Stalking condominiale: un’estensione della fattispecie di atti persecutori

Stalking condominiale: un’estensione della fattispecie di atti persecutori

Il reato di atti persecutori è stato recentemente esteso dalla giurisprudenza per riuscire a tutelare un insieme di situazioni che possono ingenerare turbamenti in soggetti vittime delle condotte integranti tale reato.

In particolare, l’art. 612-bis, che prevede e punisce proprio tali condotte, è stato introdotto nel nostro ordinamento con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” e prevedeva di punire sostanzialmente “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“. Il bene giuridico da tutelare in questo caso, quindi, è l’incolumità psico-fisica della persona offesa e/o dei suoi congiunti.

Elemento oggettivo sono quindi l’evento minaccia/molestia e la reiterazione dello stesso nel tempo.

Elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà dell’agente di porre in essere tali condotte reiterate, in piena consapevolezza delle conseguenze.

Successiva giurisprudenza, però, ha esteso il concetto di atti persecutori anche in altri casi specifici, introducendo con sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011, il cd. stalking condominiale.

Questa “nuova” fattispecie punisce chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, con le stesse modalità previste dagli atti persecutori “comuni”. Non si tratta, quindi, di una nuova fattispecie legislativa e, quindi, codificata, ma di un’estensione applicata in via giurisprudenziale a seconda dei casi di atti persecutori che pervengono tramite un’interpretazione, appunto, estensiva degli elementi costitutivi di tale fattispecie.

È facile pensare a contrasti all’interno dei condomini per i più svariati motivi: dalle immissioni rumorose a quelle odorose, dal disordine lasciato negli spazi comuni al cattivo mantenimento degli stessi per noncuranza di alcuni inquilini, etc.

Ma nel caso in cui tali comportamenti arrechino moleste in maniera più o meno diretta a taluno, che quindi risente nel suo stato psico-fisico di ciò, allora tale fattispecie di reato entra in gioco, dovendo quindi accertare tali comportamenti.

Il diritto di godere della propria abitazione e della tranquillità che dovrebbe sussistere all’interno della stessa, è un diritto dal quale non si dovrebbe prescindere e quindi pare normale pensare che se tale tranquillità viene turbata, tanto da minare anche le abitudini quotidiane dei condomini, ivi compresa la loro tranquillità nel godere del bene, questo può suscitare angosce e ansie che integrano perfettamente la fattispecie in esame, comprendendo di conseguenza anche l’estensione adottata da sempre più costante giurisprudenza.

Non si tratta, pertanto, di una semplice lite condominiale, ma di veri e propri atti persecutori che condizionano negativamente la vita della persona offesa.

La fattispecie all’esame della Corte di Cassazione riguardava un uomo che aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio, tali che anche le altre donne non in causa dello stesso stabile sentivano un forte stato di ansia che incombeva sulla loro psiche. In particolare, le pedinava nell’ascensore insultandole e minacciandole addirittura di morte, avendo come bersaglio indistintamente qualsiasi persona di genere femminile del condominio. Pertanto, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio in questione.

Si sottolinea l’importanza di questa sentenza perché, se precedentemente il reato di atti persecutori aveva come oggetto di tutela la integrità psico-fisica della persona offesa o quella dei propri congiunti, ricomprendendo quindi solo l’insieme della sfera affettiva, successivamente a tale pronuncia vi è stata una effettiva estensione, comprendendo anche contesti differenti da quelli sopracitati, evolvendosi sempre di più.

Ad esempio, un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 26878/2916) ha ribadito che è integrato il reato di stalking condominiale anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima che è comunque sempre richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie in oggetto.

L’utilità di questa estensione giurisprudenziale è ineccepibile, perché colma effettivamente un vuoto normativo che lasciava privi di protezione coloro che, anche in via indiretta, subiscono un turbamento al proprio godimento della tranquillità quotidiana nella propria abitazione.

Nelle molestie sono ovviamente ricomprese le immissioni rumorose che, se costanti e reiterate, integrano sicuramente il reato di atti persecutori, laddove sussista l’elemento soggettivo del dolo generico e quindi della volontà nella consapevolezza del disturbo arrecato.


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Riccardo Polito

- Laureato in Giurisprudenza all'Alma Mater Studiorum di Bologna; - Praticante avvocato e consulente legale; - Appassionato di diritto, psicologia e musica.

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