Stupefacenti: quantità minima e uso strettamente personale

Stupefacenti: quantità minima e uso strettamente personale

Tizio veniva indagato per detenzione, coltivazione di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 D.P.R. 309/1990. Infatti, in un fondo, attiguo alla propria abitazione, coltivava 13 piantine di marijuana, che non avevano raggiunto una particolare maturazione. Di tale sostanza, faceva un uso strettamente personale. Il P.M. presso il Tribunale di Rovigo, alla chiusura delle indagini, richiedeva l’archiviazione.

Il G.I.P. ha accolto la richiesta. Sulla base della giurisprudenza recente della Suprema Corte (ex multis, Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 24732 del 13.05.2015), infatti, si è ritenuto che il basso grado di maturazione delle piante rende la condotta inoffensiva, in quanto le piante non raggiungono la capacità drogante, perché non sono in grado di produrre principi attivi. Sul punto, è stato ritenuto applicabile l’art. 49 c.2 c.p., relativo al reato impossibile per inidoneità dell’azione. Importante il quantitativo di piante: se la quantità di piantine coltivate non supera la dose media singola, la condotta non è punibile. Se poi è provato che il soggetto attivo fa un uso strettamente personale della sostanza, quindi manca la prova della destinazione alla cessione, l’offensività della condotta è esclusa.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Francesca Ledda

Articoli inerenti