Sulla configurabilità di un leasing d’azienda: brevi cenni
Il leasing d’azienda non è altro che quel rapporto negoziale in forza del quale un soggetto, denominato Concedente o lessor, concede ad un altro soggetto, denominato Utilizzatore o lessee, il godimento di un’azienda o di un ramo1 di essa, dietro il pagamento di un corrispettivo, denominato canone, e con diritto di opzione d’acquisto dell’Utilizzatore da esercitarsi alla scadenza del contratto e previa corresponsione di un prezzo definito in base ad un predeterminato numero di canoni.
Oggetto del contratto è rappresentato dall’azienda o da un suo ramo, e quindi da un insieme di beni tra loro teleologicamente relazionati verso l’esercizio di un’attività d’impresa2.
In primo luogo, l’azienda può essere fatta oggetto di leasing solo nell’eventualità in cui venga intesa in maniera unitaria (universitas iuris). In caso contrario, infatti, si pone l’interrogativo circa la configurabilità di un leasing ad oggetto multiplo oppure di una stipulazione di una pluralità di contratti di leasing collegati tra loro; ciò che rileva è che venga, comunque, mantenuta una qualunque unitarietà funzionale3. Prospettive, entrambe, che non paiono incontrare nell’ordinamento nessun ostacolo di previsione e applicazione. Unica problematica è esclusivamente quella di natura prettamente pratica afferente ad un inutile dispendio di risorse.
In secondo luogo, l’azienda concessa in godimento deve essere compatibile e strumentale con l’attività imprenditoriale svolta dall’Utilizzatore. Non è sufficiente che oggetto del leasing sia un complesso di beni definibile tale, ma è necessaria una verifica concreta della compatibilità dell’azienda con l’effettiva attività imprenditoriale svolta dall’Utilizzatore: non tutte le aziende sono compatibili con tutte le attività imprenditoriali4.
Infine, si rileva come parte della dottrina5 afferma la necessità di una determinazione analitica del complesso aziendale mediante un’indicazione precisa e dettagliata di tutti i beni che lo costituiscono e che, pertanto, vengono concessi in godimento con il contratto di leasing. Ciò rendendosi necessario al fine di consentire una delimitazione certa del contenuto sia del diritto del riscatto da parte della Società leasing al termine del contratto sia del diritto di opzione di acquisto da parte dell’Utilizzatore, oltre a rendere possibile una valutazione dell’adempimento delle obbligazione contrattuali da parte dell’Utilizzatore (si pensi, per esempio, al caso dell’alienazione di beni e all’obbligo di reintegrazione del patrimonio aziendale).
Determinazione analitica che, per alcuni autori6, deve essere effettuata soprattutto con riferimento ai beni immateriali: in mancanza di una loro espressa indicazione, gli stessi non vengono concessi in godimento a titolo di leasing assieme all’azienda in quanto non costituenti beni giuridici in senso stretto ai sensi dell’art. 810 c.c., salvo il caso della ditta, per la quale la circolazione congiunta all’azienda o ad un suo ramo è prevista dalla legge. Le medesime considerazioni vengono estese anche a quei beni, quali eventuali concessioni o autorizzazioni amministrative, che, necessitando dell’attività di terzi soggetti (la Pubblica Amministrazione), prevedono, ai fini della loro circolazione, il sorgere di una mera obbligazione in capo al Concedente (Società di Leasing), che non può che essere fatta oggetto di un’espressa pattuizione contrattuale.
Tuttavia, si afferma7 che l’azienda si trasferisce in base al solo contratto di leasing ed è determinata facendo riferimento al complesso aziendale così come esistente in detto momento. Eventuali problemi circa la consistenza del complesso aziendale potrebbero essere definiti mediante la relatio formale o sostanziale ad un ulteriore dichiarazione, passata o futura, delle parti, tra le quali può annoverarsi l’inventario stilato dal precedente imprenditore o l’ultimo bilancio aziendale. Inoltre, in caso di alienazione di uno o più beni del complesso aziendale da parte della Società di Leasing o da parte del precedente imprenditore (Fornitore), il “conflitto” tra l’Utilizzatore e il terzo acquirente sarà di certo risolvibile mediante l’applicazione del principio delle trascrizioni o della data certa. Il bene sarà ritenuto parte costituente il complesso aziendale concesso in leasing nel caso in cui l’atto di alienazione sia posteriore alla data di stipulazione del leasing o alla trascrizione dello stesso. Si badi però che, oltre a tale requisito formale, il bene deve mostrare la sua inerenza al complesso aziendale.
Nondimeno, in mancanza di una determinazione analitica del complesso aziendale, il leasing potrebbe essere congeniato come contratto ad effetti obbligatori, sorgendo, in questo modo, in capo alla Società di Leasing o all’imprenditore-Fornitore, anche l’obbligo di provvedere alla determinazione dell’effettivo complesso aziendale in sede di concessione del godimento o di consegna dell’azienda.
Ad ogni modo, si nota che il medesimo risultato può raggiungersi anche attraverso la previsione di un leasing di azioni, o meglio delle azioni e quote sociali della società titolare del complesso aziendale in questione8. In tale ipotesi, il contratto di leasing avrebbe un oggetto immediato o diretto, costituito dalle azioni o quote sociali, e un oggetto mediato o indiretto, rappresentato dall’azienda.
Nonostante l’azienda in sé e per sé considerata rimanga comunque il nucleo centrale del leasing, essa non costituisce l’unico oggetto del contratto di leasing. È frequente che le parti provvedano alla cessione anche di altri contratti, afferenti all’organizzazione aziendale, i quali vengono allegati al contratto principale di leasing. Si tratta, per lo più, di contratti di leasing mobiliari, ad esempio, per la sostituzione di attrezzature obsolete, finalizzati a garantire un efficiente funzionamento dell’azienda, o ancora di contratti di leasing immobiliari, come quello per l’acquisizione dell’immobile in cui è posto il punto vendita, al fine di assicurare un più sicuro mantenimento dell’avviamento9.
La causa, come già affermato, è di finanziamento. Il leasing d’azienda, infatti, consente all’Utilizzatore di poter esercitare un’attività imprenditoriale senza dover distrarre cospicue somme di denaro dal bilancio aziendale per l’acquisto e/o la costituzione di un’azienda, che avviene grazie al finanziamento iniziale erogato dalla Società di Leasing.
Quanto alla forma, si deve ritenere che il leasing d’azienda debba essere concluso nel rispetto della forma scritta10. Forma scritta che si rende necessaria sia alla luce dell’art. 2556 c.c. e delle modifiche apportate allo stesso dall’art. 6 della l. n. 310 del 12 agosto 199311, sia in considerazione della pacificità per cui il leasing segue la forma richiesta per i beni concessi in godimento. Il contratto di leasing, inoltre, al pari di tutti i contratti che realizzano il trasferimento in godimento dell’azienda, deve essere depositato, a cura del notaio rogante, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Camera di Commercio, territorialmente competente, per consentirne l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Per ciò che concerne i soggetti dell’operazione, premesso che essi variano a seconda della tipologia di leasing adoperata (leasing finanziario o lease back), si deve affermare quanto segue.
Soggetti indispensabili sono rappresentati dalla Società di Leasing e dall’Utilizzatore. Entrambi devono rivestire la qualifica di imprenditore, con la differenza che mentre per il primo sono previsti dei requisiti necessari a pena di invalidità delle contrattazioni effettuate (iscrizione in registro, requisiti soggettivi), per il secondo, invece, è ritenuto necessario semplicemente lo svolgimento di un’attività d’impresa. Nel leasing d’azienda del tipo locazione finanziaria, riveste, poi, una particolare rilevanza la figura del Fornitore.
Ulteriore soggetto che appare indispensabile è poi rappresentato dal Garante dell’operazione. Soggetto che consente il raggiungimento di un equilibrio tra i vari operatori negoziali oltre che una tutela sia dei terzi che dell’azienda.
Il contratto di leasing d’azienda ha una durata minima di 60 mesi. Più precisamente la durata non può essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento dei beni facenti parte del complesso aziendale12, per consentire all’Utilizzatore la piena deducibilità fiscale dei canoni pagati.
Sotto il profilo strutturale, si evidenzia come il leasing d’azienda, al pari del tradizionale schema contrattuale, si presenta costituito di un collegamento contrattuale insistente tra una vendita d’azienda e un conseguente leasing. Il Concedente o Società di Leasing, in un primo momento, provvede all’acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda a scopo di leasing, in questo modo acquisendo la proprietà dell’azienda e subentrando in tutte le posizioni giuridiche alla stessa afferenti (proprietà beni aziendali, contratti, debiti e crediti, rapporti di lavoro, avviamento aziendale), mentre, in un secondo momento, concede in leasing l’azienda all’Utilizzatore previamente individuato.
Al fine di apprestare una maggior tutela a tutti i soggetti intervenienti e al fine di una semplificazione dell’operazione economica stessa, sarebbe più congeniale stipulare prima il contratto di leasing e solo successivamente il contratto di cessione d’azienda.
Infatti, se si adottasse la prima formula (stipulazione della cessione d’azienda e successiva convenzione di leasing), il contratto di cessione vedrebbe la sua efficacia sottoposta alla duplice condizione, sospensiva o risolutiva, della consegna dell’azienda e della stipulazione del contratto di leasing. Ciò, inoltre, comporterebbe dei danni anche all’imprenditore – Fornitore, il quale risulterebbe inutilmente vincolato con il patrimonio aziendale.
Quanto alla tipologia di leasing che potrebbe essere utilizzata ai fini della circolazione dell’azienda, se si esclude a priori la possibilità di un leasing operativo, per ovvie ragioni di natura tipologica del bene, nessun problema deve porsi riguardo alla configurabilità sia di un leasing finanziario che di un lease back.
1 La possibilità che soltanto un ramo dell’azienda sia oggetto del contratto consente di separare aree dell’azienda non sinergiche e a diversa redditività, isolando così eventuali rami in perdita, la c.d. bad branch. Ecco un altro motivo che condurre alla stipulazione del contratto di leasing.
2 Cass. Civ. 17 aprile 1996 n. 3627, in Mass.. 1996. Cass. civ. 25 ottobre 2002 n. 14647, in Diritto e Giustizia, 2002, f. 40, pag. 79. Cons. di Stato 20 dicembre 2001 n. 6318, in Foro Amm., 2002, pag. 118.
3 BALDUCCI D., op. cit., pag. 296.
4 Tale profilo verrà meglio specificato quando si analizzerà la figura dell’Utilizzatore.
5 PLASMATI M., op. cit., pag. 589 ss.
6 CLARIZIA R., I contratti per il finanziamento dell’impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., pag. 163.
7 FERRARA F., op. cit., pag. 379. FERRARI B., op. cit., pag. 706. Casanova in PLASMATI M., op. cit., pag. 591 ss.
8 Soluzione adottata dalla maggior parte degli ordinamenti di common e civil law.
9 E’ evidente che il mantenimento nel tempo di una specifica localizzazione rappresenta spesso un elemento essenziale per il successo di un’attività imprenditoriale di natura commerciale.
10 Atto pubblico o scrittura privata autenticata.
11 “Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli”.