Successioni: fondamento, effetti e forma della revoca della revoca del testamento
Sommario: 1. La vicenda – 2. Breve analisi dell’istituto – 3. La decisione del ricorso
“L’art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l’efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. Tuttavia ciò è consentito solo nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate… La formulazione letterale dell’art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa,… impone di dover aderire… alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate”. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 15 giugno 2020, n. 11472.
1. La vicenda
La signora M.L., deducendo la sua qualità di erede del defunto parente, citava in giudizio i coeredi, rappresentando che il de cuius aveva conferito ad uno dei convenuti procura speciale a vendere parte dei diritti su un fabbricato e che, in virtù di tale procura, egli li aveva venduti a sé stesso. L’attrice aggiungeva, altresì, che al citato convenuto il defunto aveva dato ulteriore procura per la cessione di altri diritti sul medesimo fabbricato e che egli aveva provveduto ad alienarli in parte nuovamente a sé stesso ed in parte ai figli. Agiva, pertanto, in causa per far accertare la nullità o, comunque, l’annullabilità di entrambe le procure e la conseguente invalidità degli atti di compravendita.
I convenuti, costituitosi in giudizio, si opponevano alla spiegata domanda sostenendo che parte attrice difettava della titolarità dell’azione, posto che il testamento dal quale si desumeva la sua qualità di erede ed a cui ella aveva fatto riferimento, era stato revocato dal de cuius, il quale, con successiva lettera raccomandata aveva provveduto anche alla nomina di un nuovo erede universale.
L’adito Tribunale di Velletri rigettava la domanda di M.L. sul presupposto che l’attrice non aveva tempestivamente disconosciuto né la conformità del documento prodotto in copia dai convenuti rispetto all’originale né la propria sottoscrizione.
Instaurato il successivo grado di giudizio, anche la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame, confermando la sentenza del giudice di primo grado.
Osservava la Corte che nessuno aveva mai posto in discussione che la lettera raccomandata prodotta dai convenuti, avendo i medesimi requisiti di forma prescritti per il testamento olografo, fosse idonea a determinare la revoca del primo testamento. Nell’ipotesi posta alla sua attenzione pertanto, si controverteva prevalentemente sulla possibilità di verificare l’idoneità dell’atto di revoca, prodotto in copia ma di cui non era stata contestata validamente la conformità all’originale, a determinare gli effetti che la legge gli attribuisce. Inoltre, considerato che, anche per la contestazione della conformità della copia all’originale, deve ritenersi applicabile il termine di decadenza previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., la contestazione sollevata dall’attrice era da reputarsi tardiva.
Per la cassazione di tale sentenza ha presentato ricorso la signora M.L. e gli intimati hanno resistito con controricorso.
2. Breve analisi dell’istituto
Nella vicenda sottoposta alla Corte di legittimità, viene in rilievo l’istituto della revocazione della revocazione, disciplinato all’art. 681 del codice civile, che consente al testatore, nell’attuare il principio della libertà testamentaria, non solo di revocare le disposizioni testamentarie, ma anche la stessa revoca. Tale possibilità, da esercitarsi necessariamente per il tramite della forma testamentaria o della redazione di un atto notarile con la presenza di due testimoni, comporta l’effetto di far rivivere, con efficacia ex tunc, le disposizioni a suo tempo revocate. Si tratta di un’innovazione del codice civile del 1942, poiché in precedenza era stabilito che le disposizioni testamentarie revocate in modo espresso, non potessero rivivere se non attraverso un nuovo testamento, al cui interno fossero riprese le disposizioni revocate ed emergesse chiaramente dal contenuto la volontà del testatore di attribuirgli nuova efficacia.
Benché l’attuale disposizione dell’art. 681 c.c. sembri molto chiara nel fare esclusivo riferimento alla revoca espressa di una revoca espressa, negli anni sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno discusso sull’ampliamento dei termini della stessa dando vita ad una ricca casistica.
Come chiarito dalla sentenza in commento, si è infatti, giunti ad ammettere che, in analogia con la revoca, anche la revoca della revoca potrà essere tanto espressa quanto tacita, seppur senza l’automatica reviviscenza delle disposizioni in precedenza revocate, essendo necessario l’accertamento, caso per caso, della sussistenza della volontà del testatore diretta a far rivivere il primo testamento e dovendo prevalere, nel dubbio, la soluzione negativa (Cfr. Cass. civ., sent. n. 19915/2012; Cass. civ., sent. n. 3875/1997 Cass. civ., sent. n. 1260/1987).
In particolare, nell’arresto più recente, la Suprema Corte ha applicato la norma in commento anche all’ipotesi di cancellazione di un testamento, contenente la revoca di un precedente testamento (Cfr. Cass. civ., ord. n. 8031/2019). Si tratterebbe, secondo il pensiero della Corte, di un’ipotesi sui generis di revoca prevista all’art. 684, con la conseguenza che il 681 imporrebbe la forma espressa solo allorquando la revoca della revoca sia attuata in forma diversa dalla soppressione o dall’alterazione del documento.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte nella decisione in analisi, la dottrina è piuttosto critica nei confronti di tali interpretazioni estensive, in considerazione del fatto che il testatore potrebbe pervenire al medesimo risultato pratico, cioè privare di effetti la precedente revoca, attraverso comportamenti inequivocabili, quali l’apposizione di una nuova sottoscrizione o di una nuova data al testamento revocato ovvero la distruzione del testamento olografo o il ritiro del testamento segreto.
Giova inoltre ricordare, a sostegno della suesposta posizione dottrinale, il principio enunciato all’articolo 12 delle preleggi, che attribuisce importanza primaria al senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” ed in virtù del quale il rinvio testuale che l’art. 681 c.c. compie a favore delle forme di revoca espressa disciplinate nella disposizione precedente, sembra lasciare poco spazio ad interpretazioni estensive. Persuade maggiormente, quindi, la tesi fondata sulla necessità che la revoca di revoca possa avvenire solo nelle forme dell’articolo 680 c.c. e non anche attraverso comportamenti concludenti: secondo questa impostazione non rientra nell’alveo della disposizione in analisi, ogni revoca compiuta a mezzo di distruzione del testamento olografo la quale, sempre secondo tale orientamento, comporterebbe solo l’annullamento delle disposizioni attributive ma non il venir meno della revoca di un precedente testamento contenuta nel documento distrutto, in quanto la revoca ha effetto dal momento del perfezionamento del testamento.
3. La decisione del ricorso
L’oggetto del proposto ricorso per cassazione, per quel che qui ci interessa, al di là dell’aspetto concernente il disconoscimento della conformità della copia al suo originale, riguarda la deduzione secondo cui nella fattispecie, non avrebbe potuto configurarsi l’ipotesi della revocazione della revocazione del testamento, come prevista dall’art. 681 c.c., dato il mancato rispetto delle forme contemplate dallo stesso articolo. Pertanto, secondo la posizione della signora M.L. si sarebbero dovute considerare valide ed efficaci le disposizioni compiute dal de cuius in precedenza, attraverso le quali era stata istituita erede.
La Corte di Cassazione con la decisione in analisi ha, innanzitutto, reiterato l’affermazione del principio secondo cui il tardivo disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche/fotostatiche determina l’acquisizione da parte di queste ultime, ex art. 2719 c.c., della stessa efficacia probatoria dell’originale, ponendo l’accento sul fatto che l’onere del relativo disconoscimento rimane comunque soggetto alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che esso deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o in quella successiva alla produzione del documento da contestare.
Con riferimento, poi, all’enucleazione dei presupposti per l’operatività della c.d. revoca della revoca del testamento, la Corte di cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 681 c.c., la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, seppur con le forme previste dall’art. 680 c.c. e cioè attraverso un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio. Nonostante il tenore di tale previsione, gli ermellini hanno sostenuto che non è precluso al testatore la possibilità di revocare anche tacitamente la precedente revocazione di un altro testamento, potendo, così, ritenersi efficace quello per primo revocato. Nel proseguire fanno però, una precisazione in più chiarendo che il citato art. 681 c.c. deve intendersi riferito, quanto alla revoca del precedente testamento, sia alla revoca espressa che a quella tacita realizzata attraverso la redazione di nuove disposizioni testamentarie incompatibili con quelle precedenti. Tale conclusione non legittima il ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall’art. 684 c.c. (distruzione del testamento olografo), seppur la Corte richiami il recente intervento della stessa sezione con l’ordinanza n. 8031/2019, in cui si legge invece, che “la cancellazione del testamento disciplinata dall’art. 684 c.c., si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce del citato art. 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento, così che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l’art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso”.
Passando all’analisi del caso oggetto di esame, il Supremo Consesso ha osservato che il principio da ultimo richiamato non può rilevare nella fattispecie in esame, nella quale, mancando la prova della distruzione/cancellazione volontaria del secondo olografo da parte del testatore, condotta immancabile che implica sulla base del più recente arresto la revoca della revoca, non poteva che ritenersi lo stesso idoneo a produrre i suoi effetti, anche in ordine alla revoca tacita del primo testamento per effetto dell’accertamento della suddetta incompatibilità, il cui apprezzamento è comunque da intendersi riservato al giudice di merito.
Con la sentenza in analisi la Corte di cassazione ha quindi, rigettato il ricorso.
Fonti:
Art. 680 c.c.;
Art. 681 c.c.;
Art. 684 c.c.;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza 15 giugno 2020, n. 11472;
Cassazione civile, sez. 2, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8031;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza 14 novembre 2012, n. 19915;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza 03 maggio 1997, n. 3875;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza 7 febbraio 1987, n. 1260.
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Avv. Giacomina Carla Squitieri
Avvocato, mediatore civile e specialista in professioni legali.
Dopo la maturità psico-socio-pedagogica ottenuta presso il Liceo Classico “A.Rosmini” di Palma Campania ha conseguito nel 2007 la Laurea triennale in Scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope con tesi in diritto fallimentare.
Nel 2009 ha conseguito la Laurea specialistica in Giurisprudenza con tesi in diritto romano e votazione di 110/110 e lode.
Nello stesso anno veniva scelta per merito come stagista dal Ministero degli Affari Esteri per l’unico posto disponibile presso l’Ufficio Sottrazione internazionale di minori – DGIT 4 dove, oltre a collaborare alla risoluzione di casi specifici, a preparare atti per i fascicoli destinati alla Corte dell’Aja ed a partecipare alle Task Force Ministeriali (Interno, Esteri, Difesa) ha provveduto a redigere parti della guida annuale “Bambini contesi” pubblicata sul sito del Ministero.
Nel 2010 ha svolto il biennio di pratica forense presso lo studio dell’Avv. Saviano Sabato, penalista e cassazionista dell’ordine degli avvocati di Nola.
Nel 2012 ha acquisito il titolo di specialista in professioni legali diplomandosi con ottimi risultati presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Alla fine dello stesso anno ha concluso il Corso di formazione in diritto civile e processuale civile, diritto penale e procedura penale per l’abilitazione forense del Prof. Avv. Natale Ferrara presso l’Istituto superiore di Studi giuridici di Napoli.
Dal 2011 ha svolto incarichi di difesa degli enti comunali e dal 2012 ha collaborato con studi legali specializzati in diritto civile ed amministrativo.
Nel 2020 ha deciso di intraprendere anche la professione di mediatore civile e commerciale, seguendo il corso di alta formazione di cui al D.M. n.180 del 4/11/2010 ed iscrivendosi nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia.
Collabora con la rivista giuridica telematica “Nuove Frontiere del Diritto” e più di recente ha intrapreso una collaborazione con la rivista di informazione giuridica “Salvis Juribus”.
Si interessa del diritto a tutto tondo.
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