Stalking condominiale, come riconoscerlo?

Stalking condominiale, come riconoscerlo?

A chi di voi non è capitato di avere alcuni contrasti con i vostri vicini di casa?

Il più delle volte tali dissidi iniziali, probabilmente a causa di rancori pregressi o di incomprensioni, trasmodano nel corso del tempo in condotte penalmente rilevanti.

Il reato di stalking condominiale non è riconosciuto da una norma specifica codificata dal legislatore, bensì nasce dalla particolare applicazione giurisprudenziale che ha assorbito, poi, tale figura di reato all’interno della norma di cui all’art. 612 bis c.p.  denominata “ atti persecutori”.

Ma vediamo, insieme, in cosa consiste tale reato.

Lo stalking condominiale si configura laddove vengano posti in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa tali da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia e paura per sé e per i propri familiari da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Le molestie idonee ad integrare il reato de quo, possono ravvisarsi anche nel disturbare costantemente i vicini con confusione e schiamazzi.

Riguardo l’elemento psicologico, affinché si configuri tale fattispecie di reato occorre il dolo generico ossia la volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre gli effetti previsti dall’art. 612 bis c.p.:

  • stato di ansia e paura;

  • timore per l’ incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Anche la  Corte di Cassazione  con la recente sentenza n. 26878/ 2016 ha confermato l’esistenza del reato di stalking a carico di un condomino, a seguito di diverse querele da parte di un cittadino romano. Alla base di dette querele vi era una reale esasperazione della vittima. I sistematici comportamenti molesti del condomino avevano costretto la vittima ad assumere tranquillanti e ad assentarsi dal lavoro, a causa dello stato depressivo in cui versava.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che affinché vi sia l’integrazione di tale reato è irrilevante il numero di condotte poste in essere dalla vittima; essendo talvolta sufficienti anche soltanto due condotte di minaccia o molestie per la consumazione del reato laddove lo stalker si pone in una ingiustificata posizione di predominanza tale da voler danneggiare materialmente e soprattutto psicologicamente la vittima nonché cagionarle un danno.

D’altra parte, però, non va tralasciato che l’uso normativo dell’aggettivo “reiterate” implica sicuramente condotte frequenti nel tempo non comprendendosi, altrimenti, la differenza tra il reato continuato di molestie di cui all’art. 612 c.p. e quello di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. Pertanto, al fine di una corretta valutazione il termine “reiterate” deve  intendersi come “sistematiche”.

Sono vittima di stalking condominiale, come fare ?

In primis, al fine di una corretta valutazione, occorre verificare se vi siano in concreto gli elementi costitutivi di tale reato.

Talvolta, può trattarsi soltanto di episodi occasionali o liti verbali, destinati a rilevare come tali. Altre volte, invece, ci troviamo di fronte a vere e proprie condotte penalmente rilevanti. In questo ultimo caso, è bene procedere con un invito bonario alla desistenza da tali atti molesti. Tale invito può essere inviato per conoscenza anche all’amministratore di condominio.

Nel momento in cui tali condotte si ripetono è possibile procedere con una richiesta di ammonimento o direttamente con una querela da presentare alle competenti autorità entro sei mesi dagli atti persecutori, allegando un maggior numero di prove quali ad esempio lettere, messaggi, email, registrazioni, testimonianze ecc.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 , nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


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