Stepchild adoption, il Tribunale per i Minorenni di Bologna riconosce come fratelli i figli nati da due mamme

Stepchild adoption, il Tribunale per i Minorenni di Bologna riconosce come fratelli i figli nati da due mamme

Sommario: 1. Premessa – 2. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna

 

Con sentenza del 25 giugno 2020, il Tribunale per i Minorenni di Bologna (d’ora in avanti, “TM”), nella persona del Presidente Dott. Spadaro, nel procedimento avente ad oggetto il ricorso ex art. 44, lett. d), legge 04.05.1983, n. 184[1] ha riconosciuto il diritto di una coppia di mamme di adottare i figli l’una dell’altra e ha disposto l’estensione del legame di parentela rispetto ai fratelli.

Di seguito brevemente i fatti. Due donne si conoscono nel 1996 ed approfondendo la loro conoscenza iniziano una stabile relazione sentimentale. La coppia, condividendo la quotidianità e supportandosi vicendevolmente da molti anni, consolida la propria unione, iniziando a nutrire il desiderio genitoriale. Così, nel 2010 decidono di iniziare un percorso verso la genitorialità, da cui nasce, dapprima, una bambina da una delle due donne e, dopo pochi anni, due gemelli dall’altra. Entrambe le donne, da sempre, si sono prodigate per la cura e la crescita dei minori, instaurando con loro un solido legame affettivo e dimostrando la loro capacità ad adempiere alle responsabilità derivanti dal proprio ruolo genitoriale. Invero, le due donne da sempre prendono insieme le decisioni che riguardano l’educazione e la crescita dei bambini, per i quali rappresentano uno stabile punto di riferimento; la minore, infatti, si rivolge ad entrambe chiamandole “mamma”, talvolta aggiungendo il nome proprio per distinguerle, ma entrambe sono parimenti considerate come figure genitoriali in tutte le relazioni esterne e nei contesti istituzionali. A conferma di ciò, gli operatori sociali hanno osservato come entrambe le donne siano presenti nella vita dei minori in modo intercambiabile.

1. Premessa

L’ordinamento italiano prevede che il legame genitoriale può originare anche da un procedimento adottivo, in quanto, in tal caso, il genitore diventa tale in assenza del legame biologico con il minore e a seguito di una procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. Più precisamente, l’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, è prevista quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Partendo dall’analisi della norma, il Tribunale per i Minorenni di Roma[2] ha affermato che nell’ipotesi di un minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso “sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento”. In tal modo è stata inaugurata una presa di posizione ermeneutica confermata in appello (Corte d’Appello di Roma, 23.12.2015[3]) e dalla Suprema Corte[4], oltre che dalla legge 20.05.2016, n. 76[5], che, con l’art. 1, XX comma[6], ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia”, offrendo all’adozione in casi particolari uno status giuridicamente tutelato.

2. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna

Le ricorrenti adivano il Tribunale al fine di sentir dichiarare il riconoscimento dell’adozione, di cui all’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 e la costituzione del legame di parentela tra i fratelli.

In ordine alla prima richiesta, il TM di Bologna ha osservato “che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale”. Orbene, la disamina sin qui condotta ha indotto l’organo giudicante ad accogliere la domanda dell’istante sulla scorta del seguente principio di diritto: “in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso. Inoltre, con riferimento alla richiesta dell’istante di apporre al minore il proprio cognome, posponendolo a quello attuale, questo Giudice, nel perseguimento del precipuo interesse del minore e nel rispetto della sua personalità in formazione, ritiene opportuno, nel caso concreto, concedere tale modifica”.

In ordine alla richiesta di costituzione del legame di parentela tra i fratelli, ex art. 74 c.c.[7], il TM di Bologna ha espresso parere positivo. In particolare, l’organo giudicante ha precisato che a nulla servirebbe mantenere il legame con un genitore biologico, assente o disinteressato, che il minore non riconosce come figura significativa e non riconoscere, invece, i legami di parentela con il nuovo nucleo familiare in cui è inserito e che sente come proprio. Infatti, ad opinione del Giudice del TM di Bologna, in tal modo, si pregiudicherebbero le relazioni del minore con la propria cerchia parentale per il solo fatto di aver fatto ricorso all’adozione in casi particolari, che, in molti casi, ha gli stessi connotati dell’adozione legittimante. Invero, nei casi di adozione da parte di coppie omosessuali, non sussiste la necessità di tutelare un nucleo familiare diverso da quello in cui il minore è stato inserito sin dalla nascita, in quanto quest’ultimo riconosce come uniche figure genitoriali di riferimento il genitore biologico e l’adottante e si percepisce membro delle rispettive famiglie di provenienza. Pertanto, “se non si applicasse l’art. 74 c.c., i minori […] vedrebbero riconosciuto l’esclusivo legame di parentela con il rispettivo genitore intenzionale, non instaurandosi tra loro alcun legame di fratellanza. I medesimi, quindi, paradossalmente, vivrebbero una condizione di fatto familiare in cui avrebbero il medesimo cognome e gli stessi legami affettivi, ma una condizione giuridica che li vedrebbe estranei gli uni agli altri, pur nella comunanza di vita. Pertanto, nell’esclusivo interesse dei minori ed in ossequio al principio di ragionevolezza che deve sempre guidare gli operatori del diritto, si ritiene doveroso fare applicazione dell’interpretazione dell’art. 74 c.c. come sopra richiamata, ed estendere ai predetti minori il legame di fratellanza”.

In conclusione, il TM di Bologna ha osservato che è doveroso operare tale riconoscimento nel perseguimento del best interest del minore, che nella formazione della propria personalità e della propria identità personale vivrebbe, viceversa, una distorsione tra la realtà fattuale e quella giuridica che gli arrecherebbe un notevole pregiudizio. Peraltro, la costituzione del legame di fratellanza ha ricadute in ambito successorio ove, in assenza, i minori non potrebbero vantare alcun diritto ereditario gli uni verso gli altri, nonché in altri ambiti sociali (es.: sanitario), ove l’assenza della parentela preclude l’accesso a molteplici diritti e doveri. Tuttavia, l’adita autorità giudicante non può esprimersi nel merito del riconoscimento del legame di parentela rispetto agli ascendenti, essendo competente in via esclusiva il Tribunale ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 38 disp. att. c.c.[8] e 277 c.c[9].

 

 

 


[1] Art. 44, legge 04.05.1983, n. 184: “1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare”.
[2] Trib. Minorenni Roma, sentenza 30.07.2014 (est. Cavallo).
[3] Corte App. Roma, 23.12.2015 (Pres. Montaldi, est. Pagliari), secondo cui “nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica […] sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali”.
[4] La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non vi è pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, 26.05.2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno).
[5] Legge 20.05.2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (GU Serie Generale n.118 del 21.05.2016).
[6]Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
[7] Art. 74 c.c. (“Parentela”): “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”.
[8] Art. 38 disp. att. c.c.: “I. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. II. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. III. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
[9] Art. 277 c.c. (“Effetti della sentenza”): “La sentenza che dichiara la filiazione (naturale) produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.

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Ludovica Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Roma Tre", con tesi di laurea in diritto penale, dal titolo "L'art. 41-bis ord. penit.: il c.d. "carcere duro"". - Praticante avvocato abilitato al patrocinio.

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