Srl cancellata: i soci rispondono dei debiti pur non avendo riscosso in sede di liquidazione
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti dei soci e del liquidatore della Srl, al fine di ottenere un titolo diretto al soddisfacimento della somma di € 53.754.87 per omesso versamento Irap ed Iva, nonché per il recupero del credito d’imposta per incremento occupazione, per l’anno d’imposta 2002, nonostante in sede di liquidazione i soci non abbiano riscosso nulla.
Va premesso che secondo la Suprema Corte, il liquidatore e i soci assumono posizioni diverse in termini di difetto di legittimazione passiva.
Con riguardo al liquidatore, infatti, detta eccezione risulta essere fondata in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha fatto valere la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., che si basa sulla inosservanza dei propri obblighi in fase di liquidazione, bensì ha dedotto l’obbligazione tributaria accertata nei confronti della Srl in questione.
Stessa cosa non può dirsi con riguardo ai soci, nei cui confronti il ricorso è stato dichiarato ammissibile. I soci della Srl cancellata a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione sono debitori, anche se in sede di liquidazione nessuna somma è stata ripartita per mancanza di attivo; inoltre ciò non rileva nonostante venga puntualmente documentato. Sul punto, la Cassazione ha infatti precisato che la produzione documentale è “circostanza inidonea ad incidere sulla loro legittimazione, poiché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società”. La pronuncia in esame per la risoluzione del caso riprende il dictum delle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6072 del 12 marzo 2013, divenuto ormai diritto vivente.
Le Sezioni Unite muovono dalla ratio dell’art. 2495 c.c., diretta ad impedire che la società debitrice sfugga al controllo del creditore espropriandosi di tutti i suoi beni, per affermare che i soci della società cancellata dal registro delle imprese vengono chiamati a rispondere non di un debito nuovo, ma del medesimo debito facente capo alla società, a prescindere dall’aver goduto di una qualche ripartizione in fase di liquidazione. Continuano i giudici di legittimità e affermano che quest’ultima circostanza non influisce necessariamente sul requisito dell’interesse ad agire, poiché il creditore potrebbe avere in ogni caso interesse a proseguire per l’accertamento del proprio diritto. Tanto è vero che, la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in virtù “della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche”. Al riguardo gli Ermellini hanno concluso che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, poiché l’inclusione nel relativo bilancio potrebbe richiedere un’attività ulteriore a cui i soci possono rinunciare per velocizzare la conclusione del procedimento estintivo. Pertanto la mancata distribuzione dei beni o delle somme in base al bilancio finale di liquidazione non fa presumere un tentativo vano di riscossione da parte della creditrice. Sulla base di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soci della società Srl in liquidazione, chiamati a rispondere in ogni caso dei debiti societari.
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