuso e lo dimostra la scelta della Federazione Calcistica Francese (Fédération Française de Football, FFF) che ha deciso di opporsi all’applicazione della legge. Già da diversi anni infatti la Federazione francese vieta ai propri iscritti di portare il velo per “rispetto dei principi costituzionali e legislativi di laicità”. In seguito alla decisione della FIFA la FFF ha reso noto che questi principi resteranno validi “sia nella partecipazione a selezioni nazionali francesi che in quelle internazionali”, mantenendo “il divieto a portare ogni simbolo religioso”[118]. Nel mentre di tale vicenda, nel gennaio del 2014 quindi prima della decisone finale sull’uso dei copricapi da parte dell’IFAB, anche i giocatori ebrei osservanti vinsero il braccio di ferro contro l’Associazione Israeliana Calcio. Tutto iniziò il 18 agosto 2010 i occasione dei preliminari di Champion League[119] tra Red Bull Salisburgo e Hapoel Tel Aviv, vinta per 3 a 2 dalla squadra ospite. In tale occasione il calciatore israeliano ebreo, Itay Shechter, decise di indossare la kippah al fine di festeggiare il gol segnato, subendo così l’ammonizione da parte del direttore di gara. L’episodio aprì un ampio dibattito, sfociato nella decisione dell’Associazione Israeliana Calcio insieme all’affiliata Associazione degli Arbitri, di consentire ai giocatori ebrei osservanti di scendere in campo indossando il simbolo espressione della propria fede: la kippah. Prima di arrivare a quest’accordo l’Associazione Israeliana Calcio aveva vietato ogni copricapo possibile ed immaginario, ebraico o musulmano che fosse. Agli arbitri era stato chiesto di segnalare questa forma d’indisciplina e ai giocatori era stato chiarito che rischiavano sanzioni in caso di inadempienza alle regole. Ma l’infinita fede del popolo ebraico e in particolare degli sportivi ebraici, grazie alle adeguate pressioni fatte, ha indotto l’Associazione Calcio Israeliana a fare retromarcia e a cambiare tale disposizione, anche al fine di ottemperare alle disposizioni giunte dall’IFAB per garantire il periodo di prova che nel frattempo si stava concludendo con l’approvazione definitiva dell’uso dei copricapi[120]. Ancor prima della decisione definitiva sull’uso dei copricapi da parte dell’IFAB, una ragazza di nome Chahida Sekkafi, di soli 16 anni, italiana, ma nata da genitori marocchini, ha portato sul campo di calcio la sua personale storia d’integrazione, coniugando le regole del mondo dello sport con il rispetto della fede islamica. Chahida, dopo avere partecipato, previo nulla osta da parte dei genitori, al corso di arbitro e aver superato brillantemente l’esame nel dicembre del 2013 presso la sezione AIA[121] di Cremona, ha chiesto alla stessa di poter arbitrare osservando i precetti imposti dalla religione islamica professata.

La risposta fu positiva. La decisione della FIGC – AIA di Roma sulla richiesta pervenutale dalla sezione locale di consentire ad un arbitro donna l’espletamento di siffatto ruolo indossando il velo islamico e le calzamaglie, in ottemperanza dei dettami del proprio credo, costituisce applicazione dell’art 3, comma 3.3, del Codice di Condotta della FIFA[122]. Esso tutela la diversità culturale con esclusione di ogni forma di discriminazione fondata su ragioni di etnia, origine sociale, colore della pelle, nazionalità, religione, età, sesso, lingua, orientamento sessuale, opinioni politiche. “La delibera di accoglimento dell’istanza, pur contrastando con quanto espressamente previsto dalle comuni regole del gioco, volte alla promozione di una politica uniforme in materia di equipaggiamento del giocatore, nonché degli altri partecipanti alla competizione sportiva, ha segnato un’incisiva svolta nell’ottica di garantire un’effettiva tutela dell’identità religiosa dell’atleta nell’esercizio del proprio sport[123]”. Dopo aver vinto la sua personale battaglia la ragazza fece il suo esordio ufficiale con il capo coperto dal tradizionale velo e le gambe avvolte dalla calzamaglia il 16 febbraio 2014 nel Campionato Giovanissimi a Pizzighettone (Cremona) arbitrando la partita tra Oratorio San Luigi Pizzighettone e Lo Stradivari di Cremona vinta dai padroni di casa per 3 a 0, intervenendo quando necessario durante l’incontro comunque corretto. Il suo debutto come arbitro non è stato affidato al caso. L’Oratorio San Luigi è un esempio di disciplina, sia in campo che fuori, ed è una realtà dove l’integrazione tra ragazzi di fede e Nazionalità diverse è acquisita da tempo. Di fatto, lo svolgimento della prima partita di calcio italiano arbitrata da una donna con il velo nei pressi di un oratorio, vale a dire il luogo che secondo la visione cristiana dello sport deve riflettere la funzione di aggregazione e di crescita della pratica agonistica, è parecchio rilevante in una prospettiva di dialogo interreligioso anche tra non appartenenti ad un credo religioso. La ragazza che è stata “accompagnata” a bordocampo dal presidente della sezione AIA di Cremona, Gianmario Marinoni, nelle vesti di tutor, come previsto dal regolamento a ogni esordio di un arbitro. Egli dichiarò: “Tutta la vicenda di Chahida è stata un susseguirsi di emozioni, dallo scorso ottobre, quando si è presentata con la mamma per chiedere l’ammissione al corso, fino al 15 dicembre, giorno dell’esame, superato brillantemente. Ma io, dubbi, non ne ho mai avuti. Ho scelto di assegnarle una gara speciale con due club esempi di disciplina e integrazione. La sede nazionale dell’AIA, per il momento, mi ha dato il permesso di impiegarla limitatamente al settore giovanile. Ma non si tratta di una censura: è un modo per proteggerla, è ancora minorenne[124]. Marinoni è stato tutti i 90 minuti a portata di voce per incoraggiarla, incitarla e aiutarla a rompere il ghiaccio. “Per lei è stata una grande emozione”, continuò il presidente, “anche per la mamma, però. Pensi che, all’intervallo, mi ha chiesto di raggiungere la figlia negli spogliatoi per portarle un cioccolatino per tirarsi un po’ su. Il regolamento non lo prevede, ma ho fatto uno strappo. È stata bravissima, pronta per i prossimi appuntamenti[125]. La madre, Souad Salhi, che in Marocco era una giocatrice di calcio, però, non voleva che la figlia seguisse le sue orme. Così, da un compromesso, è nata l’idea di diventare arbitro. Quest’ultima infatti specificò: “Chahida ha sempre voluto fare la giocatrice fin da quando era piccola, ma lei è molto femminile, io la conosco, e il calcio giocato non le sarebbe piaciuto. Quando mi ha chiesto se poteva vivere il calcio come arbitro ho risposto subito che poteva. Fare l’arbitro è come fare il giudice di una gara e Chahida è una ragazza forte e leale. Caratterialmente la vedo bene in questo ruolo”. “Ero molto emozionata, ma tutti mi hanno aiutato a superare questa prova. Per la prossima volta voglio essere ancora più preparata”, ha confidato la giovane a fine gara[126]. Infine il presidente, in un momento di riflessione, disse: “Davanti alle immagini di Chadida velata tra le giovani promesse del calcio cremonese è impossibile non pensare a quello che succede troppo spesso nei nostri stadi: cori razzisti contro giocatori di colore, lancio di banane, discriminazione territoriale. La storia di Chadida è un messaggio di speranza perché non è un velo che fa la differenza [127]”. Concludendo, l’esperienza di Chahida, sempre nell’ottica di una pratica eticamente intesa, ha richiamato la disponibilità della FIGC in merito all’introduzione del c.d. “ius soli sportivo[128]al fine di assicurare la partecipazione allo sport quale luogo di formazione ed inclusione socio-culturale anche ai giovani atleti di origine straniera, ma nati e cresciuti in Italia. Di fatto, “la decisione dell’Associazione Italiana Arbitri, in considerazione del pluralismo religioso e culturale che connota l’attuale società, ha evidenziato come lo sport possa non tenere conto dell’esigenza del giudice di gara di poter espletare le proprie mansioni nel pieno rispetto dei precetti dettati dal credo religioso di appartenenza[129]”.

Se nel calcio il copricapo ha vinto la sua battaglia, lo stesso non può dirsi nel basket. Potremmo dire che siamo ancora in fase di armamento. La FIBA[130], durante la riunione del suo Central Board, tenutasi il 13 settembre 2014 a Madrid, ha discusso sulle regole che riguardano le uniformi e ha deciso di approvare una fase di test per i prossimi due anni. Tale esperimento prevede un ammorbidimento delle norme vigenti in materia di acconciature per consentire alle Federazioni nazionali di richiedere le eccezioni da applicare a livello nazionale nel loro territorio, senza incorrere in alcuna sanzione per violazione del Regolamento Ufficiale della Pallacanestro della FIBA. Questo stabilisce alla Regola 3, articolo 4.4.2 (Altro Equipaggiamento) che i giocatori non possono indossare oggetti che possano risultare pericolosi per gli altri tra cui copricapi, accessori per capelli e gioielli. Sono, invece, permesse fasce per la testa larghe al massimo 5 cm, realizzate in materiale non abrasivo, panno di unico colore, plastica morbida o gomma[131]. Le Federazioni Nazionali che desiderano richiedere una tale eccezione alle regole uniformi devono presentare una richiesta dettagliata alla FIBA. Una volta approvata, esse devono presentare relazioni di aggiornamento due volte l’anno per monitorare l’uso di tali eccezioni. I giocatori che partecipano alle competizioni FIBA 3×3[132], sia a livello nazionale che internazionale, hanno il permesso di indossare il copricapo, senza restrizioni, a meno che quest’ultimo rappresenti una minaccia diretta per la loro sicurezza o per quella di altri giocatori in campo. I giocatori che desiderano partecipare a tali competizioni con il copricapo devono inviare una richiesta dettagliata di approvazione alla FIBA. Durante i due anni di prova, la FIBA, attraverso i suoi organi competenti, controllerà queste richieste e la loro attuazione da entrambe le prospettive di sviluppo tecnico e sportivo (ad esempio in termini di specificità di produzione, la sicurezza degli atleti, l’esatto svolgimento della partita e lo sviluppo positivo dei numeri di partecipazione nel basket all’interno dei Paesi esigenti).

Una prima relazione sarà fornita al Central Board nel 2015, che dovrà stabilire, dalla prossima estate, se l’esperimento a livello internazionale ufficiale abbia avuto esisto positivo. Una revisione completa sarà fatta nel 2016 per prendere una decisione in merito alle modifiche permanenti del Regolamento Ufficiale Pallacanestro, le quali saranno attuate solo dopo i Giochi Olimpici del 2016. Prima di arrivare a questa decisione l’uso del copricapo nel basket è stato fortemente contrastato. A tal proposito facciamo riferimento al caso Sura Al-Shawk, verificatosi nell’agosto del 2009. Sura Al-Shawk è una giocatrice di basket, cittadina svizzera di origine irachena, di religione islamica che al tempo militava nella squadra dello Stv Lucerna, alla quale la Federazione Regionale di basket svizzero- tedesca (Probasket) aveva imposto un ultimatum: “O ti togli il velo dalla testa o non giochi, e se giochi le tue compagne perderanno ogni partita a tavolino[133]. La cestista non poté più giocare i match di campionato indossando il velo islamico, altrimenti avrebbe penalizzato la società e le compagne. L’associazione Probasket ha spiegato di voler applicare alla lettera il regolamento della Federazione Internazionale (FIBA), che prevedeva la disputa dei match in campo rigorosamente “neutro” dal punto di vista politico e religioso, con tutti i simboli interdetti, compresa la possibilità di coprirsi la testa con un velo. Sura Al-Shawk avrebbe dovuto debuttare con la squadra di Lucerna nel campionato regionale (National League- B) di basket nel mese di settembre. Tutto ciò si verificò nonostante la società avesse presentato la richiesta per permettere alla giocatrice, allora diciannovenne, di indossare il velo. La Probasket aveva anche aggiunto che: “La giocatrice, come qualunque sportivo, deve assumersi delle responsabilità di fissare da sola le priorità della propria vita. Se il basket è la priorità numero uno, il regolamento internazionale va rispettato; se la priorità è invece la religione, non si può giocare a basket[134]. Anche se Al-Shawk aveva deciso di non giocare la partita del 19 settembre, si irritò per quella che lei descrisse come una decisione “ingiusta” e, determinata nel promuovere un ricorso, cominciò a parlare con un avvocato di Ginevra. Al-Shawk disse che: “La decisione di non farmi giocare è arrivata troppo tardi. Ho giocato indossando il velo per quasi un anno e mezzo. Molti dei giocatori hanno tatuaggi cristiani e simboli religiosi sui loro corpi e nessuno si è mai opposto. Negli ultimi giorni, un famoso avvocato svizzero a Ginevra mi ha contattata e mi ha dato istruzioni specifiche su quello che avrei dovuto fare. Ho anche ricevuto una telefonata da un professore di diritto dell’Università di Berna, che lavora anche come avvocato. Mi ha detto che un gran numero di avvocati erano interessati al mio caso e che avrebbero voluto seguirne gli sviluppi[135]. Al-Shawk tramite il suo avvocato Daniel Vischer fece ricorso presso il tribunale locale di Lucerna nel mese di novembre 2009 chiedendo come misura precauzionale l’autorizzazione a giocare con il copricapo per la durata del processo, intentato per violazione della libertà religiosa dell’atleta. La corte sentenziò, nel gennaio del 2010, che il divieto non ha violato i suoi diritti come giocatrice dato che Al-Shawk aveva firmato il contratto di licenza dell’Associazione con il quale si impegnava a rispettare le regole ufficiali del basket. L’Associazione, quindi, non ha commesso alcuna violazione della libertà ad insistere sul rispetto delle regole. Daniel Vischer non condivise questo punto di vista poichè, secondo lui, la violazione dei diritti umani è superiore all’interesse dell’associazione[136]. Nel settembre del 2010 Vischer presentò un nuovo ricorso alla Probasket per consentire ad Al-Shawk di giocare con il suo velo, che venne respinto. Successivamente presentò una mozione per invalidare il verdetto per motivi procedurali, ma anche questo venne respinto. Dopodiché l’avvocato chiamò in causa, di fronte alla Corte di Lucerna, la Swiss Basketball[137], la quale dichiarò che la questione era di competenza regionale e perciò della Probasket. A questo punto Vischer si appellò al comitato di appello della Probasket. Quest’ultima il 12 ottobre 2010 scrisse una lettera al presidente della Federazione Basket Svizzera, Stefan Schibler, la quale era intitolata: “Sura Al-Shawk, cooperazione e supporto”, in cui la Probasket lamentava di aver dovuto “affrontare la questione del velo per quasi 18 mesi senza che vi sia alcuna soluzione[138]. La lettera continuava dicendo che: “La Swiss basketball deve prendersi le sue responsabilità in quanto responsabile di far rispettare le regole FIBA e deve inoltre assumere una posizione sul caso al fine di trovare una soluzione comune”. La questione, quindi, rimbalzò per mesi tra la Probasket e la Swiss Basketball “come una patata bollente” riprendendo le parole di Vischer. In una delle ultime interviste l’avvocato dichiarò: “Io dico che il diritto di giocare con un velo è un diritto individuale della signorina Al-Shawk. Questo è molto faticoso per lei. Si sente davvero male. Vuole giocare, ma non può, ma lei non ha perso la speranza[139]. Purtroppo però anche l’ultima speranza venne meno poiché Al-Shawk rinunciò alla sua lotta, in quanto le negarono il patrocinio gratuito e il rischio finanziario era troppo grande[140]. Un altro caso che fa capire come la modifica delle norme sia essenziale si è verificato il 24 settembre 2014 durante i Giochi Asiatici[141] svoltisi a Incheon, in Corea del Sud. Avrebbero dovuto giocare Qatar-Mongolia, ma alle atlete qatariote è stato negato il permesso di indossare il velo in partita. Un portavoce dei Giochi Asiatici ha sottolineato: “Questa è una regola che spetta alla Federazione Internazionale, non al comitato organizzatore dei Giochi Asiatici[142]. Una di loro, Amal Mohamed Awad, in un’intervista rilasciata alla BBC subito dopo il “fattaccio”, ha spiegato: “Prima di arrivare ai Giochi Asiatici ci è stato comunicato che avremmo potuto giocare indossando senza problemi il hijab, peccato che gli organizzatori ci hanno detto che oggi ciò non sarebbe stato possibile. Noi non toglieremo il velo per scendere in campo: è una mancanza di rispetto nei confronti della nostra religione, quindi abbiamo deciso di dare forfait. Non è un indumento pericoloso e non ci sono state date spiegazioni sulle ragioni per cui non avremmo potuto indossarlo”. Aggiungendo: “Non parteciperemo, a meno che i funzionari non cambino la loro posizione[143]. Il giorno dopo la squadra femminile del Qatar non si è presentata in campo contro il Nepal. Era tutto pronto al Samsan World Gymnasium: le atlete nepalesi erano già in campo per il riscaldamento e il pubblico era sugli spalti, ma delle giocatrici qatariote neanche l’ombra. Dopo quindici minuti di attesa venne annunciato che: “Senza hijab non si gioca”. Reuters Khalid Al-Jabir, capodelegazione del Qatar dichiarò: “Non stiamo dando forfait, ma non siamo in grado di poter giocare: da una parte tutti vorrebbero una maggiore partecipazione femminile ai Giochi, dall’altra non si permette alle donne musulmane di utilizzare l’hijab[144]. La portavoce della commissione organizzativa dei Giochi, Anna Jihyun You, ha dichiarato che le atlete “si sono rifiutate di togliere l’hijab”. Pertanto la partita fu vinta a tavolino dalle sfidanti[145]. Anna Jihyun You ha sottolineato: “La FIBA non ha fornito nessuna istruzione agli ufficiali di gara circa una revisione del regolamento che proibisce l’uso di copricapi, gioielli e accessori per i capelli nelle competizioni internazionali[146]”. “Abbiamo voluto mostrare al mondo che noi siamo pronte a giocare, ma l’associazione internazionale non è pronta ad accettarci”, ha commentato Ahlam Salem Al-Mana, presidente della Commissione degli sport femminili del Qatar[147]. “Quello che è accaduto va contro il Comitato olimpico internazionale che mira a coinvolgere Paesi di diverse culture e va anche contro lo slogan: ‘Qui splende la diversità’, diffuso dai Giochi Asiatici”, ha aggiunto Al-Mana, ammettendo che: “Il Qatar sapeva già in anticipo del bando che vieta copricapi, accessori per capelli e gioielli, ma sperava di convincere la FIBA a cambiare idea. Lo stesso non hanno fatto altri Paesi, che per via del veto sul velo hanno deciso di non partecipare del tutto alla competizione”. Aggiungendo infine: “Sono abbastanza convinta che quello che è successo ora possa cambiare rapidamente le regole della FIBA[148]. Altro caso recente che coinvolge l’Italia e la FIP[149] si è verificato nel gennaio   del   2015   a   Presezzo   durante   l’incontro,   valido   per il campionato giovanile bergamasco Under17 maschile, tra le squadre Red Roosters Presezzo e Sebino Basket Villongo. Tra le file del Villongo milita un ragazzo indiano il quale, come era successo fin a quel momento e senza richiami degli arbitri, era pronto a giocare indossando il copricapo in quanto Sikh. Infatti la squadra U17, presentatasi in campo durante il riscaldamento iniziale, venne chiamata al tavolo per il riconoscimento, dopodiché l’arbitro fece le solite premesse: “Niente collane braccialetti, cappelli e maglie dentro i pantaloncini[150]. Finito il riscaldamento venne mandato in campo il quintetto base dal coach Gruda Agim, nel momento in cui l’arbitro stava per dare il via alla partita, nota il tesserato Singh Sharanpreet con il patka (la versione del turbante per giovani e sportivi, molto simile ad una cuffia aderente e non voluminoso come un turbante) e gli disse che se voleva giocare avrebbe dovuto togliere il cappello, il ragazzo, non potendolo fare, si recò negli spogliatoi. Il coach Gruda, allibito dalla situazione, cercò di spiegare la motivazione del copricapo e nonostante l’appoggio dell’altra squadra, l’arbitro non cambiò idea. Alla fine del primo tempo, il coach contattò telefonicamente Riccardo Paris, responsabile del settore giovanile del Sebino Basket Villongo A.S.D., per sapere come comportarsi e quest’ultimo gli rispose subito di ritirare la squadra. All’intervallo, il coach spiegò alla Red Roosters Presezzo la decisione presa e dopo aver comunicato il ritiro all’arbitro, le due squadre, di comune accordo, continuarono a giocare in amichevole[151]. Sul caso è intervenuta anche la FIP, che ha censurato la decisione dell’arbitro, giudicata troppo rigida. Le reazioni, infatti, non si fecero attendere in primis da Germano Foglieni, responsabile ufficio gare della Federazione italiana basket per le province di Bergamo, Lecco e Sondrio, il quale disse: “L’arbitro formalmente ha ragione, però il regolamento andrebbe interpretato con buon senso e sensibilità. Lo sport deve includere, non escludere. In campo sono vietati i copricapi più spessi di 5 cm, ma in questo caso sarebbe servita maggiore tolleranza”. Aggiungendo: “La FIBA aveva emesso a settembre 2014 una circolare per invitare alla tolleranza nelle categorie non professionistiche e giovanili. E infatti il ragazzo finora ha sempre giocato, non ci sono mai stati problemi. Sabato però ha trovato un arbitro molto attento ai cavilli, diciamo così. Purtroppo la sensibilità non è un principio codificabile[152]. Reazione che venne confermata dalla FIP: “L’arbitro ha sbagliato, le regole della tolleranza e del buonsenso spesso possono superare quelle del regolamento scritto, come era avvenuto finora per il ragazzo del Villongo[153]. Sul punto intervenne anche il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, attraverso una nota scritta: “Un atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile: l’arbitro ha sbagliato. Tolleranza e buon senso vanno oltre le norme scritte, soprattutto nei campionati giovanili, dove dobbiamo affermare i valori dello sport e del rispetto[154]. È altresì vero che l’arbitro ha applicato in maniera errata tale norma, sia perché non ha tenuto conto della circolare federale che invitava a maggiore tolleranza nelle categorie non professionistiche, sia perché si è dimenticato che nei campionati giovanili più che negli altri spesso si sorvola su molti aspetti tecnicistici del regolamento tecnico, pur di salvaguardare l’aspetto partecipativo e formativo del gioco.

In conclusione possiamo affermare che la circolare della FIBA non ha dato i frutti sperati soprattutto perché ha il forte limite di applicarsi solo in quei Paesi che hanno fatto richiesta, i quali da settembre 2014 hanno ragazzi e ragazze che scendono in campo con l’hijab, con il patka e così via. Gli altri Paesi per così dire ancora arretrati in tale ambito, come l’Italia, che non hanno fatto nessuna richiesta, prevedono in base al Regolamento Ufficiale FIBA il divieto dei copricapi. E questa arretratezza si verifica anche a livello di gare internazionali. Si auspica, quindi, che la FIBA acceleri il processo di modifica del Regolamento Ufficiale, sperando di avere indicazioni positive dal periodo sperimentale, in modo da avere, dopo le Olimpiadi di Rio 2016, una modifica definitiva con beneficio per i giocatori, finalmente liberi di non dover più rinunciare allo sport che amano a causa dei loro precetti religiosi. Dunque, traendo le fila di quanto sino ad ora detto, è evidente che sport e religione talvolta appaiono paralleli e talvolta interferiscano ognuno nel mondo dell’altro. Secondo la prima prospettiva, infatti, lo sport viene considerato “una religione planetaria” come affermava De Coubertin[155]. “Le celebrazioni sportive sembrano perpetuare simulacri con la conseguenza che lo sport stesso tende ad essere vissuto come una fede, con i suoi luoghi di culto, rappresentati dagli stadi, i suoi celebratori, ovvero gli arbitri e i giocatori, ed i suoi adepti, ovvero i tifosi, evidenziandosi un forte parallelismo tra sport e religione[156]”. Si può pensare, in tal senso, alla creazione della ola in un grande stadio: all’unisono migliaia di persone si muovono e creano un’onda mobile che circola all’interno di uno stadio, proprio così come i fedeli si mettono in moto, quasi tutti insieme, per partecipare alla mensa eucaristica o per recitare un’orazione magari anche stringendosi per mano, così da creare un’unica grande comunità in cui l’onda passa attraverso il calore delle mani strette le une alle altre oppure unite senza soluzione di continuità, al momento dello scambio del segno di pace, in una celebrazione sia festiva che feriale della messa. La seconda prospettiva la si inquadra attraverso il rapporto contrattuale instaurato tra l’atleta e la Federazione sportiva di appartenenza che influisce sull’identità religiosa dello sportivo. In più, l’osservanza dei dettami della religione professata da parte dello sportivo implica necessariamente un’interferenza con i principi cardine del mondo dello sport, proprio come abbiamo avuto modo di vedere quando abbiamo analizzato i vari casi. Il diritto di essere sé stessi e cioè il diritto di veder tutelata la propria libertà religiosa in ottemperanza della prestazione agonistica risulta essere sottoposto all’ampio potere discrezionale degli organi sportivi preposti. Questa prospettiva è avvalorata dal fatto che in molti casi l’identità religiosa viene limitata, come succedeva nel calcio prima della delibera dell’IFAB, o, come ancora succede nel basket nonostante l’apertura della FIBA. Al contrario lo sport dovrebbe consentire un confronto aperto, ove le capacità dell’altro devono spingere a dare il meglio di sé stessi, perfezionando così il proprio essere e il proprio carattere. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se la coscienza di ogni atleta è libera di crescere e fortificarsi insieme al proprio corpo, questo anche potendo espletare i precetti della religione di appartenenza. Infatti come abbiamo avuto modo di notare, sia il Cristianesimo che l’Islam riconoscono lo sport come lo strumento attraverso cui si realizza la piena affermazione e crescita dell’identità personale, ovvero attraverso esso si imparano i valori che permettono una sana pratica sportiva, tra cui la lealtà, la non discriminazione e la non violenza. Per contro, l’elemento religioso nell’esercizio delle discipline agonistiche implica che tutte le società e Federazioni interessate ne tengano conto, al fine di rispettare e promuovere i predetti valori. Entrambe le parti in gioco, ossia le confessioni religiose e gli ordinamenti sportivi, devono necessariamente rendersi garanti del diritto all’identità religiosa dell’atleta. Quest’ultimo deve essere libero di manifestare il simbolo della propria fede. È necessaria, quindi, l’adozione di provvedimenti miranti ad assicurare una vera e propria “laicità sportiva[157]”, dato che, anche se molte Federazioni si sono mosse in tal senso, non esiste una normativa che valga per tutti le discipline agonistiche. A tale normativa si dovrebbe arrivare osservando la profonda interazione tra la pratica sportiva e la fede religiosa, in quanto si dovrebbe concepire e vivere lo sport tenendo ben fermi i principi e i valori essenziali, di cui abbiamo precedentemente parlato, nell’esercizio delle competizioni sportive, al fine di prestare adeguata attenzione alle esigenze che l’esercizio della libertà religiosa implica nell’esercizio della disciplina sportiva. Eppure, con riferimento all’esercizio del diritto di libertà religiosa, l’elaborazione di nuove regole ha seguito e non preceduto l’insorgere dei conflitti e ha progressivamente spostato in favore della dimensione religiosa l’equilibrio tra i vari interessi in gioco, a dimostrazione di una scarsa contezza iniziale del problema e di una rincorsa affannosa del mondo del sport al consenso delle grandi tradizioni religiose e delle masse di appassionati. Si può provare ad abbozzare un primo bilancio di questo processo, sottolineandone contestualmente la natura precaria e provvisoria in cui i conflitti sono destinati ad aumentare e a sollevare richieste sempre nuove mentre vanno accumulandosi accomodamenti e precedenti che generano aspettative che andrebbero governate prima che sia troppo difficile tornare indietro o cambiare direzione. Se c’è qualcosa che possa somigliare a una politica ecclesiastica sportiva, e prescindendo dal fatto che essa sia il frutto di scelte meditate e consapevoli o di aggiunte e rattoppi casuali, dovrebbe dirsi che essa sembra radicarsi in questo momento storico su tre pilastri: la lotta alle discriminazioni, il massimo riconoscimento possibile della libertà religiosa individuale e, infine, l’assenza di rapporti negoziali con le confessioni religiose pur nell’ambito di una ricerca di incontro e collaborazione con le grandi personalità del mondo spirituale. È questo insieme a determinare la debolezza delle richieste (spostare la data delle Olimpiadi, consentire di non giocare il sabato o la domenica) veicolate dalle organizzazioni confessionali, o da parte di esse, a una certa distanza di tempo dalle manifestazioni sportive e, viceversa, l’incisività dei conflitti sollevati da singoli atleti a ridosso delle competizioni. È il caso concreto, ancora oggi, a orientare le decisioni generali e non il contrario.


[1] M. C. Ivaldi, Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe chiese.it), febbraio 2015.
[2] S.J. Hoffman (a cura di), Sport and Religion, Champaign, Human Kinetiks, 1992, e, più di recente, T. Magdalinski, T.J.L. Chandler (a cura di), With God on their Side. Sport in the service of religion, Routledge, London, 2002, nonché W.J. Baker, Playing with God. Religion and Modern Sport. Cambridge, Harvard University Press, 2007.
[3] D. Sterchele, A. Molle, “Introduzione. Sport, religione, spiritualità: nuovi spazi di ricerca e riflessione teorica”, in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, p. 13
[4] R. Dunn, C. Stevenson, “The paradox of the Church Hockey League”, in International Review for the Sociology of Sport, II edizione, Vol. 33, 1998, pp. 131-141; T. Ladd, J. A. Mathisen, “Muscular Christianity: Evangelical Protestants and the development of American sports”, Grand Rapids (Michigan), Baker Books, 2001.
[5] N. J. Watson, D. R. Czech, “The use of prayer in sport: implications for sport psychology consulting”, in Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, IV edizione, Vol. 7, 2005, pp. 26 – 35.
[6] Si pensi agli atleti che prima di intraprendere un’impresa sportiva invocano l’aiuto divino con preghiere e simbolismi vari, o ancora come ringrazino il Dio in cui credono per avergli favorito la realizzazione del risultato sportivo tanto agognato.
[7] K. M. Dillon, JL Tait, “Spiritualy and being in the zone in team sports: a relationship?”, in Journal of Sport Behavior, II edizione, Vol. 23, Mobile (Alabama), 2000, pp. 99- 100.
[8] Circostanza tra l’altro avvalorata dalla presenza di molteplici pubblicazioni in tema di diritto sportivo molte delle quali catalogate nella International Platform of Sports Laws Journals (www.sportslawjournals.com).
[9]N. Fiorita, Libertà religiosa e sport: un incrocio a tutto campo (in www.olir.it/newsletter/archivio/2014_06_30.html), che menziona la, al momento, sparuta bibliografia in materia. Autore preceduto da C. Dalla Villa, Pluralismo confessionale e pratica sportiva, in G. Sorgi (a cura di), Le scienze dello sport. Il laboratorio atriano, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 223 ss., e, prima ancora, da A. Fuccillo, Giustizia e religione, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 107-108;
[10] Carta olimpica, capitolo II, regola 16, par. 1, n. 1.3 «Le CIO admet ses nouveaux membres lors d’une cérémonie au cours de laquelle ceux-ci s’engagent à remplir leurs obligations en prêtant le serment suivant: “Admis à l’honneur de faire partie du Comité International Olympique, et me déclarant conscient des responsabilités qui m’incombent à ce titre, je m’engage à servir le Mouvement olympique dans toute la mesure de mes moyens, à respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte olympique et les décisions du Comité International Olympique, que je considère comme étant sans appel de ma part, à me conformer au Code d’éthique, à demeurer étranger à toute influence politique ou commerciale comme à toute considération de race ou de religion, à lutter contre toute forme de discrimination et à promouvoir en toute circonstance les intérêts du Comité International Olympique et du Mouvement olympique”
[11] I. P. Henry, “Sport and multiculturalism: a European perspective”, Barcellona, Centre d’Estudis Olímpics, 2005, p. 24.
[12] S. Marelli, “Quali risorse per l’integrazione in una società plurietnica?”, in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 24.
[13] T. Perks, “Does sport foster social capital? The contribution of sport to lifestyle of community participation”, in Sociology of Sport Journal, IV edizione, Vol. 24, Tallahassee (Florida), 2005, pp. 378- 401.
[14] Il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d’Europa è una dichiarazione di intenti, adottata dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro settima conferenza, tra il 13 e il 15 maggio 1992
[15] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, p. 223.
[16] Il Manifesto Europeo sui Giovani e lo Sport è stato approvato a Lisbona all’ottava Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, tra il 17 e il 18 maggio 1995.
[17] Manifesto Europeo sui Giovani e lo Sport, Art. 1: “L’obiettivo di questo
Manifesto, in accordo con la Carta Europea dello Sport e il Codice di Etica Sportiva, è di promuovere delle politiche che incoraggino i giovani a sviluppare attitudini positive attraverso la partecipazione ad attività fisiche e sportive, creando così il fondamento di una pratica sportiva duratura”.
[18] l Libro Bianco sullo Sport è stato adottato dalla Commissione Europea l’11 Luglio 2007. L’obiettivo del Libro Bianco è fornire un orientamento strategico sul ruolo dello sport nell’Unione Europea. Esso riconosce l’importanza sociale ed economica dello sport ed è in linea con la normativa UE.
[19] Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è un Ente pubblico cui è demandata l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
[20] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, pag. 223
[21] La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) organizza e gestisce il gioco del calcio in Italia, dai Club alle nazionali. La sede si trova a Roma e il suo attuale presidente è Carlo Tavecchio. L’art 1 del suo Statuto specifica che: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. La FIGC è l’associazione delle società e delle associazioni sportive (le “società”) che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell’ordinamento federale. L’ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici all’attività sportiva e federale.
[22] CODICE ETICO, (C.U.- F.I.G.C. del 5 giugno 2003 n. 172/A) Premessa della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell’ordinamento sportivo, nazionali ed internazionali in cui opera. La FIGC agisce in ottemperanza ai principi dì lealtà sportiva, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità. La FIGC ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso o politico. La FIGC, per la rilevanza della sua attività e del suo ruolo nel panorama sportivo italiano, intende sviluppare la sua crescita consolidando un’immagine solida, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.A tal fine la FIGC favorisce un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione dei suoi addetti, e che sulla base dell’esperienza maturata nei settori di competenza, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli. Il presente Codice ha pertanto l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che la FIGC riconosce, accetta e condivide. La FIGC assicura un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice etico e sull’applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che tutti coloro che operano per la FIGC svolgano la propria attività c/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti.
[23] Consiglio Federale della FIGC, decisione del 9 febbraio 2010.
[24] A. Fuccillo e R. Santoro, “Giustizia, diritto, religioni: Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente”, Torino, Giappichelli, 2014, pag. 105.
[25] Il digiuno durante il mese del Ramadan, costituisce il quarto dei cinque pilastri dell’Islam e chi ne negasse l’obbligatorietà sarebbe kāfir, colpevole cioè di empietà massima e dirimente dalla condizione di musulmano. Il Ramadan è un periodo eccezionale dell’anno per i fedeli islamici la cui sacralità è fondata sulla tradizione già fissata nel Corano, secondo cui in questo mese Maometto avrebbe ricevuto una rivelazione dall‘arcangelo Gabriele.
[26] G. B. Gandolfo, “Sport e Chiesa”, Ancora, Milano, 2007, pag. da 125 a 132.
[27] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, pag. 226.
[28] La Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI) nacque il 23 agosto del 1906 ad Oropa, in provincia di Biella, per iniziativa del conte Mario di Carpegna, ad opera di un gruppo di 16 società sportive.
La FASCI aveva il compito di organizzare lo sport cattolico. Era indipendente dalla Gioventù cattolica italiana (che poi diventerà l’Azione cattolica) che tuttavia nominava di diritto 9 dei 18 membri del suo consiglio direttivo. Venne sciolta nel 1927.
[29] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, pag. 228.
[30] Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un‘associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Nacque il 5 gennaio 1944 per approvazione della Direzione Generale dell‘Azione Cattolica in seguito all’iniziativa del professor Luigi Gedda. Questi volle intraprendere la costituzione di un organismo specializzato per lo sport, con la denominazione di “Centro Sportivo Italiano”. Pur dichiarandosi prosecuzione ideale della Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane, la stessa nuova denominazione, nei confronti della precedente, voleva indicare una precisa apertura apostolica verso tutta la gioventù italiana e non più limitarsi alle sole associazioni sportive cattoliche.
[31] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, pp. 229- 230.
[32] Ivi, p. 231.
[33] La Sezione “Chiesa e Sport” venne istituita nel 2004 da San Giovanni Paolo II in seno al Pontificio Consiglio per i Laici deputandola: -a essere nella Chiesa punto di riferimento per le organizzazioni sportive nazionali e internazionali; -a sensibilizzare le Chiese locali all’importanza della cura pastorale degli ambienti sportivi richiamandole al tempo stesso alla necessità di stimolare la collaborazione tra le associazioni degli sportivi cattolici; -a favorire una cultura dello sport come mezzo di crescita integrale della persona al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli; – a promuovere lo studio di tematiche specifiche attinenti lo sport soprattutto dal punto di vista etico; – a organizzare e sostenere iniziative atte a suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi.
[34] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013, pag. 222.
[35] R. Cipriani, “Dallo spirito allo sport e viceversa. Il gioco della vita quando la vita è in gioco” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, p. 68.
[36] R. Cipriani, “Il pueblo solidale, Nahuatzen della cultura purépecha alla modernizzazione”, Milano, Franco Angeli, 2005, pag. da 20 a 31.
[37] R. Cipriani, “Dallo spirito allo sport e viceversa. Il gioco della vita quando la vita è in gioco” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 64.
[38] L. Carandente, Olimpiadi di Londra 2012: un’esplosione di fede religiosa, in Unione Cristiani Cattolici Razionali, in www.uccronline.it, 12 settembre 2012.
[39] R. Cipriani, “Dallo spirito allo sport e viceversa. Il gioco della vita quando la vita è in gioco” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 69
[40] R. Cipriani, “Dallo spirito allo sport e viceversa. Il gioco della vita quando la vita è in gioco” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 69.
[41] Lo statuto – adottato dal Congresso di San Paolo dell’11 giugno 2014, in vigore dall’11 agosto 2014 (scaricabile nella versione in inglese da www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/ 02/41/81/55/fifastatuten2014_e_neutral.pdf) –  definisce la FIFA come un’associazione di diritto civile svizzero, con sede a Zurigo (art. 1). Maggiori informazioni così come gli atti normativi di seguito citati sono disponibili sul sito ufficiale della Federazione all’indirizzo www.fifa.com. Ai sensi dell’art. 8, comma quarto, lo statuto, i regolamenti, etc., devono essere pubblicati nelle quattro lingue ufficiali (inglese, spagnolo, francese e tedesco, art. 8, comma primo), ma in caso di divergenze fa fede il testo inglese. Si segnala che ove non precisato non è disponibile, alla data in cui si licenza il presente saggio, una versione aggiornata in italiano
[42] E. Sisti, “Pechino 2008, no ai simboli religiosi. Sconcerto tra i membri delle delegazioni”, in la Repubblica dell’11 ottobre 2007.
[43] La Carta Olimpica è un documento ufficiale, composta da 6 capitoli e 61 articoli., approvato dal Comitato Olimpico Internazionale, che contiene un insieme di regole e linee guida per l’organizzazione dei Giochi olimpici ed il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali
[44] S. Weir, “The Ultimate Prize: Great Christian Olympians”, Londra, Hodder and Stoughton, 2004.
[45] La International Bible Society è un’organizzazione cristiana senza scopo di lucro che traduce, pubblica e distribuisce la Bibbia cristiana e altro materiale attraverso canali ministeriali, di vendita al dettaglio e di distribuzione.
[46] A. Parker, N. J. Watson, “Sport, spiritualità e religione: “Muscular Christianity” e oltre” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 85.
[47] A. Parker, N. J. Watson, “Sport, spiritualità e religione: “Muscular Christianity” e oltre” in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, pag. 85.
[48] F. P. Rinaldi, “Ferguson sponsor dei cappellani sportivi. Così i ragazzi hanno qualcuno con cui parlare”, in Corriere dalla Sera del 23 marzo 2013.
[49] Gli uiguri sono musulmani e parlano la lingua turcofona con l’alfabeto arabo. Abitano a Xinjiang, la Regione autonoma Uigur, nella quale ci sono anche altre minoranze musulmane, oltre alla maggioranza han.
[50] La Falun Dafa o anche Falun Gong, è un movimento spirituale cinese fondato da Li Hongzhi nel 1992. È una pratica per purificare corpo e mente attraverso cinque esercizi, di cui quattro con movimenti lenti ed armoniosi ed un quinto di meditazione.
[51] L.       Berardi, “Londra, Giochi               senza     fede.      Vietati   i simboli              religiosi all’Olimpiade”, in Lettera 43, in www.lettera43.it, 31 luglio 2012.
[52] Ibidem
[53] Ibidem
[54] Organizzazione internazionale non governativa a scopo non lucrativo dotata di personalità giuridica svizzera con sede a Losanna (Carta olimpica, capitolo II, regola 15, parr. 1 e 2). In dottrina amplius M. Vellano, Il Comitato Internazionale olimpico (C.I.O.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Utet, Torino, 2005, pp. 153-162.
[55] La Fédération Internationale de Football Association, ovvero la Federazione Calcistica Internazionale (FIFA), è la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del futsal (meglio noto come calcio a 5) e del beach soccer. La sua sede si trova a Zurigo, in Svizzera, e l’attuale presidente è Joseph Blatter. La federazione fu fondata a Parigi il 21 maggio 1904 e si occupa dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali degli sport sopracitati, tra le quali la più importante è sicuramente il Campionato mondiale di calcio, che premia il vincitore con il trofeo della Coppa del Mondo.
[56] L’International Association of Athletics Federations (IAAF), ovvero l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, è l’organizzazione che si occupa dell‘atletica leggera a livello mondiale. È stata fondata nel 1912 a Stoccolma. La IAAF ha sede nel Principato di Monaco dall’ottobre 1983; in precedenza la sede era situata a Londra. Il suo attuale presidente è Lamine Diack.
[57] L’International Judo Federation, ovvero la Federazione Internazionale di Judo (IJF), è la federazione internazionale che regola il Judo a livello mondiale. Fu fondata nel luglio 1951. Il suo attuale presidente è Marius Vizer.
[58] C. Cacciotti, “Religione islamica e sport, come gli atleti si adattano a Mondiali e Olimpiadi”, in Dailystorm, in www.dailystorm.it, 1 luglio 2014.
[59] L. Carandente, Olimpiadi di Londra 2012: un’esplosione di fede religiosa, in Unione Cristiani Cattolici Razionali, in www.uccronline.it, 12 settembre 2012.
[60] Atleti di Cristo” è un movimento nato in Brasile il 4 febbraio 1984, fondato da due giocatori di calcio: João Leite e Baltazar Morais. Prende piede in Italia nel 2000 grazie alla proposta dei calciatori Marco Aurelio (Vicenza) e Zé Maria (Perugia) i quali organizzarono un primo incontro degli Atleti a Perugia, la Domenica di Pasqua del 2001. “Atleti di Cristo” è un’associazione no profit di ispirazione evangelica, sostenuta economicamente attraverso donazioni volontarie, e presente in circa cinquantanove Paesi.
[61] Gagliardi C., “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013 pag. da 224 a 225.
[62] Missione Paradiso è stata fondata da Enzo Incontro, Aldo E. Calogero e Peter Wilson, con la collaborazione di Nicola Legrottaglie. È formata da un gruppo di persone di ogni età e ceto sociale che hanno a cuore la diffusione del messaggio di Gesù Cristo, che hanno in comune l’amore per Lui e per la Sua Parola (la Bibbia) e che lo riconoscono come Signore e Salvatore della loro vita. Missione Paradiso è un mezzo affinché ciascuno possa avere un vero incontro con il Creatore, ovvero Dio, che può diventare il proprio Padre, ed iniziare così una relazione autentica non mediata o filtrata necessariamente da un contesto religioso, ma direttamente dal Figlio di Dio, ovvero Gesù Cristo, grazie al messaggio di pace e di amore annunciato nel suo vangelo (che letteralmente significa “buona notizia”).
[63] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013 pag. 226.
[64] M. Castellani, Così gli sceicchi cancellano i simboli cristiani , in Avvenire, 23 maggio 2012.
[65] Ibidem.
[66] La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, l’11 febbraio 1978, sentenza n.625, ha definito l’ordinamento sportivo nazionale come: “Un ordinamento autonomo ed originario, che attinge la sua fonte dall’ordinamento giuridico sportivo internazionale e ha in sé potestà amministrativa e normativa”.
[67] Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è un’organizzazione non governativa creata da Pierre de Coubertin nel 1894, per far rinascere i Giochi olimpici della Grecia antica attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi potessero competere fra loro. Dal 2013 è presieduto dal tedesco Thomas Bach. È il massimo organismo sportivo mondiale. Il suo compito principale consiste nel supervisionare l’organizzazione tramite votazione dei Giochi Olimpici. A tal fine, riceve le candidature per l’organizzazione degli stessi, procedendo all’assegnazione tramite votazione dei propri membri.
[68] Per l’Italia il Comitato olimpico nazionale italiano, fondato nel 1907 (www.coni.it). Cfr. l’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 che definisce l’ordinamento sportivo   nazionale come una “articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.
[69] Cfr. M. C. Ivaldi, “Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, n. 4, Napoli, 2015: “L’ordinamento sportivo si presenta come neutrale rispetto alle diverse opzioni cultuali, tanto è vero che si precisa l’obbligo a rimanere estranei a qualunque influenza politica o commerciale, così come a qualunque forma di discriminazione di razza o religione, a lottare contro ogni forma di discriminazione”.
[70] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[71] Il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo è stato deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2012.
[72] La L. 17 ottobre 2003 n. 280, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 19 agosto 2003 n. 220, ha lo scopo di adottare misure idonee a realizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato. L’art. 1 (Principi Generali) infatti recita: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. (Comma 1). “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. (Comma 2).
[73] L. 17 ottobre 2003 n. 280, art. 2 (Autonomia dell’ordinamento sportivo), comma 1: “In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Comma 2: “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
[74] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2013 pag. 218.
[75] della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. (Comma 1). “La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio”. (Comma 2). “Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell’articolo 23-bis della stessa legge”. (Comma 3). “Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare entro il termine di cui all’articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà”. (Comma 4).
[76] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, pag. da 217 a 220.
[77] In www.figc.it.
[78] Il Codice di Giustizia sportiva, composto da 67 articoli, si occupa delle norme di comportamento e delle sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), degli Organi Statutari della Giustizia Sportiva e degli organismi per la risoluzione di controversie
[79] In diritto l’avocazione è l’atto giuridico con il quale un organo assume su di sé il potere di compiere determinati atti che, in mancanza, rientrerebbero nella competenza di un altro organo, di regola subordinato.
[80] Effetto devolutivo significa trasferimento della controversia in appello. La devolutività della controversia fa sì che il giudice di secondo grado riesamini l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta. In ogni caso la pronunzia resa in appello ha nature ed effetto sostitutivo della pronunzia gravata. L’effetto sostitutivo, che completa l’effetto devolutivo, è l’attitudine della sentenza d’appello a sostituirsi integralmente alla sentenza impugnata, non solo nel caso in cui questa venga riformata, ma anche in caso in cui venga confermata: la pronuncia di appello toglie rilievo alla decisione di primo grado e si impone come regola del rapporto intercorrente tra le parti. Da “Lineamenti del processo civile italiano”, di B. Sassani, terza edizione, Milano, Giuffrè, 2012, pag. da 508 a 509.
[81] Codice di Giustizia Sportiva, art. 62, commi 1 e 2.
[82] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[83] Ibidem
[84] Statuto CONI, Art. 4 (Principio di autonomia sportiva): “Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)”. (Comma 1). “Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l’Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport”. (Comma 2). “Il CONI può presentare all’Autorità vigilante e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell’evoluzione dell’ordinamento europeo e di quello internazionale”. (Comma 3).
[85] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[86] Cfr. Statuto dei Lavoratoria, art. 8.
[87] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[88] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[89] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, pag. da 221 a 222.
[90] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[91] N. Fiorita, Non solo per gioco: la religione nell’ordinamento sportivo, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2015.
[92] G. Pfister, “Tra restrizioni ed empowerment. Islam e sport femminile”, in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, p. 37
[93] G. Pfister, “Tra restrizioni ed empowerment. Islam e sport femminile”, in Religione e Società, Vol. 71, Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, p. 29.
[94] T. Prezzo, “Fuga da Kabul: storia di Mahbooda, la mezzofondista che i taliban vogliono morta”, in Panorama del 21 luglio 2008.
[95] Ibidem
[96] T. Prezzo, “Fuga da Kabul: storia di Mahbooda, la mezzofondista che i taliban vogliono morta”, in Panorama del 21 luglio 2008.
138 Nella cultura islamica, il concetto di corpo, nella sua dimensione sacra, è legato ai precetti di purezza ed impurità. Più precisamente, il Corano concepisce l’individuo come un’unità di jism, ovvero corpo fisico, nafs, quale anima razionale che dirige la parte cosciente dell’uomo, e rûh, forza vitale, soffio divino, che ha origine nel ventricolo sinistro del cuore, ritenuto l’essenza dell’uomo. Cfr. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, p. 232
[97] Secondo l’Hadith del Profeta Muhammad: “il credente forte è migliore e più amato da Allah, rispetto al credente debole, e c’è del buono in entrambi”. Gli Aḥadīth (plurale di Hadith) sono racconti e detti del Profeta Maometto, esistono milioni di Aḥadīth, classificati per isnad (catena di trasmissione) ed affidabilità. La collezione della totalità dei singoli Ahadīth costituisce appunto la Sunna. Dopo il Corano, la sunna costituisce la seconda fonte della legge islamica e col testo sacro costituisce la Sharīʿa. Da C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, p. 232.
[98] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, pp. 232 – 233.
[99] Ibidem
[100] Walī è una parola araba che significa custode, protettore, aiuto, etc. walī è qualcuno che ha Walayah (autorità o tutela) su qualcun altro. Ad esempio, un padre è walī dei suoi figli soprattutto per le sue figlie per le quali devono dare l’assenso al matrimonio
[101] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, pp. 233- 234
[102] Cfr. N. Fiorita, “Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, Firenze, 2008: “La vaghezza delle prescrizioni coraniche ha permesso che all’interno del mondo islamico si sedimentassero tradizioni di segno diverso, così che non solo il velo indossato dalle donne assume spesso dimensioni, scopi e denominazioni nettamente differenti (hijab, chador, niqab, burqa), ma anche che in alcuni Paesi, come l’Iran, esso venga imposto con sanzioni durissime mentre in altri, come l’Egitto, esso venga sostanzialmente ritenuto come una pratica tradizionale lecita ma non obbligatoria e comunque priva di qualsiasi fondamento religioso”.
[103] A. Fuccillo e R. Santoro, “Giustizia, diritto, religioni: Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente”, Torino, Giappichelli, 2014, p. 99.
[104] I Sikh sono i devoti del Guru Granth Sahib, le sacre scritture dei 10 guru che si sono succeduti dal 1469 al 1708 e di altri amanti del Creatore. Il Guru Granth Sahib o Adi Granth è il testo sacro della religione Sikh contenente gran parte della disciplina Sikh, ed è tuttora considerato come l’ultimo e permanente Guru dei Sikh.
[105] R. Ghezzi, “La Fifa dà il via libera a velo e turbante nei campi di calcio”, in Qelsi Quotidiano, in www.qelsi.it, 1 marzo 2014. A. Marinelli, “Basket e religione: i copricapi religiosi in campo”, in www.bballmag.it, 21 gennaio 2015.
[106] G. Sgobba, La Fifa dà il via libera ai copricapi religiosi, in Cappello di Carta, in www.cappellodicarta.com, 8 marzo 2014.
[107] L. Vendemiale, “Fifa, via libera al velo per le calciatrici musulmane. Ma la Francia dice no”, in Il Fatto Quotidiano del 7 luglio 2012.
[108] R. Ghezzi, “La Fifa dà il via libera a velo e turbante nei campi di calcio”, in Qelsi Quotidiano, in www.qelsi.it, 1 marzo 2014.
[109] Ibidem
[110] L’International Football Association Board (IFAB) è un’associazione internazionale indipendente, istituito a Londra nel 1886, composta da soli 8 membri, quattro nominati dalla FIFA e quattro dalle Federazioni britanniche che la compongono (inglese, scozzese, gallese e irlandese). L’ IFAB ha il potere di stabilire qualsiasi modifica ed innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni ed associazioni calcistiche, che svolgono il calcio a livello professionale e dilettantistico, escluso il solo livello amatoriale. Il ruolo dell’IFAB è quello di discutere le modifiche proposte alle Regole del Gioco dalla FIFA e, per essa, proposte da tutte le federazioni affiliate che sono 209, e le associazioni che hanno sede nel Regno Unito (inglesi, scozzesi, gallesi e nordirlandesi FAS). Le proposte possono o meno essere approvate e rese esecutive in occasione dell’Assemblea Generale Annuale (AGM), che si svolge di solito in febbraio o marzo. Questi incontri si svolgono generalmente in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord in rotazione rigida, così come in altri luoghi decisi dalla FIFA negli anni in cui si disputa la FIFA World Cup. Lo stesso paese funge anche da paese ospitante per il Business Meeting Annuale (ABM), che si svolge nel mese di settembre o ottobre. Anche l’ABM può esaminare affari generali presentati al consiglio da una delle confederazioni continentali o da una qualsiasi delle 209 Associazioni Membri della FIFA e esprimere le sue conclusioni, ma non ha il potere di modificare le regole del gioco.
[111] Circolare dell’International Football Association Board (IFAB) del 2 ottobre 2012, n. 1322: “Sulle modifiche delle regole del gioco
[112] A. Scudieri, “Fifa autorizza atlete a portare il velo e calciatori con turbante”, in Young: The Social Paper, in www.you-ng.it, 4 marzo 2014.
[113] A. Scudieri, “Fifa autorizza atlete a portare il velo e calciatori con turbante”, in Young: The Social Paper, in www.you-ng.it, 4 marzo 2014.
[114] Circolare dell’International Football Association Board (IFAB) del maggio 2014, n. 1419: “Sulle modifiche delle regole del gioco”.
[115] L. Vendemiale, “Fifa, via libera al velo per le calciatrici musulmane. Ma la Francia dice no”, in Il Fatto Quotidiano del 7 luglio 2012.
[116] Ibidem.
[117] L. Vendemiale, “Fifa, via libera al velo per le calciatrici musulmane. Ma la Francia dice no”, in Il Fatto Quotidiano del 7 luglio 2012
[118] A. Scudieri, “Fifa autorizza atlete a portare il velo e calciatori con turbante”, in Young: The Social Paper, in www.you-ng.it, 4 marzo 2014
[119] La UEFA Champions League, detta semplicemente Champions League, è il più prestigioso torneo internazionale calcistico in Europa per squadre di club maschili. Si svolge da luglio (turni preliminari) al mese di maggio (finale in gara unica). I vincitori del torneo acquisiscono il diritto di partecipare alla Supercoppa UEFA e alla Coppa del mondo per club FIFA che assegna il titolo di campione del mondo per club. In www.uefa.com.
[120] A. Carioti, “Vietato dalla Fifa, permesso in Israele. I calciatori in campo con la kippah”, in Corriere della Sera del 6 gennaio 2014.
[121] L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) è la settima componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si occupa del reclutamento, della formazione, della gestione tecnica, associativa e disciplinare degli arbitri di calcioitaliani. Fondata il 27 agosto 1911 in un ristorante di Milano, oggi ha sede in via Tevere a Roma, con uffici in Via Campania. L’AIA ha il compito di designare arbitri anche per altri due sport oltre al calcio 11: il calcio a 5 e il beach soccer. L’AIA è organizzata in 19 comitati regionali (C.R.A.) e in 210 sezioni arbitrali su tutto il territorio nazionale. In www.aia-figc.it.
[122] Il Codice di Condotta FIFA definisce i valori e i principi più importanti per il comportamento e la condotta all’interno della FIFA e con soggetti esterni. Il rispetto dei principi stabiliti dal Codice è essenziale per la FIFA e i suoi obiettivi, in particolare per tutelare e migliorare il gioco del calcio costantemente e per promuoverlo a livello globale alla luce della sua unificazione, dei valori educativi, culturali e umanitari, in particolare attraverso i giovani e programmi di sviluppo, e per prevenire eventuali metodi o pratiche che potrebbero compromettere l’integrità delle partite o competizioni o dare luogo ad abusi. In www.fifa.com.
[123] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, pag. 205 e ss.
[124] A. Notari, “Chahida, è cremonese il primo arbitro donna con il velo in Italia”, in www.redattoresociale.it, 23 febbraio 2014.
[125] Ibidem
[126] S. Galli, “Chahida, musulmana, arbitra col velo sotto gli occhi di mamma ex calciatrice”, in Corriere della Sera del 17 febbraio 2014, p. 37.
[127] Ibidem
[128] Lo ius soli (odiritto del suolo) è un’espressione giuridica che indica l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Esso si contrappone allo iussanguinis (o diritto del sangue), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore.
[129] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, p. 205 e ss.
[130] La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) o International Basketball Foundation (IBF) è l’organo di governo mondiale per il basket. Fondata a Ginevra, in Svizzera, dove ha tuttora sede, nel 1932.La FIBA è suddivisa in cinque zone continentali: FIBA Africa, FIBA Americas, FIBA Asia, FIBA Europe, e FIBA Oceania. La FIBA stabilisce le regole ufficiali della pallacanestro, le specifiche per le attrezzature, e tutte le regolamentazioni esecutive che devono essere applicate a tutte le competizioni internazionali ed Olimpiche, per le quali la FIBA stabilisce il sistema di competizione. Inoltre la FIBA controlla e governa gli appuntamenti degli arbitri internazionali, regola il trasferimento di giocatori da un paese ad un altro, controlla e governa tutte le competizioni internazionali. È inoltre riconosciuta come l’unica autorità competente nel basket dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La FIBA Central Board è il massimo organo esecutivo della FIBA, composto da 26 membri e si raduna due volte all’anno. Tra le altre competenze ha il potere di stabilire il Regolamento Interno FIBA. Assegna anche l’organizzazione di tutti i Campionati mondiali di pallacanestro. In www.fiba.com.
[131] Regolamento Ufficiale della Pallacanestro della FIBA, Regola 3, “Le Squadre”, articolo 4.4.2 (Altro equipaggiamento).
[132] Il FIBA 3×3 è una versione formalizzata della pallacanestro 3 contro 3, una forma di gioco inizialmente sviluppatasi sui playgrounddelle città degli Stati Uniti d’America. Questa variante è promossa dalla Federazione Internazionale Pallacanestro dal 2007. Il formato venne testato ai Giochi asiatici indoor 2007 ed ai Giochi asiatici giovanili 2009, per poi essere lanciato a livello mondiale con il debutto ai Giochi olimpici giovanili estivi 2010. In www.fiba.com.
[133] G. Marino, “Svizzera, aut aut alla cestista. Via il velo o ko a tavolino”, in la Repubblica del 20 agosto 2009.
[134] Ibidem
[135] G. Moranda, “Svizzera: niente velo per la cestista durante le partite”, in Agoravox: il cittadino fa notizia, in www.agoravox.it, 27 agosto 2009.
[136] J. Dacey, “Velo islamico rimane un mal di testa per lo sport”, in www.swissinfo.ch, 18 ottobre 2010.
[137] La Federazione cestistica della Svizzera (Swiss Basketball) è l’organo di direzione e sviluppo della pallacanestro in Svizzera. Ha sede a Friborgo e, oltre a far parte della Associazione Olimpica Svizzera e della Comunità di interessi per lo sport di squadra, è affiliata dal 1932 alla Federazione Internazionale di Pallacanestro. Essa controlla le attività delle nazionali e, dal 1933, organizza il campionato di pallacanestro svizzero. Il suo attuale presidente è Stéfan Schibler. In www.swissbasketball.ch.
[138] P. Lauth, “Il giocatore di basket con la sciarpa tira l’Associazione in tribunale”, Tages-Anzeiger, 13 marzo 2011.
[139] D. Schaffner, “Al-shawk ha abbandonato la sua lotta”, in TAGBLATT del 16 febbraio 2014.
[140] Ibidem
[141] I Giochi asiatici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti del continente asiatico. La manifestazione è organizzata dal Consiglio Olimpico d’Asia (OCA), sotto la supervisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Come nei Giochi olimpici è prevista la premiazione degli atleti partecipanti con medaglie d’oro, argento e bronzo, rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato nelle varie discipline comprese nel programma dei giochi. La prima manifestazione di questo tipo è stata organizzata dall‘India nel 1951, più precisamente dalla città di Nuova Delhi. Dei giochi asiatici esiste anche una versione invernale, organizzata a partire dal 1986 sulla falsa riga dei Giochi olimpici invernali. La prima edizione fu disputata a Sapporo, Giappone. In www.ocasia.org.
[142] S. Vimercati, “Giochi Asiatici, basket, forfait del Qatar: negato il permesso di indossare il hijab”, in Gazzetta dello Sport del 24 settembre 2014.
[143] M. Forti, La femminile di basket del Qatar non gioca senza velo e lascia i Giochi asiatici”, in www.internazionale.it, 2014.
[144] . Vimercati, “Giochi Asiatici, resta il no al velo. Il Qatar torna a casa”, in Gazzetta dello Sport del 25 settembre 2014.
[145] M. C. Gagliardi, “Basket. No al velo in campo: e la squadra del Qatar si ritira”, in Futuro Quotidiano, in www.futuroquotidiano.com, 25 settembre 2014
[146] Ibidem
[147] Ibidem
[148] S. Vimercati, “Giochi Asiatici, resta il no al velo. Il Qatar torna a casa”, in Gazzetta dello Sport del 25 settembre 2014.
[149] La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) è un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro. La FIP è stata costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Fédération Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme dallo Statuto FIP, dai Regolamenti applicativi e dal Regolamento Antidoping del CONI che si accetta incondizionatamente. Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA, ed è l’unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all’aperto. La FIP è costituita, quindi, da Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro agonistico o amatoriale. L’attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici o, comunque, non professionistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del CONI e con gli ordinamenti sportivi internazionali purché questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore. La FIP ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del CONI, a norma della legislazione vigente.
[150] A. Marinelli, “Basket e religione: i copricapi religiosi in campo”, in www.bballmag.it, 21 gennaio 2015
[151] Ibidem
[152] G. Negro, “Basket, turbante vietato: via dal campo un ragazzo. La squadra se ne va”, in Gazzetta dello Sport del 19 gennaio 2015.
[153] Ibidem.
[154] Ibidem.
[155] Pierre de Frédy, barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de Coubertin (Parigi, 1º gennaio1863Ginevra, 2 settembre1937), è stato un pedagogista e storicofrancese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni Giochi Olimpici. In www.treccani.it.
[156] C. Gagliardi, “Sport e Religioni”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2013, p. 237 e ss.
[157] C. Gagliardi, “Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida”, in Diritto e Religioni, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2014, p. 205 e ss.

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Avv. Alessandro Palma

Alessandro Palma, avvocato del Foro di Napoli e specializzato in professioni legali, è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presso lo stesso Ateneo si è perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali ed è cultore della materia in Diritto Ecclesiastico ed in Diritti Confessionali. E’ Tutor di Diritto Costituzionale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché Tutor di Diritto Ecclesiastico presso l’Università Telematica Pegaso. Per l’a. a. 2018/2019 è docente a contratto sulla cattedra di Diritto Ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente su questioni di bioetica e biodiritto, con particolare riguardo alle tematiche della fine vita e dei diritti fondamentali, sull’esperienza religiosa alla luce delle neuroscienze e della psicologia evoluzionistica e cognitiva, sui rapporti tra diritto e religione e sugli strumenti di inclusione giuridica delle diversità culturali nelle società multiculturali. E’ autore di molteplici recensioni e pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e di una monografia intitolata Finis Vitae. Il Biotestamento tra diritto e religione, Artetetra, Capua, 2018.

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