Terreni abbandonati dalle acque fluviali: quale ne è la sorte?

Terreni abbandonati dalle acque fluviali: quale ne è la sorte?

Tale lavoro verte sullo studio della sorte dei terreni abbandonati da acque correnti, a seguito di fenomeni di inalveamento naturale o artificiale dei fiumi.

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 822 c.c., i fiumi fanno parte del demanio pubblico, ovvero di quei beni che sono funzionali alla soddisfazione di interessi pubblici e collettivi. In particolare, essi sono inclusi, ex art. 822, co 1, c.c., nel cosiddetto demanio necessario o naturale, i cui beni, per loro natura intrinseca, sono caratterizzati da godimento collettivo e sono, pertanto, funzionali agli interessi della collettività [1]

In generale, il demanio è soggetto ad un regime di incommerciabilità che, in ragione della tutela dei suddetti interessi collettivi – per loro natura superiori – ne determina l’inalienabilità e l’inusucapibilità.

Tale regime si contrappone a quello di beni che, pur appartenenti ad enti pubblici, non sono ricompresi tra i beni demaniali e che costituiscono nel loro complesso il patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni. I beni appartenenti a tale patrimonio, ove non avvinti da un vincolo di indisponibilità [2], possono formare oggetto di rapporti giuridici con i privati, secondo le comuni regole del diritto privato, salva la previsione di regole particolari.

Appartenendo i fiumi al demanio, anche l’alveo su cui scorrono si considera pubblico, intendendosi per alveo “la porzione cava di terreno che il fiume si è scavato naturalmente e su cui le acque scorrono fino al limite delle piene normali” [3].

Il legislatore, consapevole del fatto che i corsi d’acqua potrebbero, nel tempo, abbandonare la loro sede per effetto di cause naturali o artificiali, si è preoccupato di stabilire quale potesse essere la sorte di quei terreni abbandonati da acque correnti ex art. 942 c.c. nonché dell’alveo abbandonato, ex art. 946 c.c.

Secondo l’originario disegno codicistico, tali eventi, qualora determinati da fattori naturali, avrebbero determinato l’acquisto a titolo originario della proprietà del letto del fiume.

Tuttavia, a seguito della modifica del regime, attuata ad opera della legge n. 37/1994, oggi è esclusa la sdemanializzazione automatica dei terreni abbandonati dalle acque per fenomeni di inalveamento, siano essi naturali o artificiali. In ragione della novella, la giurisprudenza si è perciò dovuta necessariamente interrogare sulla sua portata ed è arrivata a sostenere che le norme della legge su indicata sono prive di efficacia retroattiva [4] e che quindi l’originario testo degli articoli codicistici da essa modificati (nella specie ed ai nostri fini gli artt. 942, 946 e 947 c.c.) è applicabile, ratione temporis, qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina [5].

Alla luce degli interventi giurisprudenziali in materia, quindi, qualora un ente territoriale rivendichi la proprietà di un alveo fluviale abbandonato e successivamente occupato da un privato, qualora il fiume abbia abbandonato la zona interessata in epoca antecedente alla entrata in vigore delle modifiche di cui alla L. n. 37/1994, sarà applicabile il regime previgente.

Rispetto a quest’ultima eventualità, per la giurisprudenza di legittimità la fattispecie ex art. 942 c.c., disciplinante le ipotesi di cosiddetta alluvione impropria [6] , si realizza a seguito dell’abbandono lento da parte del fiume di una parte di terreno facente parte dell’alveo, con ritiro di una riva ed incremento dell’altra.

A seguito del verificarsi di tali fenomeni, secondo l’interpretazione della vecchia normativa fornita dalla giurisprudenza, si realizza, ex art. 947 c.c., l’acquisto a titolo originario dei terreni abbandonati da parte dei proprietari dei fondi latistanti alle rive del corso d’acqua, purché “il corso d’acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea e non per opera dell’uomo” [7]; invece, “l’incremento di superficie della proprietà rivierasca è escluso se costituisca effetto, ancorché lecito, di attività antropica” [8].

Rispetto all’eventualità per cui i fenomeni di mutamento del letto del fiume derivino da attività umana, la giurisprudenza ha chiarito, nel vigore della vecchia formulazione dell’art. 947 c.c., che si determina la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato: la conseguenza di tale impostazione fa sì che, pur rimanendo esclusa l’accessione automatica dell’alveo del fiume al suolo dei proprietari rivieraschi con l’acquisto della proprietà a titolo originario, il medesimo alveo può costituire oggetto di rapporti giuridici e, in particolare, anche di usucapione da parte di coloro che lo avessero posseduto uti domini [9].

Alla luce dell’analisi svolta, qualora un privato cittadino si veda rivendicare da un ente pubblico la proprietà di un terreno abbandonato da acque fluviali, bisognerà compiere una serie di controlli: in primis, sarà necessario verificare se il letto del fiume sia deviato in periodo antecedente o successivo alla novella del 1994, al fine di individuare le norme, ratione temporis, applicabili; in secondo luogo, qualora sia applicabile la normativa di cui all’originaria formulazione del codice, sarà opportuno valutare se l’area sia stata abbandonata dal fiume  a seguito di fattori naturali, e quindi per forza spontanea – con conseguente possibilità di far valere un acquisto a titolo originario della proprietà, ovvero di influenze artificiali ed antropiche, con la conseguenza che bisognerà verificare se il proprietario del terreno rivierasco possa far valere una intervenuta usucapione; ancora, stante l’attuale regime, qualora non siano applicabili le norme antecedenti alla novella del 1994, in virtù dell’espresso divieto di sdemalializzazione, si dovrà appurare che il privato non potrà avanzare alcuna pretesa.

Ovviamente, tali controlli dovranno essere accertati sulla base di una perizia sullo stato dei luoghi, anche sulla base delle mappe catastali presenti presso gli archivi nazionali, che ben potrebbe disvelare i fatti e, di conseguenza, verificare in quale delle possibili opzioni potrebbe riversarsi.

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[1] Nella specie, insieme ai mari, alle spiagge, ai laghi ed in generale alle acque, i fiumi fanno parte del cosiddetto demanio idrico, il quale è assoggettato ad una regolamentazione speciale, integrativa delle norme del codice.

[2] Cfr.  artt. 826 e 828 c.c.

[3] Cfr. ex multis Cass., sent. n. 1688/1961.

[4] Cfr. Cass. S.U., sent. n. 11101/2002.

[5] Cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 2314/2008.

[6] Questa di distingue dalla cosiddetta alluvione propria, che consiste nell’incremento di fondi posti lungo le rive dei fiumi, con particelle di terra staccate da altri fondi, lentamente ed impercettibilmente dalla forza naturale delle acque. Tale fenomeno si distingue, ancora, da quello affine di cui all’art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso.

[7] Cfr. Cass., Sez. II, sent n. 2314/2008, ibibem.

[8] Cfr. Cass. S.U., sent. n. 4013/2016.

[9] Cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 2608/2007.


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Emanuela Spolverino

Praticante Avvocato Abilitato al patrocinio, presso il foro di Avellino. Laureata in Giurisprudenza nel settembre 2014 presso l'Università degli Studi di Salerno, ove è stato anche conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali nel settembre 2016. Attualmente impegnata a svolgere la professione forense; collabora con il Tribunale di Avellino, come tirocinante ex art. 73 L. 98/2013, presso la Sezione Lavoro e Previdenza.

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