Stalking, reato di evento
Il termine <Stalking> è un termine di origine anglosassone utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, il quale affligge un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia e/o arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.
Il primo Stato a introdurre il reato di stalking fu la California nel 1990 in seguito a diversi casi del genere come il tentato omicidio di Theresa Saldana, il massacro di Richard Farley, l’omicidio di Rebecca Schaeffer.
In Italia, invece, le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori” previsto ex art. 612-bis c.p., introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni).
L’illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi: 1) la condotta tipica del reo; 2) la reiterazione della stessa; 3) l’insorgere di un particolare stato d’animo nella vittima o la causazione di modificazioni delle sue abitudini di vita.
La norma incriminatrice si apre anzitutto con una clausola di salvezza “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la quale attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto ai reati di minaccia (art. 612 c.p.) e molestia (art. 660 c.p.).
La tipicità delle condotte di minaccia o di molestia è caratterizzata, per espressa volontà della norma incriminatrice, dalla loro reiterazione. Sul tale punto è stato già affermato come addirittura due soli episodi di minaccia o molestia possano valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., se essi abbiano indotto gli effetti lesivi tipici della fattispecie (Cassazione penale, sez. V, 11/01/2011, n. 7601)
Il modello della figura degli atti persecutori evoca quindi la figura del cosiddetto reato abituale o a condotta reiterata.
E’ importante capire che lo stalking è un reato di evento e la norma richiede espressamente la realizzazione di uno tra i tre tipi di evento indicati ovvero: a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; b) ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine; c) costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
E’ quindi di reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo essendo sufficiente che ricorra solo uno degli eventi tipici indicati perchè si configuri i reato di stalking (Cassazione penale. n. 17698 del 2010, Cassazione penale n. 11945 del 2010).
La Cassazione con sentenza n. 46179/2013 ha sancito che “In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita.” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall’imputato su una donna che aveva manifestato l’intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero “in re ipsa” la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).
Il delitto è punito a querela della persona offesa ed termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Infine, la reclusione per tale reato va da i sei mesi a cinque anni anche se la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
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Walter Domenico Casciello
Dott Walter Domenico CascielloVincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario "Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano
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