Sul falso ideologico in atto pubblico

Sul falso ideologico in atto pubblico

Cass. pen., sez. V, Sent., (ud. 14-09-2017) 16-10-2017, n. 47391

La recentissima Sentenza n. 47391 della V Sezione della Suprema Corte, si è pronunciata statuendo la sussumibilità sotto l’art. 483 c.p. della falsa attestazione, resa dal soggetto privato in dichiarazione sostitutiva, circa l’assenza di precedenti condanne penali a suo carico.

Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini, è relativo all’ipotesi in cui, la Sig.ra A.G., in seno ad una richiesta di licenza per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco, all’interno del proprio bar, attestava falsamente di non essere sottoposta a procedimenti penali, omettendo altresì di dichiarare la convivenza con il marito Z.M., condannato per reati di criminalità organizzata ed in stato di detenzione domiciliare.

Il Ricorso trae origine dalle condanna a mesi otto di reclusione – pena sospesa – inflitta dalla Corte d’Appello di Catania, la quale rilevava la ricorrenza di precedenti penali a carico dell’imputata, per violazioni edilizie, risalenti agli anni 2005 e 2008, e, per l’effetto, riteneva che ricorressero i presupposti per appurare che nel 2009 l’ A. G. avesse attestato il falso, nel dichiarare la mancanza di procedimenti pendenti a suo carico; a dire del Giudice di seconde cure, risultava pure comprovata la convivenza dell’imputata con lo Z., così come comprovato da testimonianza resa dagli operanti P.G.e confortata altresì dai Carabinieri.

La Difesa, in seno all’azione di impugnativa, evidenziava, l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, da escludersi “in caso di leggerezza e negligenza in capo all’autore”;  emergeva – sempre a dire della difesa dell’imputata – , la totale buona fede della deducente, avuto riguardo alla struttura del modulo da compilare, con parti non sempre comprensibili, oltre alle condizioni di scarsa scolarità e cultura della Ricorrente.

Sempre sul punto, rilevava la Difesa che non era stata acquisita la prova della conoscenza in capo all’imputata dei procedimenti pendenti: prova peraltro non desumibile in via presuntiva dalla comunicazione delle facoltà, relative allo stato di imputata, tenuto conto, altresì, della data delle udienze dibattimentali, successive all’epoca di redazione della dichiarazione in contestazione.

Evidenziava ancora la Ricorrente, come pure la prova inerente la convivenza con Z. era contraddittoria, poiché non era stato accertato che  i numeri civici (33 e 27) della via (OMISSIS) corrispondevano in effetti ad un’unica abitazione ovvero a due diverse e distinte abitazioni, e, comunque, che gli stessi convivevano stabilmente all’epoca dei fatti contestati.

Sottolineava pure il difensore che, in ogni caso, l’omissione in questione non inficiava il valore giuridico della dichiarazione, atteso lo status dello Z., già condannato in via definitiva, con perdita dei diritti e delle potestà ex art. 29 c.p.: tanto bastava a far presumere che non facesse più parte del nucleo familiare.

A parere della difesa, in buona sostanza, non ricorrevano i necessari elementi obiettivi ai fini di un’idonea incriminazione, costituiti dalla dichiarazione di un privato, ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato; né sarebbe stata sufficiente, in tal senso, la dichiarazione resa al pubblico ufficiale, mero destinatario della stessa, secondo la normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà. Inidonea, sul punto, pure la circostanza inerente la destinazione della dichiarazione, trasfusa in un atto pubblico, essendo del tutto irrilevanti lo scopo e gli effetti dell’attestazione.

Di diverso avviso la Suprema Corte, la quale, in maniera lapidaria, statuiva che: “è sufficiente osservare, quanto ai profili relativi alla consapevolezza del mendacio, che appare del tutto inverosimile una pretesa inconsapevolezza della sussistenza dei precedenti penali. E ciò, in considerazione delle garanzie di legge, incentrate sull’informativa dell’imputato, a nulla rilevando le date, successive rispetto alla data della dichiarazione di cui trattasi, delle udienze dibattimentali. Relativamente poi alla convivenza con lo Z., basti richiamare gli accertamenti, compiuti dalle forze di ordine pubblico, confermati dalla deposizione, resa dal teste P.”.

Il fatto che le condotte siano state realizzate nell’ambito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non assume rilievo,“dovendosi equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione”.

Alla luce delle genericità delle censure mosse dalla deducente in relazione al trattamento sanzionatorio, in considerazione delle motivazioni, svolte dal giudice del merito, incentrate sulla gravità del fatto, desumibile dalla falsità stessa dell’attestazione, circa la mancanza di precedenti penali, e dall’intensità dell’elemento psicologico, dichiarava la Suprema Corte il ricorso inammissibile, condannando altresì la Ricorrente alle spese processuali.


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Valeria Picaro

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