Testamento biologico: profili giuridici, socio-politici ed etici
Testamento biologico: iter legislativo ed analisi giuridica.
È recente l’arrivo alla Camera della proposta di legge sul testamento biologico. Il testo “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha come primo firmatario la deputata Pd Donata Lenzi e si propone di regolamentare la questione del fine vita.
Le “Disposizioni anticipate di trattamento” (altresì dette Dat) costituiscono il cosiddetto testamento biologico di cui si discute spesso in codesto periodo, anche in seguito alla vicenda di Fabiano Antoniani, morto il 27 febbraio con una procedura di suicidio assistito in Svizzera. In Italia il dibattito sul diritto all’autodeterminazione, “fine vita” e testamento biologico si riapre ciclicamente.
A tal proposito, l’articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e nel 2001, su impulso del Consiglio europeo, l’Italia ha firmato (ma non ha ancora ratificato) la Convenzione di Oviedo del 1997, il primo trattato internazionale sulla bioetica che stabilisce che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. In Italia il vuoto legislativo sul tema è dovuto al fatto che il Parlamento non ha mai ratificato la Convenzione né vi ha adeguato l’ordinamento.
Sussistono, in relazione al fine vita, sei differenti proposte, che dovrebbero regolare il testamento biologico, depositate in Parlamento e sono parte di un disegno di legge intitolato “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. La legge dovrebbe, in sostanza, dare ai cittadini il diritto di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti in caso non si fosse più in grado di intendere e di volere.
La legge, pertanto, non riguarda dunque il suicidio assistito (come nel caso della vicenda di cronaca di Dj Fabo), né di eutanasia.
In particolare la regolamentazione del Dat è dettagliata nell’articolo 3. L’articolo 4 riguarda la pianificazione condivisa delle cure. L’articolo 2 dà disposizioni in caso di minori o incapaci ed è stato uno dei nodi principali di polemica in Commissione Affari sociali. Difatti per il Movimento 5 Stelle “è stato tolto il diritto del minore, o dell’incapace di intendere e di volere, alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione”. Giacomo Rocchi, magistrato consigliere di Corte di Cassazione, membro dell’associazione Giuristi per la Vita, intervistato da Intelligo News sostiene che “qualsiasi rifiuto di terapie per minori o incapaci è espresso da tutori, genitori o amministratori di sostegno. Queste persone possono essere fatte morire per decisione di altre persone”.
ART. 1 (Consenso informato)
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l’autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. L’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è da considerarsi tempo di cura.
Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.
ART. 2 (Minori e incapaci)
La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest’ultimo incarico preveda anche l’assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà.
Il consenso informato di cui all’articolo 1 è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
ART. 3 (Disposizioni anticipate di trattamento – “DAT”)
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.
Fermo restando quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 1, il medico è tenuto al pieno rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso in cui le DAT non indichino un fiduciario vengono sentiti i familiari.
Le DAT devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
ART. 4 (Pianificazione condivisa delle cure)
Nella relazione tra medico e paziente di cui all’articolo 1, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari, sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.
Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto indicato dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
Il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente
Per quanto riguarda tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.
ART. 5 (Norma transitoria)
Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.
Il concetto del “fine vita” e le correlate differenziazioni.
Pertanto, dopo aver svolto un’analisi di sintesi, è fondamentale distinguere i diversi casi che genericamente – ed anche spesso erroneamente – vengono accostati al concetto di “fine vita”.
Testamento biologico.
Sono le volontà in materia di cure mediche (anche nutrimento e idratazione) che un paziente, da cosciente, dichiara immaginando di trovarsi in una condizione in cui gli è preclusa la possibilità di scelta. Se applicate queste disposizioni porterebbero portare al distacco di un paziente dalle macchine e quindi alla morte. Si tratta di una procedure che viene anche definita “eutanasia passiva”.
Suicidio assistito.
È la possibilità per un paziente malato, dopo un colloquio e una prescrizione medica, di accedere a un trattamento (solitamente un farmaco) che metta fine alla propria vita. È quanto avvenuto a dj Fabo in Svizzera. Il paziente che accede a questa pratica è cosciente (perché deve assumere o attivare personalmente la procedura) e non necessariamente si trova in fin di vita.
Eutanasia.
È l’interruzione della vita di un paziente provocata da un intervento da parte di un medico (solitamente mediante la somministrazione di un farmaco), per questo motivo si parla di “eutanasia attiva”. A seconda della legislazione può avere confini e protocolli differenti.
Testamento biologico, il fronte del no.
Da mesi si consuma uno scontro tra lo schieramento trasversale di deputati cattolici (da Forza Italia a Lega Nord, Udc e Area popolare) e il fronte dei promotori: Pd, M5S e Sinistra Italiana. Al momento del voto in Commissione, i parlamentari contrari hanno lasciato i lavori in segno di protesta e ora che l’argomento è arrivato a Montecitorio invitano i promotori a «non soffocare il dibattito in Aula per stringere i tempi della discussione». A guidare il fronte dei contrari Forza Italia e Lega Nord. Per Renato Brunetta (Forza Italia) ci sono «due valori in conflitto, le libertà costituzionalmente tutelate e la sacralità della vita». Massimiliano Federiga (Lega) si sofferma sul ruolo del medico: «Non può essere obbligato a interrompere le terapie». Ma c’è anche chi si spinge oltre come Alessandro Pagano (Lega Nord) che parla di «un ddl che legalizza l’eutanasia per omissione» con «l’unico obiettivo di agitare una bandiera ideologica».
La maggioranza divisa.
Dopo il via libera in Commissione, il Pd attraverso Titti Di Salvo aveva parlato di «diritti inseguiti per tanti anni che finalmente arrivano e restituiscono dignità a tante persone» e ora si ritrova impegnato nel difficile compito di mediazione all’interno della maggioranza soprattutto nei confronti della componente di Area Popolare-Ncd. Per Ettore Rosato (Pd) «è una legge equilibrata che tiene conto dei diritti del malato e tutela il personale sanitario» ma «siamo pronti a discutere mini-aggiustamenti». Maurizio Lupi (Ncd) sottolinea che «il medico non può essere un mero esecutore della volontà altrui» mentre la presidente dei senatori Laura Bianconi inviata il Pd a «evitare forzature e fughe in avanti su provvedimenti delicati che rischierebbero solo di produrre tensioni sulla maggioranza». La sponda più importante del Pd è rappresentata dal M5S. Vincenzo Caso riassume la posizione dei grillini e promette che il gruppo è pronto a «votare il testo in modo convinto se non ci saranno modifiche» mettendo in guardia «da compromessi al ribasso».
Criticità.
Il ruolo del medico.
Con il passaggio in Commissione il testo ha subito delle modifiche, ma il ruolo del medico resta una delle questioni più dibattute. Il comma 7 dell’ articolo 1 recita che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente» ma al tempo stesso «il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali». Questa contraddizione è uno dei temi sollevati da chi vorrebbe dare più libertà ai pazienti ma anche da chi vede minacciata l’autonomia dei medici. Dubbi che emergono anche leggendo il comma 8: «Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente». Il rapporto medico-paziente è stato oggetto anche di un intervento dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che si è detta favorevole a «una legge in grado di normare una materia tanto complessa» ma a due condizioni: «che si vada nella stessa direzione del codice deontologico e che si rispetti l’autonomia del medico, quale garante dell’autodeterminazione della persona assistita».
Le modalità del consenso.
Un altro tema molto controverso è il cosiddetto consenso informato e cioè la procedura attraverso cui il paziente avrà la possibilità di dichiarare le proprie intenzioni. Le modalità sono regolate dal primo articolo della legge e si basano sul concetto che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito» senza il consenso della persona interessata. Le intenzioni vanno presentate in forma scritta e possono essere revocate in qualunque momento ma «il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico» e saranno sempre assicurati «il coinvolgimento del medico e le cure palliative».
Qui i sostenitori denunciano una limitazione alla libertà dei pazienti e chiedono di dare più responsabilità al fiduciario mentre gli oppositori sostengono che la definizione porti a istituire una forma di eutanasia mascherata.
La figura del fiduciario.
Terzo elemento oggetto di dibattito è la figura del fiduciario. Istituita dall’articolo 3 (comma 1) è una figura scelta dal paziente «che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Ma anche qui non mancano le criticità come quelle previste al comma 4 dove si legge: «Il medico è tenuto al rispetto delle “Dat” le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione».
La sedazione palliativa profonda continua.
Nel disegno di legge sul testamento biologico non è presente un riferimento alla “sedazione palliativa profonda e continua”, una tecnica utilizza recentemente anche in un malato terminale nel Trevisano che consente al paziente di entrare in un sonno profondo e arrivare alla morte senza sofferenza. L’associazione Luca Coscioni ha raccolto un testo firmato da oltre 150 dottori, la “Carta dei medici per il testamento biologico”, per chiedere che questa tecnica venga inserita nel testo della legge.
L’intervento di Marco Cappato a favore dell’iter di approvazione della legge sul testamento biologico.
Proprio l’Associazione Luca Coscioni da tempo invoca l’approvazione della legge sul testamento biologico e nel giorno dell’approdo in Aula ha organizzato un presidio davanti a Montecitorio per ribadire l’urgenza. Il tesoriere Marco Cappato (indagato per aver accompagnato a morire dj Fabo) rivolgendosi alle forze politiche ha spiegato: «Se prevale la convinzione dei singoli parlamentari con l’opinione pubblica sempre più favorevole, questa legge passa. Se invece a dominare è la logica dei partiti, delle coalizioni e delle alleanze allora non passerà mai» spiega precisando che «ogni giorno che si perde aumenta il rischio di non arrivare alla fine dell’iter legislativo».
La situazione all’estero.
L’Italia è uno dei pochi Paesi europei a non essere ancora dotata di una legge sul testamento biologico. Quando si pensa al “fine vita” viene subito in mente la Svizzera, ma il paese transalpino non è l’unico a vantare una regolamentazione in merito. In Inghilterra e Galles i diritti dei pazienti sono regolati dal “Mental Capacity Act” che risale al 2005. In Germania la legge prevede la figura del fiduciario, anche Spagna, Portogallo, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca e i Paesi scandinavi hanno una legislazione in vigore. Poi ci sono Olanda, Belgio e Lussemburgo dove, con alcune specificità, la legge consente anche il ricorso all’eutanasia. Fuori dall’Europa esistono leggi sul testamento biologico in molti degli Stati Uniti, in Canada e in Australia dove la dichiarazione anticipata di trattamento è regolata da due leggi che risalgono al 1998 e 2000.
Aspetti terminologici, fisiologici ed etici. Testimonianze.
La conferenza stampa sull’eutanasia organizzata da ProVita onlus, che si è tenuta stamane alla Camera dei Deputati, non può aver lasciato indifferenti le persone che vi hanno assistito.
Il disegno di legge che è stato discusso in Commissione XII, Affari Sociali, invero, non contiene mai la parola “eutanasia”. Esso però introduce le “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” (o DAT) con le quali – come ha spiegato il presidente di ProVita onlus Toni Brandi – il paziente può obbligare il medico a sospendere qualsiasi trattamento sanitario gli stia somministrando. Quindi il dottore diventa mero esecutore della volontà dell’assistito, anche quando questi “disponga” (perché le “dichiarazioni” del titolo, nel corpo della legge, diventano “disposizioni”) di sospendergli nutrimento e idratazione. Né può sollevare obiezione di coscienza: sarà costretto a uccidere per omissione. Potremo, così, fare la fine Eluana Englaro, morta di fame e di sete perché una volta aveva detto, molto tempo prima, che non avrebbe voluto vivere inchiodata su una sedia a rotelle.
È intervenuta anche l’on. Eugenia Roccella, la quale va ricordata proprio a proposito di Eluana per aver fatto tutto il possibile per salvarle la vita, quando era sottosegretario alla sanità. Roccella ha parlato dello stato della discussione in Commissione dove lei, con Paola Binetti, Raffaele Calabrò, Benedetto Fucci, Gian Luigi Gigli, Domenico Menorello, Alessandro Pagano e Antonio Palmieri, stanno combattendo strenuamente per la vita contro una compagine compatta formata da PD, M5S e SEL. Questi fanno di tutto per evitare il dibattito, saltando l’esame degli emendamenti e convocando assurde sessioni di lavoro notturne.
A tal punto, è essenziale anche comprendere coloro che hanno dato la loro testimonianza contro l’eutanasia e a favore dell’indisponibilità della vita, che è sempre degna di essere vissuta.
Sylvie Menard, ricercatrice oncologica ed ex allieva del prof. Veronesi, era favorevole all’eutanasia. Da quando ha scoperto di avere un cancro inguaribile al midollo osseo, ha cambiato completamente la sua prospettiva sulla vita e sulla morte: vuole vivere fino in fondo ed è divenuta una ferma oppositrice dell’eutanasia e del testamento biologico. Ha sottolineato convinta che non si può conoscere la propria reazione di fronte a una malattia, e che è profondamente sbagliato assumere come vincolanti le “DAT” rilasciate tempo prima. Anche durante la malattia si alternano momenti di disperazione e depressione a momenti sereni e perfino gioiosi. Questi sarebbero preclusi al malato che fosse stato accontentato, quando nei momenti bui chiedeva di morire.
Roberto Panella si è risvegliato dal coma dopo un incidente, ha raccontato quanto avesse lottato per la sopravvivenza e ha ribadito la dignità della sua vita, anche in quella situazione dolorosa. Tra l’altro, quando lo ritenevano totalmente incosciente, lui sentiva i medici discutere sul se lasciarlo morire.
Una testimonianza analoga è stata portata da Pietro Crisafulli, che in un film, “La voce negli occhi”, ha raccontato la vicenda di suo fratello Salvatore, il quale si è risvegliato dal coma – e anche lui sentiva tutto quello che gli accadeva intorno – nonostante i medici l’avessero dato per spacciato, destinato a vivere da “vegetale”.
Max Tresoldi si è svegliato dallo stato vegetativo dopo dieci anni in cui i genitori l’hanno circondato di cure e hanno sempre parlato con lui, anche se molti medici continuavano a ripetere che “era inutile”. Prima del suo incidente, Max aveva detto che non avrebbe mai voluto vivere in uno stato simile (ma, del resto, chi direbbe di volerlo?) Da quando a Max è toccata questa disgrazia, egli dimostra sempre una grande voglia di vivere e una profonda felicità.
Max, Roberto, Pietro hanno dimostrato la dignità di ogni vita, il coraggio nascosto nelle persone comuni davanti alla malattia, e il fatto che convenga sempre vivere fino in fondo: per questo hanno sottoscritto la petizione di ProVita contro le DAT.
Alla Camera, il fattore umano sembra aver prevalso sull’evento politico; ponendo l’attenzione su campi che attengono alla sfera più intima dei consociati, ai sentimenti, ai valori morali. Campi dai quali lo Stato con le sue leggi dovrebbe tenersi a rispettosa distanza – a meno che lo Stato stesso non sia preda del delirio d’onnipotenza gius-positivista proprio dello stato “etico”, cioè di un regime totalitario.
Al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie. E’ quanto ha stabilito l’Aula della Camera, approvando un emendamento della commissione Affari sociali che sopprime il comma 6 dell’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico.
Successivamente la Camera ha dato il via libera all’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico. L’articolo rappresenta uno dei capisaldi dell’intero provvedimento e disciplina il consenso informato. Ma, soprattutto, grazie anche alle modifiche apportare durante l’esame in Aula, prevede che il paziente può rifiutare anche l’idratazione e la nutrizione artificiali. Esonera il medico da ogni responsabilità derivante dalla scelta del paziente di non sottoporsi a terapie, ma gli riconosce la possibilità di essere obiettore di coscienza e, quindi, di rifiutarsi ad esempio di staccare la spina. L’articolo è stato approvato a larga maggioranza: 326 i voti favorevoli. Hanno votato contro Forza Italia e Alternativa Popolare, a favore il Pd, M5s e Mdp.
È utile ribadire che l’articolo 1, innanzitutto, fissa i principi base della legge sul testamento biologico e dispone che la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione. Il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni.
L’applicabilità estesa alle cliniche cattoliche.
Le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”: l’aula della Camera ha respinto a scrutinio segreto l’emendamento di cui era primo firmatario Gian Luigi Gigli che mirava ad evitare penalizzazioni “nei rapporti che legano”.
Il medico si può rifiutare di “staccare la spina”, “fino a che non arrivi un collega a sostituirlo”.
Il medico, oltre a non essere responsabile delle conseguenze che derivano dal rifiuto del paziente a essere sottoposto a terapie, può rifiutarsi di “staccare la spina”. E’ quanto prevede un emendamento della commissione Affari sociali, che modifica il comma 7 dell’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico.
Di fatto, con l’approvazione dell’emendamento, si riconosce al medico di non avere obblighi professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita.
Il che, tradotto, significa che viene riconosciuta al medico l’obiezione di coscienza, ma in modo non diretto, come invece ad esempio prevede la legge sull’interruzione di gravidanza, la legge 194.
Proprio la formulazione del testo dell’emendamento e la spiegazione che ne è stata data in Aula dalla relatrice di maggioranza, Donata Lenzi (Pd), hanno convinto anche alcune forze di area cattolica, contrarie alla legge, a votare a favore, come Alternativa popolare e Forza Italia. Di contro, l’emendamento non ha trovato il favore dei 5 Stelle e di Mdp. I voti favorevoli sono 281, i contrari 120. Il medico – recita l’emendamento approvato – è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”.
La relatrice Donata Lenzi (Pd) ne ha spiegato la ratio, ammettendo che l’emendamento era stato uno dei più discussi e sulla quale la commissione non era riuscita a trovare un punto di incontro. “Staccare’ un paziente da una macchina – ha detto – richiede al medico un comportamento attivo, qualcosa che va oltre l’astensione”.
“Con questa norma, se il medico ritiene che una certa decisione vada contro le sue convinzioni, allora il medico può dire ‘mi astengo’ e, come stabilisce il codice deontologico, deve continuare a farsi carico delle cure del paziente, fino a che non arrivi un collega a sostituirlo. Non possiamo puntare il fucile alla tempia del medico e imporgli di staccare il paziente dalla macchina”.
“Non è neanche vero – ha continuato Lenzi – che la struttura sanitaria non sia obbligata a dare seguito alle volontà del paziente, perché il comma 10 dell’articolo 1 dice chiaramente che le strutture devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla legge, le strutture sono chiamate a trovare una ‘risposta attiva'”, affinché la volontà del paziente sia rispettata.
“Quello che noi non abbiamo voluto fare è una scelta esplicita che preveda un meccanismo analogo a quello della legge 194, con gente che prima ancora di trovarsi davanti al caso concreto anticipa già quello che farà, elenchi di persone disponibili o non disponibili, perché quel sistema ha mostrato di avere grandi limiti e che quindi non voglio si riproduca. In questo campo più di tutti gli altri, ogni scelta del medico e del paziente, rappresentano, hanno una loro storia”, ha concluso Lenzi[1].
[1] Per approfondire:
http://www.ilfoglio.it/politica/2017/03/01/news/cosa-dice-la-legge-sul-testamento-biologico-che-va-in-aula-il-13-marzo-123091/;
http://www.lastampa.it/2017/03/13/italia/politica/la-legge-sul-testamento-biologico-alla-camera-che-cosa-prevede-e-perch-continua-a-dividere-3EeuEquBIpS5809vw23uWP/amphtml/pagina.amp.html;
http://www.tempi.it/eutanasia-e-dat-provita-dalla-parte-dei-malati;
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/amp/ContentItem-4c5f8a94-413a-47c6-9be1-a3e948fd1d17.html.
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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992).
Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale.
Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica.
Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario.
Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” .
Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense.
Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università.
Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense.
Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.
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