Telecom condannata a risarcire i guasti alla linea telefonica anche se imputabili a terzi

Telecom condannata a risarcire i guasti alla linea telefonica anche se imputabili a terzi

Migliaia di utenti consumatori privati e professionisti potranno trarre finalmente un respiro di sollievo.

In breve i fatti. Nel 2012, dopo snervanti disservizi della rete telefonica, gli utenti di un quartiere di un paese del catanese, non riuscendo a trovare una soluzione bonaria con il Gestore della rete, adivano le vie legali.

Telecom adduceva detto guasto in particolare a sedicenti furti di cavi telefonici ad opera di ignoti, senza procedere ad attivarsi con la dovuta diligenza contrattuale, – peraltro, – dopo i copiosi solleciti degli utenti-consumatori, per ripristinare il servizio.

Così, attraverso un’associazione di tutela dei consumatori, gli utenti adivano il competente Giudice di Pace di Belpasso per il danno da mancato  utilizzo prolungato e ingiustificato della rete telefonica e internet per lavoro, per professione ecc.

Il danno esistenziale riguarda la lesione dei cc.dd. diritti di quarta generazione, quelli connessi direttamente e indirettamente anche all’utilizzo di internet,  ovvero per la lesione della dignità dei consumatori come ha affermato peraltro in altre occasioni la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in linea con l’orientamento europeo ed internazionale.

Anche all’utente consumatore privato infatti non può negarsi ragionevolmente un danno sia patrimoniale sia esistenziale procurato da un prolungato disservizio di certo non a lui imputabile, per il non utilizzo di un servizio che, in verità, gli spetterebbe in forza di un contratto con il Gestore.

Su questo trend il Giudice di Pace di Belpasso argomentava nella motivazione che configura inadempimento contrattuale a carico della società (1218 c.c.), gestore della rete telefonica, non ripristinare in tempi congrui il guasto della rete, peraltro, di sua esclusiva spettanza.

E non importa che il c.d. “guasto” non sia imputabile direttamente alla società che nei suoi scritti difensivi adduceva l’esclusione della responsabilità  in quanto il guasto, era frutto dell’opera di terzi, ovvero “sedicenti ladri di cavi”. Invero, ai sensi dell’art. 33 del contratto di servizio con i clienti la società medesima si riteneva parte lesa come i propri clienti in caso di eventi accidentali e imputabili a terzi.

La motivazione del giudice di Pace non fa una piega. Al contrario, la difesa di Telecom, che invocava la sussistenza di un’esimente, lascia qualche perplessità.

Per fare un esempio, si immagini il caso in cui la rete delle ferrovie lasci a piedi migliaia di pendolari per un tempo ragguardevole, adducendo poi il guasto al furto di cavi di rame da parte di terzi ed invocando la forza maggiore e il caso fortuito come esimente, essendo essa stessa parte lesa dal danno.

Orbene, è allora necessario ribadire il principio di diritto affermato dalla GDP di Belpasso, che è probabile farà da apripista ad altre sentenze sull’argomento, vale a dire che “non può considerarsi caso fortuito il presunto furto di cavi telefonici, né può essere giustificato il ritardo della posa dei nuovi cavi, quando i ritardi si protraggano oltre i tempi tecnici strettamente necessari, considerato che, come più volte riconosciuto dalla Giurisprudenza, il servizio telefonico rientra, ormai, fra i servizi essenziali del cittadino”.

Il giudice, pertanto, ha dato ragione ai consumatori e condannato Telecom Italia a risarcire le spese legali e i danni subiti agli utenti, somme che, in base alla durata del disservizio, vanno da 817 euro ad oltre 1600 euro.


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