Tarsu: l’onere probatorio per l’esenzione ricade sul contribuente
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Il fatto
Il Comune di Catania proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Palermo, sezione distaccata di Catania, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte di un contribuente per il pagamento della Tarsu relativa all’anno 2002, in relazione all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Catania e destinato a “rimessa di veicoli”- la Commissione accoglieva le istanze del privato, relative all’applicazione dell’esenzione al pagamento della tassa prevista dall’art. 62 co.2 co. 3 d.lgs 507/1993, secondo cui, « non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione», inoltre, «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta». Il ricorrente proponeva ricorso avverso tale sentenza.
La decisione
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Catania riteneva che i giudici della Commissione Tributaria avevano finito per affermare che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie ad autorimessa) ed in virtù del fallace assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani, senza che vi sia anche la necessità di dare la prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni, mentre la disciplina di legge richiede una previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti. Nella motivazione della sentenza la Commissione aveva, infatti, accolto le istanze del contribuente sulla base di una mera valutazione funzionale dell’immobile (ovvero autorimessa), senza valutare se il contribuente aveva fornito o meno la prova per ottenere l’esenzione alla tassazione.
Il motivo di ricorso veniva accolto dalla Cassazione. I giudici della Suprema Corte ribadivano il principio, ormai consolidato, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, commi 2 e 3, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Sulla base di tale presupposto, il ricorso veniva accolto e la causa veniva restituita al giudice di merito affinché analizzi la questione sulla base dei principi sopra esposti.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.