Stalking: bastano due episodi per configurare gli “atti persecutori”

Stalking: bastano due episodi per configurare gli “atti persecutori”

Secondo l’art. 612 bis c.p., introdotto con la L. 38/2009 e rubricato “Atti persecutori”, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Con questa disposizione normativa, il legislatore ha cercato di inasprire le pene previste per condotte che fino al 2009 venivano ricondotte a reati meno gravi che, quindi, non garantivano l’adeguata protezione nei confronti della vittima.

Infatti, la persona offesa può ricorrere ad una “procedura di ammonimento”, con la quale l’autorità di pubblica sicurezza interviene al fine di far desistere l’autore delle condotte moleste, dal porle nuovamente in essere.

In alternativa, la vittima può procedere con l’esporre una querela, a seguito della quale, grazie alla L. 38/2009, è stato ampliato lo spettro delle misure cautelari coercitive, prevedendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p.

Il reato di atti persecutori è, quindi, un reato comune, in quanto può essere compiuto da chiunque, che tutela la libertà morale, intesa come “autodeterminazione”, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo.

Come detto, per la configurabilità della fattispecie si richiede il prodursi nella vittima di uno stato d’ansia o di paura grave e perdurante.

L’ansia è definita come una combinazione di emozioni negative, distinta dalla paura vera e propria in quanto è aspecifica e vaga.

Inoltre, il turbamento psichico prodotto nella vittima è tale da farle completamente modificare il proprio stile di vita e le proprie abitudini.

E’ importante che l’effetto destabilizzante sia in qualche modo rilevabile oggettivamente e non solo percepito soggettivamente dalla vittima.

Ma, quante delle condotte configurate dall’art. 612 bis sono necessarie perché si possa parlare di stalking?

A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione, V Sez. Penale, con la sentenza n. 22194 del 06.12.2016 (depositata l’08.05.2017), confermando quanto già stabilito in passato e sostenendo che “integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi”.

Il reato di atti persecutori è, perciò, un reato abituale, caratterizzato, cioè dalla reiterazione nel tempo, da parte dello stesso soggetto di più condotte omogenee ed identiche.


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