Taricco: la CGUE mette la parola fine

Taricco: la CGUE mette la parola fine

A distanza di due anni e tre mesi dalla prima pronuncia della CGUE resa in causa Taricco, la Corte di Lussemburgo si ritrova a “correggere il tiro” ed a fornire al giudice interno le linee guida per non veder vanificato il principio di leale collaborazione di cui all’art 13, paragrafo 2 TUE[1] e lo fa enunciando il seguente principio di diritto: “l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.

Sono necessarie alcune precisazioni.

La sentenza Taricco, emessa l’8 settembre del 2015, ha messo in discussione il regime della prescrizione dell’ordinamento italiano[2], infatti nel dispositivo si legge che “Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.[3]

La pronuncia ha generato una serie di difficoltà da parte degli interpreti, difficoltà che si è colta già nei primi giorni allorquando, a distanza di poco più di una settimana, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata l’esecuzione, nell’ordinamento italiano, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona, nella parte in cui impone di applicare la disposizione di cui all’art. 325 TFUE, dalla quale discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost..

La Corte d’Appello focalizza l’attenzione sulla lesione del principio di irretroattività che risulta sgretolato dalla sentenza europea. Infatti, al fine di orientare i consociati, occorre consentire loro di conoscere i precetti penali e, a tal proposito, il principio di irretroattività assicura proprio che nessuno subirà conseguenze sfavorevoli non espressamente contemplate dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto. Secondo la Corte d’Appello applicare un termine di prescrizione più lungo di quello previsto al momento della commissione del fatto violerebbe il principio di irretroattività.

Più penetrante risulta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla terza sezione dalla Corte di Cassazione nel luglio del 2016, che investe sempre la legge di esecuzione  del TFUE, nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, determinando così l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, della Costituzione.

Il vaglio costituzionale richiesto dalla Cassazione attiene ai possibili contrasti, non solo col principio di irretroattività, ma col generale principio di legalità, in particolare con il corollario di riserva di legge, in quanto in tal modo si attribuisce alla giurisdizione una funzione normativa in materia penale che è in frizione col principio di separazione dei poteri; nonché con il corollario di determinatezza e tassatività attesa la vaghezza dei parametri (“numero considerevole di frodi gravi”) in grado di guidare il vaglio giudiziale.

La Corte Costituzionale è chiamata a valutare se la regola tratta nel caso Taricco sia compatibile col principio di legalità, e soprattutto se soddisfi il requisito della determinatezza che, per la Costituzione, deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale, le quali devono essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, di modo tale da consentire ai consociati di prendere coscienza delle conseguenze delle proprie condotte sul piano penale, nonché di evitare l’arbitrio applicativo del giudice.

Poi, occorre verificare se l’imputato potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo co. e 161, secondo comma c.p. in presenza delle condizioni enunciate dalla Corte di Giustizia in causa Taricco; infine, è necessario capire se la regola enunciata dalla sentenza resa nel settembre del 2015 sia idonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria, non essendovi modo di definire in via interpretativa, con la necessaria determinatezza, il requisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato l’effetto indicato dalla Corte di giustizia.

Dunque, da un primo punto di vista risulta di dubbia costituzionalità la disapplicazione della normativa in materia di prescrizione ad opera del giudice che, sembrerebbe attribuire all’organo giurisdizionale un potere discrezionale eccessivamente ampio e riservato al legislatore (principio di legalità – corollario della riserva di legge); da un altro punto di vista emerge la violazione del principio di determinatezza dovuta alla difficoltà del consociato di orientarsi dinanzi alla terminologia utilizzata dalla Corte sovranazionale, laddove fa riferimento ai significati di “frode” “gravità delle condotte” e “numero considerevole di casi”; infine, la problematica si sposta sulla violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole che, nel diritto penale italiano, riveste particolare importanza, essendo un principio costituzionalmente garantito, prescritto dall’art. 25, co. 2 Cost., in quanto applicare un termine di prescrizione più lungo a fatti commessi allorquando il regime della prescrizione era temporalmente più circoscritto, determina una conseguenza sfavorevole per l’imputato che subirebbe una conseguenza inaspettata al momento della commissione del fatto.

Secondo il giudice remittente, il problema sorge perché nell’ordinamento giuridico nazionale, il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost. in quanto incide sulla punibilità della persona.

Infatti, in più occasioni, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla qualificazione della prescrizione, quale disciplina avente natura sostanziale e non processuale, regolata, dunque, non dal principio del tempus regit actum, ma dal principio di legalità, correlato dai principi di riserva di legge tendenzialmente assoluta, di determinatezza e di irretroattività delle norme sfavorevoli.

In particolare la Consulta ha stabilito che tutte le questioni di legittimità costituzionale, miranti ad un allungamento dei termini di prescrizione, sono inammissibili proprio perché il loro eventuale accoglimento potrebbe comportare un aggravamento della responsabilità penale dell’imputato e, dunque, un’ingerenza della Corte Costituzionale in un dominio esclusivamente riservato al legislatore in forza dell’art. 25 comma 2 Cost. (Cfr. Corte Costituzionale 30 luglio 2008, n. 324).

D’altro canto, però, non può tacersi sul dato secondo cui, nonostante vi siano Stati membri, come la Spagna, che aderiscono ad una visione sostanziale dell’istituto in esame, altri, invece, muovono da una concezione processuale della prescrizione, effettivamente più compatibile con la visione eurounitaria resa in causa Taricco. Ma ciò non fa altro che sottolineare la peculiarità di ogni ordinamento/Parte dell’UE, che non può essere cancellata per ragioni di unità.

In particolare si sottolinea l’assenza di una diretta attribuzione all’UE della competenza in materia penale ed in particolare per quanto concerne l’istituto della prescrizione, dunque, proprio sull’aspetto sostanziale o processuale del regime della stessa non c’è alcun esigenza di uniformità anzi, occorre sottolineare che, in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost., cui soggiace la relativa disciplina, non è compatibile una norma sovranazionale che impone la disapplicazione, con effetto retroattivo, degli artt. 160, ult. Co., e 161, co. 2 c.p.

Quanto scritto deve, però, fare i conti con il principio di primautè del diritto UE.

Il primato del diritto dell’UE è un principio fondamentale enunciato nella sentenza Costa/Enel del 1964, e ripreso nel caso Simmenthal del 1978, laddove la Corte di Giustizia ha affermato perentoriamente che è imposto al giudice interno, di merito o di legittimità, di applicare direttamente la norma comunitaria, comunque dotata di effetto diretto – così come interpretata dalla stessa Corte di Giustizia – disapplicando la norma interna contrastante, senza investire della questione la Corte Costituzionale.

Il giudice delle leggi, nonostante l’iniziale resistenza, con la sentenza Granital, n. 170 del 1984, si è adeguato a tale principio, riconoscendo l’inammissibilità di un’eventuale questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto il contrasto tra una disposizione di legge interna ed una disposizione comunitaria dotata di effetto diretto, precisando lo specifico obbligo del giudice di cercare la strada per un’interpretazione conforme della disciplina interna alle norme eurounitarie, e solo allorquando tale interpretazione non sia possibile, il giudicante ha il dovere di disapplicare la disciplina senza chiamare in causa il Giudice delle leggi.

Tuttavia, dalla sentenza Granital emerge che la Corte Costituzionale si riserva la possibilità di azionare i cosiddetti “CONTROLIMITI”, ossia si riserva la possibilità di dichiarare la stessa norma comunitaria contraria ad un nucleo ristretto di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e di diritti inviolabili della persona umana, pur senza precisare a quali diritti o principi si riferisse.

Tutto questo è possibile perché il legislatore ordinario, nell’aderire liberamente ai Trattati – e quindi nell’accettare limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. – non può disporre di questo nucleo di diritti di cui la stessa Corte Costituzionale si afferma custode.

Al fine di attivare il potere della teoria dei controlimiti, il giudice che ritenga la norma o l’obbligo comunitario contrastante con le norme costituzionali che fondano il nucleo di diritti fondamentali (controlimiti) deve sollevare questione di legittimità costituzionale della legge di esecuzione del Trattato nella parte in cui ratifica la norma comunitaria, di cui si impone l’applicazione, confliggente con quel nucleo inscalfibile.

Il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno viene, altresì, riconosciuto a norma dell’art. 4, paragrafo 3 TUE, così come modificato dal Trattato di Lisbona, che definisce i rapporti tra Unione e Stati membri improntandoli alla leale cooperazione, implicando, dunque, reciproco rispetto ed assistenza.

Gli Stati membri sono UNITI nella loro diversità: tale unione non può mai essere lo strumento col quale cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro.

Dunque, la fase di stallo nella quale gli interpreti si sono trovati all’indomani della prima pronuncia nel caso Taricco ha evidenziato un panorama confuso ed incerto che ha generato tre distinti orientamenti: 1) una parte degli interpreti ha fatto leva sui rapporti tra diritto interno e diritto dell’UE, pronunciandosi con una sentenza di condanna, e dunque disapplicando le norme interne in materia di prescrizione; 2) altri hanno preferito sospendere il processo in attesa di chiarimenti e linee guida più certe da seguire; 3) infine c’è chi (Corte d’Appello di Milano e terza Sezione della Corte di Cassazione), ha investito della questione la Corte Costituzionale, auspicando la c.d. “attivazione dei controlimiti” di cui all’art. 11 Cost..

Rimessa, pertanto, la questione al Giudice delle Leggi, quest’ultimo ha deciso di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, ribadendo la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, tale da determinare l’applicazione di un regime giuridico diverso da quello paventato dalla CGUE (assisa sul principio del tempus regit actum), che trova la sua fonte costituzionale nell’art. 25, co. 2 Cost. (principio di legalità nei suoi corollari di irretroattività della norma penale sfavorevole, riserva di legge e determinatezza) quale controlimite al principio di primazia del diritto unionale.

A tal proposito, il giudice delle leggi, nell’ordinanza di rimessione, ribadisce che: “Il primato del diritto dell’Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. (…) Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale.

Naturalmente, la Corte di Giustizia non è sollevata dal compito di definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione, né può essere ulteriormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità Nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale. Compete poi a ciascuno di questi ordinamenti stabilire a chi spetti tale verifica. La Costituzione della Repubblica italiana, a tale proposito, la rimette in via esclusiva a questa Corte, e bene hanno perciò fatto i rimettenti a investirla del problema, sollevando una questione di legittimità costituzionale.[4]

Ebbene, il Giudice delle leggi, investito della questione, ha ritenuto prodromico alla sua decisione un ulteriore intervento della CGUE, atto a chiarire il significato da attribuire all’art. 325 TFUE sulla base della sentenza Taricco.

La necessità di una nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo emerge dalle stesse parole della sentenza Taricco, laddove, al paragrafo 53 afferma che “se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati”; il seguente paragrafo 55 aggiunge, poi, che la disapplicazione va disposta “con riserva di verifica da parte del giudice nazionale” in ordine al rispetto dei diritti degli imputati.

Dall’ordinanza emerge anche un tentativo di comporre l’insorgendo contrasto tra le Corti, nell’ipotesi in cui da Lussemburgo emerga l’interpretazione secondo cui “l’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro e di conseguenza spetterebbe alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione”.

Il Giudice delle leggi, ha ribadito che solo in tal modo può affermarsi la compatibilità con i principi supremi dell’ordine costituzionale, non permanendo, dunque, nessuna ragione di contrasto che determini l’accoglimento delle questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’Appello di Milano e dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione.

Una simile interpretazione, per vero, permette di preservare l’identità costituzionale dell’ordinamento interno e, allo stesso tempo, non compromette le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell’Unione, sintetizzandosi in una soluzione conforme ai principi di leale cooperazione e proporzionalità.

Fondamentale è un passaggio dell’ordinanza n. 24/2017: “L’impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell’Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all’ambito materiale di applicazione di quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost. È questa una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell’art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale.(…) tale qualificazione, nel caso di specie, costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49 della Carta di Nizza e dall’art. 7 della CEDU. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spiegazione.

La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l’Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all’art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti […] dalle costituzioni degli Stati membri», sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE).

Al contrario, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che le modalità con le quali ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona, anche quando questo comporta una restrizione alle libertà attribuite dai Trattati, non devono necessariamente essere le stesse. Ogni Stato membro protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale[5].”

Orbene, l’UE, in virtù dei principi di attribuzione e di proporzionalità, è tenuta a rispettare il maggior livello di protezione accordato dalle norme costituzionali agli imputati, non essendo, in tale specifico caso, sacrificato il primato del suo diritto.

D’altro canto, come sottolinea la Corte Costituzionale, non vi è dubbio sulla permanenza della responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi della prescrizione.

Chiarito tutto quanto sopra si coglie a pieno il motivo per cui la CGUE si è pronunciata nei termini di cui sopra.

Le principali argomentazioni vengono riportate ai punti 59-62 della sentenza.

Spetta al giudice nazionale verificare se la condizione secondo cui le disposizioni del codice penale in questione impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione”.

I requisiti menzionati nella sentenza Taricco ostano a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni del codice penale in questione. Infatti, a dette persone potrebbero, a causa della disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate. Tali persone potrebbero quindi essere retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”.

Se il giudice nazionale dovesse quindi essere indotto a ritenere che l’obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene, esso non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Spetta allora al legislatore nazionale adottare le misure necessarie”.

Si ricompone, in tal modo, il contrasto insorto con la prima pronuncia:

  • in primo luogo si ribadisce il principio di separazione dei poteri, nonché quello di riserva di legge, per cui spetta al legislatore intervenire in materia di prescrizione di modo tale da consentire l’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive laddove venga accertato un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, senza permettere che tali interessi siano privi di una reale tutela in virtù del fatto che la normativa interna prevede termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato[6];

  • in secondo luogo si afferma la necessità di rispettare il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli riconoscendo che l’ordinamento nazionale assegna alla prescrizione la natura sostanziale, pertanto la Corte di Lussemburgo precisa che non è consentita l’applicazione retroattiva di una normativa eurounitaria che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato;

  • infine, l’attenzione è posta sulla violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile.

In merito a ciò, nel lungo percorso che si è chiuso con la pronuncia del 5 dicembre del 2017 gli interpreti hanno raggiunto una sorta di compromesso.

Quanto al termine FRODE, la Cassazione nell’ottobre del 2016 ha precisato che non vi rientrano solo le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale (si pensi agli artt. 2, 3 e 11 d.lgs. 74/2000), ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano dirette all’evasione dell’IVA, onde determinare un’irragionevole disparità in relazione a condotte connotate dal medesimo fine illecito[7]. D’altronde la stessa Convenzione P.I.F. identifica la frode come qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse di bilancio generale dell’Unione o di bilanci gestiti dall’Unione o per conto di essa.

In merito al requisito della GRAVITA’, gli interpreti hanno ritenuto di far riferimento al numero di violazione, alla qualità delle condotte e all’importo non versato che, secondo i parametri della Convenzione P.I.F. si aggira intorno ai 50.000 euro. Ovviamente il superamento di tale soglia non indica di per sé la gravità ma deve comunque essere corroborato dagli altri indici, come ad esempio la gravità del danno cagionato alla persona offesa, la natura, la specie ed i mezzi utilizzati, nonché le modalità dell’azione e l’elemento soggettivo.

Infine, passando all’ultimo dato, il NUMERO CONSIDEREVOLE DI CASI non è determinato sulla base di un dato statistico da accertare a livello nazionale o locale, ma si riferisce alle concrete fattispecie oggetto del singolo giudizio. Pertanto potrebbe verificarsi sia l’ipotesi in un cui un solo episodio di frode sia in grado di determinare la disapplicazione della normativa in tema di prescrizione che osta al soddisfacimento degli interessi dell’UE, sia l’ipotesi inversa, ossia quella in cui più casi non siano di per sé soli identificabili come espressione di “un numero considerevole”.

Chiusosi in questi termini il dibattito si apre un doppio scenario: 1) da un lato il legislatore (come già successo per il fatti relativi al G8) deve preoccuparsi di intervenire tempestivamente sull’istituto della prescrizione; 2) dall’altro il giudice deve valutare attentamente il capo d’imputazione, tenere conto dei riflessi sfavorevoli nei confronti dell’imputato ed analizzare la condotta da costui tenuta tenendo conto del seguente principio di diritto: “l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.


[1] Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

[2] Il punctum dolens, in realtà, era stato già affrontato, poco prima, dalla Corte di Strasburgo, nel noto caso Cestaro conclusosi con una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte EDU, in quell’occasione, ha condannato l’Italia anche perché, all’epoca dei fatti (2001) non aveva una legislazione adeguata a punire il reato di tortura (oggi previsto all’art. 613 bis c.p.).

[3] Sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco

[4] Punto 6 dell’ordinanza 24/2017

[5] Sentenza 14 ottobre 2004, nella causa C-36/02, Arcate Omega e automa GmbH contro Sindaco della Città Federale di Bonn.

[6] Qui il riferimento è al delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43/1973, estromesso dal campo di applicazione dell’art. 161, co. 2 c.p. in quanto rientrante nell’elenco di cui all’art. 51 co. 3bis c.p.p.

[7] Cass. Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 44584


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