Tassa sui Rifiuti: la giusta tariffa applicabile alle attività di “Bed & Breakfast”

Tassa sui Rifiuti: la giusta tariffa applicabile alle attività di “Bed & Breakfast”

Legittima la specifica tariffa prevista per le attività di Bed & Breakfast ai fini dell’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti

“[…]lo svolgimento della attività di “bed & breakfast” in un immobile non ne modifica la destinazione d’uso, quindi sarebbe illegittima una tassa relativa ai bed & breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente.

Ciò è quanto statuito dalla Sezione V° della Corte di Cassazione con pronuncia  del  19 Agosto 2015, n. 16972, la quale sancisce specifici principi di diritto sul trattamento fiscale dei  cd. “B&B” ai fini della Tassa sui  Rifiuti Tarsu/Tia/Tares.

Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 2011, annullava l’avviso di classamento Tarsu dell’anno 2005, emesso dal Comune di Positano e a suo tempo notificato all’appellante, titolare di una struttura turistica cd. “Bed & Breakfast”. La CTR Campania riteneva illegittima la previsione di apposite aliquote applicabili alle attività di cd. “B&B”, ritenendo  invece applicabile la medesima  tariffa prevista per la civile abitazione. Ricorre in Cassazione il Comune di Positano.
La Sentenza

La Cassazione, chiamata a decidere su detto thema, in primo luogo afferma il principio di diritto secondo cui   “Il Comune può istituire, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili”, evidenziando contemporaneamente l’irrilevanza catastale degli stessi ai fini della Tassa smaltimento rifiuti.
Effettuata tale premessa la Corte, secondo quanto si evince dalla massima citata in precedenza,  prosegue affermando l’illegittima determinazione della Tassa de qua alle attività di B&B con le stesse modalità previste per le attività alberghiere esercitate professionalmente. Va da sé che una soluzione diversa rispetto a  quella ravvisata dalla Corte è in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento tributario, anche di matrice costituzionale (quali ad esempio quelli previsti dagli artt. 3 e 53 della Carta).

E’ di per sé evidente, pertanto, come siffatto orientamento della Corte appaia pienamente condivisibile poiché, per definizione,  i “B&B” svolgono attività ricettiva con modalità occasionali e/o saltuarie  generalmente avvalendosi dell’organizzazione familiare e senza, pertanto, avere carattere di professionalità; quest’ultimo, invece,elemento tipico delle attività ricettive poste in essere dagli Alberghi e dalle Strutture Turistiche in generale che , per  comune esperienza  hanno le caratteristiche  dell’imprenditorialità e della non occasionalità dell’attività medesima.

Tuttavia, il Giudice di Legittimità evidenzia anche come debba “ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale,  verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a “Bed & Breakfast”, poiché ciò che è rilevante ai fini della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti sono le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti dalla attività di “B&B”. In altre parole, poiché la tariffa prevista per le Strutture Alberghiere non può applicarsi alle Strutture “Bed & Breakfast”, appare legittima (nonché  ad onor del vero necessaria), la previsione da parte del Comune di riferimento di una specifica tariffa, rientrante nell’ ambito della destinazione a civile abitazione, applicabile alle Strutture Ricettive con formula “B&B”.

Inoltre, all’interno della stessa pronuncia la Corte prosegue affermando che : “ Essendo l’imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti deve ritenersi legittima la determinazione, assunta con la delibera commissariale citata, di prevedere una sottocategoria (C4) con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4) che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.” Ciò vuol dire che il procedimento di determinazione della   tariffa specifica dovrà tener conto della “natura ibrida” delle superfici poste a tassazione, in quanto le stesse sono adibite  contemporaneamente sia al normale uso abitativo, nonché alla specifica destinazione ricettiva ai soggetti terzi.

Considerazioni Conclusive
Come accennato in precedenza, le argomentazioni logico-giuridiche esposte dal Giudicante di Legittimità non possono non apparire pienamente condivisibili.

Nulla osta a estendere i principi affermati all’interno della pronuncia in esame anche alla Tari ( L. 147/2013 e in vigore dal 1° Gennaio 2014)

Tuttavia, con la citata pronuncia  la Corte si “limita” a dichiarare legittima la previsione di un’apposita tariffa per le attività di B&B, in luogo di quella prevista per la superfici adibite a civile abitazione, senza  nulla dire quale sia il corretto regime fiscale del “Bed & Breakfast” ove il regolamento comunale nulla preveda a tal proposito.

In assenza di una tariffa specifica, tuttavia, non appare temerario ritenere corretta l’applicazione della tariffa ordinaria prevista per le civili abitazioni anche alle attivita “Bed&Breakfast”.

Ciò alla luce di una duplice serie di considerazioni:

  1. La tariffa “differenziata”, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, sarebbe soltanto una species dell’ampio genus  della tariffa prevista per “civile abitazione”. In assenza della “differenziata”, quindi, si deve ( o per lo meno dovrebbe) far riferimento a quella prevista per la “civile abitazione”;

  2. Le superfici adibite ad attività di “Bed& Breakfast”, date le caratteristiche di sporadicità e non imprenditorialità di quest’ultima, ed essendo tradizionalmente un’attività a conduzione familiare, sono più facilmente assimilabili a quelle di aventi finalità di “civile abitazione” , piuttosto che a quelle delle strutture alberghiere professionali.

Dott. Giuseppe Savoca


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