Start-up innovative e business angels: il supporto del c.d. capitale competente

Start-up innovative e business angels: il supporto del c.d. capitale competente

di Francesco Fusco[1]
Sommario: 1. Un caso comune – 2. Accesso al credito e scelte di management: iniziano i problemi – 3. Il business angel: profilo di un pigmalione contemporaneo – 4. Un primo riconoscimento normativo: Legge di Bilancio 2019 – 5. Le recentissime novità contenute nel Decreto “Rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – 5.1. Aiuti economici – Art. 37 D.L. Rilancio – 5.2. Sgravi fiscali – Art. 37 D.L. Rilancio

 

 

La crescita di una start-up innovativa è legata, a doppio filo, allo sviluppo dell’idea di impresa e alla ricerca di risorse economiche e finanziarie. Ricorrere al “gruzzoletto” ed all’aiuto economico dei familiari può esser un punto di partenza ma, il più delle volte, l’up-grade dell’impresa avviene con l’ausilio di un Business Angel.

1. Un caso comune

Marco 37 anni, un passato da stilista nel campo della moda femminile. Tanti disegni, bozzetti, idee e voglia di mettersi in gioco. Tutto sembra facile, un buon progetto per la creazione di una impresa innovativa e, in men che non si dica, la sua start-up è costituita.

Ben presto le finanze personali e l’aiuto della famiglia non sono più sufficienti a supportare la crescita della neonata azienda, ed è allora che iniziano a sorgere alcune domande: come finanziare l’azienda? E ancora, il progetto di sviluppo dell’azienda sarà quello giusto?

Dubbi ed incertezze che, nella fase iniziale, coinvolgono tanto il fabbisogno economico che le azioni da compiere per gettare solide basi di crescita della start-up.

2. Accesso al credito e scelte di management: iniziano i problemi

È noto che una impresa in fase di early stage (seed e start-up), caratterizzata da elevati rischi gestionali e finanziari, non desta particolare appetito per i c.d. investitori istituzionali (tra cui Banche, Fondi di Private Equity e Fondi di Venture Capital) e, di conseguenza, sconta una elevata difficoltà a rintracciare risorse economiche per il proprio sviluppo.

Contrariamente al credo comune, il ricorso al sistema bancario è soluzione tutt’altro che semplice: gli investitori istituzionali, infatti, operano in un contesto estremamente regolamentato che implica una stringente valutazione dei rischi connessi alla erogazione del credito.

Considerato l’elevato fattore di rischio insito nelle start-up, tutt’altro che probabile sarà l’accesso al sistema di credito bancario ovvero l’accesso ad altro soggetto finanziatore istituzionale.

Ed ancora, pur ammettendo che la start-up riesca ad aver accesso alle risorse economiche, sarà in grado di gestirle al meglio? Sarà in condizioni di compiere scelte strategiche ottimali e perseguirle?

In breve, lo startupper saprà adottare processi manageriali e di sviluppo per affermarsi sul mercato?

Nella fase inziale dello sviluppo dell’impresa, infatti, lo startupper potrebbe avere necessità di supporto non solo per la ricerca e l’accesso a fonti di capitale per finanziare la crescita dell’azienda ma anche per creare, adottare o implementare un modello di organizzazione aziendale.

3. Il business angel: profilo di un pigmalione contemporaneo

Il profilo di un business angel potrebbe esser così tratteggiato: persona dallo spirito innovatore, sempre alla ricerca di nuovi sviluppi di mercato e di prodotto, dotato di ragguardevoli capacità finanziarie e di un qualificato bagaglio di esperienza professionale.

Il business angel è il c.d. “capitale competente”, ossia una persona che apporta capitale proprio, competenze strategiche, manageriali e relazionali. Il business angel è figura poliedrica che coniuga l’azione dell’investitore/finanziatore con quella del mentore.

È un investitore informale perché, singolarmente o in cordata, apporta capitale per la crescita della start-up, è disposto ad investe denaro in un progetto imprenditoriale ad alto rischio e, al contempo, ad alto rendimento atteso.

È un investitore competente perché pone a servizio della start-up non solo risorse economiche ma, soprattutto, l’esperienza professionale maturata che si traduce nella trasmissione di consigli gestionali, di conoscenze tecnico-operative e possibilità di accesso ad una rete di relazioni nel mondo degli affari.

4. Un primo riconoscimento normativo: Legge di Bilancio 2019 

Il Business Angel è un investitore privato che, per lungo tempo, è stato del tutto sconosciuto al panorama normativo italiano.

Precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 217 della L. n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Bilancio) che ha modificato l’art. 1, comma 1, del testo unico della finanza (TUF) – Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – introducendo la lettera m-undecies – non esisteva alcuna previsione legislativa a disciplina della figura del c.d. Business Angel.

Con l’introduzione della citata disposizione, il Legislatore Italiano è finalmente intervenuto per fornire una veste giuridica alla figura del Business Angel, definendolo come: “gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio”. In proposito, è prevista l’introduzione di un apposito registro, tenuto presso la Banca d’Italia, ove censire gli investitori Business Angels.

L’azione del Legislatore, oltre che essere ispirata a garantire forme di trasparenza e di controllo nell’azione svolta dagli investitori, è indirizzata principalmente a stimolare l’intervento degli investitori a supporto dello sviluppo di nuove ed innovative idee imprenditoriali.

Sulla scia di quanto previsto dall’art. 29 della Legge n. 221 del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto il meccanismo dello sgravio fiscale, la Legge di Bilancio 2019 ha confermato la possibilità, per i soggetti che investono nelle startup, la detraibilità fiscale degli investimenti effettuati.

Tant’è vero che, per l’anno 2019, la persona fisica che abbia investito nel capitale di una startup innovativa potrà detrarre il 40% dell’importo investito dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in sede di dichiarazione dei redditi annuali, in un’unica soluzione, fino al limite massimo di investimento di €1M.

Nell’ipotesi in cui ad effettuare l’investimento sia stata una persona giuridica, l’incentivo consiste in una deduzione del 40% dal reddito complessivo ai fini IRES, con il vincolo massimo di investimento di €1.8M.

A fini della detraibilità, pena la perdita e/o il mancato beneficio dell’incentivo fiscale, l’investitore (Business Angel) dovrà rispettare talune imprescindibili condizioni:

– l’investimento va effettuato mediante una operazione (straordinaria) di aumento del capitale sociale dell’impresa target. La sottoscrizione dell’aumento di capitale potrà avvenire sia con versamento di denaro che per il tramite di una compensazione di crediti od anche per il tramite di conversione di obbligazioni;

– l’investimento deve ricadere su una start-up innovativa (impresa target) con sede legale nel territorio Italiano, ovvero deve favorire ed incrementare i fondi destinati alla stabile organizzazione sul territorio italiano di start-up innovative estere;

– l’investimento operato dal Business Angel deve essere mantenuto in favore della start-up innovativa per un periodo non inferiore a tre anni. La cessione, anche parziale, determinerà la decadenza dal beneficio fiscale, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente beneficiato.

5. Le recentissime novità contenute nel Decreto “Rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

Il c.d. “Decreto Rilancio” presenta alcune novità, abbastanza interessanti, per il mondo delle start-up innovative.

Il recentissimo intervento legislativo prevede, a favore delle start-up innovative, la riconferma di interventi a carattere di aiuto economico ed il rafforzamento degli sgravi fiscali per gli investitori.

5.1. Aiuti economici – Art. 37 D.L. Rilancio

Il sostegno economico è assicurato grazie al rifinanziamento, con una dotazione di 100 Milioni di euro, del fondo per gli interventi a vantaggio delle start-up innovative. In tal caso, le agevolazioni concesse alle start-up verranno effettuate nella forma di finanziamento agevolato.

Un ulteriore aiuto economico è rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 37, co. 2 Decreto Rilancio, a norma del quale: i servizi prestati da incubatori strategici, acceleratori, innovation lab e Business Angels potranno essere acquistati dalle start-up innovative con un sostegno economico erogato in forma di finanziamento a fondo perduto. Il fondo per il finanziamento dell’acquisto dei citati servizi, così come previsto dal decreto, ha una dotazione di 10 milioni di euro.

5.2. Sgravi fiscali – Art. 37 D.L. Rilancio

Novità anche sul piano degli sgravi fiscali.  Il Decreto “Rilancio”, modificando la Legge n. 221 del 2012, ha introdotto l’art. 29 bis, rubricato “incentivi in <de minimis> all’investimento in start-up innovative”.

La nuova norma prevede che, in alternativa a quanto stabilito dall’art. 29 L. 221 del 2012, la persona fisica che abbia investito nel capitale di una startup innovativa, direttamente o per il tramite di organismi collettivi del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, avrà la possibilità di detrarre il 50% dell’importo investito dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in sede di dichiarazione dei redditi annuali.

Il beneficio della detrazione sarà fruibile a patto che l’investimento abbia interessato una start-up innovativa, iscritta nell’apposita sezione del Registro Imprese; sia mantenuto per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, con divieto assoluto di cessione anche parziale a pena di decadenza dal beneficio; per ciascun periodo di imposta, l’investimento massimo detraibile non potrà superare l’importo di € 100.000,00.


[1] Avvocato, co-fondatore e partner di Atlantici Studio Legale, si occupa di diritto commerciale e societario, contrattualistica, operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale, bancario e finanziario, information tecnology e privacy

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Francesco Fusco

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. Diploma di Master II Livello in “Business and Company Law” Università LUIIS Guido Carli di Roma. Corso Perfezionamento "Coding for Lawyer e Legal Tech" Università degli Studi di Milano. Mi occupo, principalmente, di diritto commerciale e societario, contrattualistica, operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale, marchi e brevetti, information technology e privacy.

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