Stepchild adoption: interpretazione restrittiva da parte del Tribunale di Milano
Tribunale per i minorenni di Milano, sentenza n. 261 del 17/10/2016
Le ipotesi in tema di adozione di cui all’art. 44, comma 1, L. 184/83 devono considerarsi tassative e, dunque, non suscettibili di applicazione estensiva o analogica. La fattispecie disciplinata dall’art. 44, comma 1, lett. d) deve riguardare i casi in cui sussista una effettiva situazione di abbandono del minore. Quindi, in presenza di un genitore idoneo, ai sensi della lett. b) del medesimo articolo, è possibile l’adozione solo qualora l’adottante sia legato al genitore del minore da un rapporto di coniugio.
Il Tribunale per i minorenni di Milano, con sentenza n. 261 del 17/10/2016 ha rigettato due ricorsi riuniti concernenti una richiesta di adozione delle rispettive figlie da parte di una coppia omosessuale.
Le due donne, dopo anni di stabile convivenza, avevano messo al mondo, in momenti diversi, una figlia ciascuno grazie alla fecondazione assistita di tipo eterologo, utilizzando il seme di un unico donatore.
Le ricorrenti, che con le figlie formano un nucleo familiare non dissimile da quello “tradizionale”, avevano presentato richiesta di adozione, ex art. 44, comma 1, lett. d) L. 184/83, adducendo, tra le altre, ragioni di tutela legale delle minori sotto differenti profili (sanitario, scolastico e testamentario, ad esempio).
La pronuncia è di particolare interesse, non solo per il dibattito sorto intorno alla recente legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. n. 76/2016), ma anche perché si pone in contrasto con un orientamento della prima sez. civile della Cassazione che – con sentenza 26 maggio 2016 n. 12962 – ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, giunta alla soluzione opposta.
La Suprema Corte, difatti, ha accolto un’interpretazione estensiva della condizione dell’impossibilità di affidamento preadottivo di cui all’art. 44, comma 1, lett. d), leggendola come impossibilità di diritto e non solo di fatto. In tal modo, possono essere sussunte sotto la medesima fattispecie legale, che avrebbe carattere residuale, anche le ipotesi in cui il minore non versi in stato di abbandono, purché non ci si discosti dalla ratio legis, consistente nella tutela del preminente interesse del minore nel caso concreto (c.d. best interest). Interesse ravvisato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU anche nella continuità del rapporto affettivo ed educativo già instaurato tra adottante e adottato e definito dalla Cassazione quale “limite invalicabile e chiave interpretativa dell’istituto”.
Inoltre, hanno argomentato gli ermellini, a differenza dell’adozione legittimante, non è ravvisabile nel nostro ordinamento un divieto di adozione per la singola persona ai sensi dell’art. 44 lett. d); nemmeno può desumersi una limitazione normativa basata sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione in casi particolari, che sarebbe di natura discriminatoria (in aperto contrasto con l’art. 14 CEDU) e priva di qualsiasi fondamento probatorio specifico.
Il Tribunale di Milano ha accolto, invece, una lettura più restrittiva dell’art. 44, comma 1, lett. d), in linea con l’orientamento tradizionale. In quest’ottica, per “impossibilità di affidamento preadottivo” si intende una impossibilità di fatto di procedere all’adozione legittimante e solo allorché sussista una effettiva situazione di abbandono del minore.
Secondo questa impostazione le ipotesi elencate nell’art. 44 sono assolutamente tassative, di conseguenza non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Il Collegio, a tal proposito, interpretando le intenzioni del legislatore, ha utilizzato l’espressione “ratifica di situazioni di fatto preesistenti” connotandole del carattere dell’eccezionalità.
E’ stata poi richiamata la sentenza n. 383/1999 della Corte Costituzionale, per sottolineare che, pur non essendo strettamente necessaria la dichiarazione di adottabilità, i casi considerati dalla Consulta, attinenti all’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 44, “riguardano sempre situazioni in cui il minore è sostanzialmente privo di un contesto genitoriale idoneo a sostenere la sua crescita” in conformità al dettato costituzionale ex art. 30, comma 2.
Il caso in esame sarebbe assimilabile alla previsione di cui alla lett. b) dell’art. 44, mancando però il presupposto imprescindibile del rapporto di coniugio. A prescindere dall’orientamento sessuale, non è possibile aggirare il problema ricorrendo ad una interpretazione estensiva della successiva lett. d), perché se il legislatore avesse voluto ricomprendere il convivente nella fattispecie legale, non avrebbe fatto riferimento esclusivamente al coniuge.
Infine, il Collegio ha sottolineato che, sia nell’ordinamento interno che europeo, non esiste un diritto all’adozione e ha ribadito l’affermazione della stessa Corte di Strasburgo che gli Stati sono liberi di decidere di non far accedere all’istituto del matrimonio le coppie omosessuali, godendo di un certo margine di discrezionalità nel decidere le modalità del loro riconoscimento sul piano giuridico.
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Maria Cristina Mazzocca
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