Taratura periodica: il verbale dell’agente accertatore non è valida certificazione

Taratura periodica: il verbale dell’agente accertatore non è valida certificazione

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11776/2020 ripone la sua attenzione sulla questione inerente la taratura periodica degli autovelox e della relativa valenza probatoria delle attestazioni contenute nel verbale redatto dagli agenti accertatori.

 

La vicenda. Il ricorrente proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione avente ad oggetto contravvenzione ex art. 142 comma 8, C.d.S. [i], per violazione dei limiti di velocità. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e modificava autonomamente la sanzione aggravandola.

L’opponente impugnava la decisione in appello denunciando vari vizi, anche procedurali, in cui sarebbe incorso in Giudice di Pace. Il Tribunale di Roma, in qualità di giudice d’appello, rigettava il gravame in punto di legittimità e fondatezza della contestazione provvedendo, al contempo, a ridurre la sanzione alla misura originaria e accoglieva l’appello nella parte relativa alla condanna inflitta al soccombente per il rimborso delle spese dell’amministrazione vittoriosa, dal momento che il funzionario delegato non aveva annotato la nota delle spese di lite; ne disponeva, altresì, la compensazione delle suddette spese nella misura di un quarto e ponendole per la parte restante al soccombente.

Il ricorso in Cassazione. Il soccombente, dinanzi alla pronuncia, propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi: con il primo motivo si censura la decisione d’appello, in relazione all’ 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991, del d.m. 1123 del 2005, art. 4, nonché delle norme internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20 le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e l’indicazione nel verbale delle medesime e degli art. 155, 116 c.p.c. e art. 2697, comma 2, c.c., per aver il Giudice di appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione; l’attestazione, ad avviso del ricorrente, risulta priva di alcuna indicazione in merito all’omologazione e alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura, come disposto dall’art. 45, comma 8, C.d.S [ii]; con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnazione per omessa contestazione immediata della violazione; con il terzo motivo denuncia la violazione del principio di soccombenza attesa la errata condanna del ricorrente alle spese di lite; con il quarto motivo si denuncia la condanna del ricorrente al pagamento di compensi di lite illegittimamente liquidati.

La motivazione della decisione. La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza fondata in quanto: la dicitura che l’apparecchiatura era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigente di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuare dalla Corte Costituzionale della sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; è stato chiarito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id 39369/2918); nel caso il giudice è tenuto a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata.

Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie in ricorso in relazione al primo motivo di diritto e precisa che sulla base di esso, i successivi motivi si ritengono assorbiti per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 28663/2013). Il Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, dovrà nuovamente pronunciarsi, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

 

 


[i] Art. 142, comma 8, C.d.S – Limiti di velocità: “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695”;
[ii] Art. 45, comma 8, C.d.S. – Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione: “La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’lspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione”;
[iii] Art. 45, comma 6, C.d.S. – Uniformità della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione; “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

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