Start up innovative, Pmi e deroghe alla disciplina prevista in materia di S.r.l.
La S.r.l è una società di capitali disciplinata agli articoli 2462 e seguenti del codice civile. Essa presenta delle peculiarità fondamentali, che qui di seguito verranno indicate al fine di evidenziare le importanti novità legislative che sono state introdotte.
Nella S.r.l, infatti: – il capitale non può essere rappresentato da titoli di credito; – tale società non può emettere strumenti finanziari partecipativi; -i soci godono dei medesimi diritti,proporzionalmente alle loro quote. Non è possibile, pertanto, emettere “categorie di quote” alla stregua di quanto accade nella S.p.A con le azioni speciali. Nella S.r.l, invece, è possibile , previa previsione statutaria e con il consenso di tutti i soci, attribuire solo particolari diritti, i quali sono del tutto disancorati dalla partecipazione posseduta dal socio beneficiario di tali diritti e riguardano la persona del socio in quanto tale.Ciò è reso evidente in sede di trasferimento delle partecipazioni.
Fatte queste precisazioni, però, bisogna considerare quanto previsto dal legislatore per le start up innovative e, dopo, per le PMI.
Le start up innovative risultano essere disciplinate dal decreto legge 18 ottobre 2012,numero 179 ,convertito dalla legge 17 dicembre 2012 numero 221,da ultimo modificata dalla legge numero 12 del 2019.
Per start up innovative debbono intendersi le società di capitali non quotate che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che presentano questi ulteriori requisiti: – A partire dal secondo anno di attività come start up innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio); – non distribuiscono e non hanno distribuito utili; – non nascono da fusione,scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, devono presentare almeno uno di questi tre elementi: o spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della star tup innovativa. Da questa categoria di spese, sono escluse quelle per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre sono da considerarsi tali le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale; o il team deve essere formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che hanno conseguito una laurea magistrale; o devono essere titolari, depositarie o licenziatarie di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolari dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE), che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Si precisa che per tali società, sia che siano S.r.l o S.p.A, è stato consentito di beneficiare di un esercizio sociale in più per tentare di ricondurre le perdite al di sotto di un terzo del capitale sociale. Inoltre – e questo è l’aspetto che si vuole maggiormente evidenziare – , le start up innovative sotto forma di S.r.l hanno la possibilità, in deroga a quanto detto sopra in materia di società a responsabilità limitata,di creare categorie di quote fornite di diritti speciali , di potere acquistare le proprie partecipazioni sociali e di emettere strumenti finanziari.
Successivamente, il legislatore, con il decreto legge numero 50 del 2017, convertito nella legge numero 96 del 2017, ha esteso la disciplina suddetta anche per le PMI, ad eccezione, per le PMI in forma di s.r.l. , della possibilità di emettere strumenti finanziari e ,per tutte le PMI, di godere di un anno di grazia in più in caso di perdite rilevanti.
Si precisa, inoltre, che a differenza della start up innovativa, la PMI non deve avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
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Santina Munafò
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