Tentativo di violenza sessuale su adolescente: sì alle pene accessorie

Tentativo di violenza sessuale su adolescente: sì alle pene accessorie

La Corte di Cassazione con la sentenza del 20 novembre 2017 n. 52637, dispone che le pene accessorie di cui all’articolo 609-novies Codice Penale, si applicano anche al delitto tentato nonostante si tratti di una fattispecie autonoma.

Nel caso di specie, la vicenda verte sul tentativo di violenza sessuale perpetrato nei confronti di un adolescente. Pertanto, importante è sottolineare in maniera preliminare che in tal caso si parla di reato tentato e non di reato consumato. La Corte di Appello territoriale, data anche la richiesta avanzata dalla difesa di procedere tramite giudizio abbreviato, revoca la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici della durata di cinque anni e riduce la pena inflitta a soli due anni e due mesi di reclusione. Altresì, i giudici di secondo grado riducono ad un anno e sei mesi la misura di sicurezza personale in capo all’imputato nonché il pagamento dei danni alla parte civile a 6.000 euro.

In ragione della natura di fattispecie autonoma del delitto tentato, al quale pertanto non si applicano pene accessorie, né tanto meno le misure di sicurezza attribuibili, invece, solo in caso di reato consumato, la difesa propone, difronte ai giudici di legittimità, la completa eliminazione delle pene accessorie disposte dall’articolo 609-novies Codice Penale.

Orbene, la Cassazione ha ritenuto che nel caso di reati particolarmente sensibili, come appunto quelli di natura sessuale, in forza del rigore apprestato dal legislatore nella disciplina circa le sanzioni accessorie non trova ragione la non applicazione di queste per le ipotesi di tentativo di reato. Difatti, nel caso di reato tentato, sebbene soggiace ad una pena inferiore rispetto al reato compiuto, ad ogni modo si postula “l’applicazione delle pene accessorie ai fini della tutela contro reiterazioni di comportamenti di aggressione alla libertà personale di natura sessuale”.

Concludendo, i Supremi giudici hanno posto l’accento sulla circostanza per la quale è necessario tenere in considerazione la materia a cui la legge inerisce e, altresì, la ratio al fine di valutare se l’ipotesi di tentativo sia compresa o meno, benché il reato tentato costituisca una figura criminosa autonoma. Citando testualmente la sentenza: “pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso quando la legge si limita a fare riferimento all’ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece aver riguardo alla materia cui la legge si riferisce e alla sua ratio onde stabilire se sia compresa o no l’ipotesi del tentativo”.


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Gioia Fragiotta

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