Testamenti e badanti

Testamenti e badanti

Il testamento con cui il de cuius decide di disporre liberamente delle proprie sostanze viene considerato valido ed efficace nel momento in cui rispetta la quota di legittima, ossia la quota che la legge riserva ai soggetti cosiddetti legittimari (es. coniuge, figli, ascendenti ecc.), e nel momento in cui il de cuius è capace di intendere e volere e, conseguentemente, non si configura il reato di circonvenzione di incapace.

Tipologie di testamento. Al fine di offrire una migliore comprensione possibile, è opportuno effettuare una breve premessa su alcuni istituti e normative presenti nell’ordinamento italiano. Ognuno può liberamente disporre delle proprie sostanze nei limiti di quanto disposto dalla legge (artt. 536 e ss c.c.). Infatti, la quota che la legge riserva ai “legittimari” non si può ledere. Esistono diverse tipologie di testamento disciplinate dal codice civile: pubblico, segreto e olografo.

Quello pubblico (art. 603 c.c.) si effettua dinanzi a un notaio e alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara oralmente le sue intenzioni al notaio e quest’ultimo le trascrive in un documento alla presenza dei due testimoni scelti dal testatore. Questa è la forma di testamento che prevede un costo, ma è quella più sicura, poiché dà le garanzie di correttezza e pubblicazione del testamento stesso. Quindi è garantita l’autenticità della scrittura e della firma, prevenendo il rischio di future contestazioni. Il notaio deve analizzare sotto la propria responsabilità la capacità di intendere e volere del soggetto al momento delle dichiarazioni e può avvertire il testatore in casi di lesione della legittima e aiutarlo nell’evitare casi di invalidità.

Il testamento segreto (art. 604 c.c.), invece, viene redatto dal testatore e consegnato in busta chiusa al notaio, il quale provvede a sigillarlo, senza conoscerne il contenuto, conservarlo e pubblicarlo al momento della morte del testatore. La consegna avviene anche in questo caso alla presenza di due testimoni e il testatore dichiara che si tratta del suo testamento.

Infine, il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 603 c.c., è quello che non necessita dell’intervento del notaio e non ha un costo. La validità di questo testamento è data dalla scrittura a mano, dalla data e dalla firma e non sono necessarie altre formalità. Questo testamento viene scritto di proprio pugno dal testatore (dal greco holos, tutto, e grafè, scrittura), il quale appone la sua firma in calce e la data. È necessario rispettare scrupolosamente questi requisiti al fine di evitare cause di annullamento del testamento. Si può decidere di custodirlo personalmente o decidere di affidarlo a terzi, anche a un notaio.

Per i casi particolari di cittadini italiani all’estero o stranieri che si trovano in territorio italiano, è previsto il testamento internazionale, introdotto per la prima volta grazie alla Convenzione di Washington del 1973 che è stata ratificata in Italia con legge n. 387 del 1990. Questo testamento, che può essere scritto in qualsiasi lingua, risulta valido nei soli paesi che hanno aderito alla Convenzione stessa e deve rispettare le regole formali previste agli articoli 3 e 7 dell’articolato annesso alla Convenzione.

Il caso di specie. Premesse queste brevi considerazioni sulla normativa esistente, nel caso di specie un facoltoso anziano, capace di intendere e volere, effettuava un testamento pubblico dinanzi al notaio, nel rispetto della quota di legittima a seguito di un confronto con il notaio stesso. Nel testamento lasciava anche una cospicua somma di denaro alla badante, in segno di riconoscimento e il notaio, considerata l’età del testatore, chiedeva anche un certificato medico al fine di attestare la sua piena capacità di intendere e volere. I figli di questo anziano, non contenti dell’accaduto con riguardo alla badante, la denunciavano per circonvenzione di incapace e, sentendosi lesi nei propri diritti, impugnavano il testamento per incapacità di intendere e volere e per lesione della quota di legittima.

Considerazioni giuridiche. Per la configurazione del reato di circonvenzione di incapace non occorre che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, ma è sufficiente un’alterazione dello stato psichico che risulti idonea a porla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche. (Cassazione penale, sentenza n. 480/2024). Inoltre, non sono sufficienti delle semplici richieste rivolte alla vittima, ma è necessaria un’attività apprezzabile di persuasione per determinare la volontà del soggetto passivo. In altri termini la Corte di cassazione ritiene sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, una deficienza psichica tale da incidere sulle capacità critiche del soggetto, ma che non esclude la capacità di intendere e di volere del soggetto.

Soluzioni legali. In primis se la badante viene denunciata per circonvenzione di incapace, è libera di valutare la possibilità di effettuare una contro-denuncia per calunnia per falsa accusa e questa via può essere percorsa solo in casi in cui sussiste il dolo di chi ha denunciato inizialmente, cioè, ha denunciato con la precisa volontà di denunciare un innocente e vi è la sicura conoscenza dell’innocenza del soggetto denunciato.

In secondo luogo, occorre precisare che, se nel termine di 10 anni, il testamento viene impugnato per incapacità di intendere e volere o per lesione della legittima, si aprirà una causa testamentaria nella quale i legittimari dovranno dimostrare, mediante certificati medici, l’incapacità di intendere e volere del decuius al momento del testamento oppure si avrà la riduzione delle disposizioni testamentarie nei casi di lesioni effettive della quota di legittima. Qualora il testatore abbia fatto un testamento lesivo dei diritti dei legittimari, a seguito dell’eventuale azione di riduzione da parte dei legittimari, tutte le disposizioni testamentarie andranno ridotte in modo proporzionale, nella misura necessaria a soddisfare i diritti dei legittimari lesi. Se questo non dovesse risultare sufficiente al fine di reintegrare in toto la quota, si avrebbe la facoltà di chiedere altresì la revoca delle donazioni effettuate in vita. Nei casi di impugnazione del testamento per incapacità spetta a chi impugna il testamento fornire la prova dell’assoluta incapacità del testatore di autodeterminarsi e di comprendere le proprie azioni nel momento in cui redige il testamento. Infatti, ciascun soggetto si presume essere capace d’intendere e volere, salvo prova contraria.

Occorre quindi munirsi di un avvocato specializzato in materia che possa difendere, a seconda dei casi, i diritti degli eredi o i diritti della badante, e attendere i tempi della causa testamentaria e l’esito di quest’ultima al fine di comprendere cosa avrà diritto ad ottenere. La causa civile potrebbe concludersi con una sentenza del Tribunale che riconosce il diritto alla badante di incassare quello che le spetta in ragione dell’efficacia e della validità del testamento, oppure con la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie in modo proporzionale per consentire il soddisfacimento di tutti i legittimari lesi e in questo caso sarebbero tutti soddisfatti.

Sicuramente è un bene conoscere nello specifico le situazioni prima ancora di passare subito al giudizio. Un proverbio famoso sostiene che “prima di giudicare una persona occorre camminare tre lune nelle sue scarpe”.


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Cristina Barnea

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