Testamento pubblico, unica forma accessibile a tutti
Gli atti mortis causa producono effetto solo quando si materializza la fine dell’esistenza terrena del disponente. Tra questi spicca il testamento, un negozio formale che può essere ordinario, speciale o internazionale.
La definizione la troviamo nel disposto dell’art. 587 del c.c. che recita “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.”
L’art. 591 del c.c. ci dice, invece, chi può disporre per testamento. Chi non è dichiarato incapace dalla legge; non può disporre chi non ha compito la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente e coloro i quali, seppur non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nella fattispecie, focalizziamo l’attenzione sul testamento pubblico il cui riferimento normativo è contenuto nell’art.603 del c.c. Il testamento pubblico deve seguire determinate formalità; partiamo dal fatto che il testamento pubblico è ricevuto dal notaio e da due testimoni che diventano quattro nel caso in cui il testatore sia incapace anche di leggere.
Il disponente dichiara la sua volontà al notaio che deve sostanzialmente redigere per iscritto, o meglio tradurre la volontà del testatore con un linguaggio giuridico. La redazione per iscritto può essere contestuale o postuma e i testimoni non è necessario che siano presenti quando il disponente manifesta la volontà, ma quando il notaio produce lettura della volontà espressa. Il testamento è da ritenersi nullo se manca la riduzione scritta da parte del notaio della volontà del testatore.
Il documento che contiene la volontà del disponente, deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; nel caso in cui il testatore non può sottoscrivere, o può farlo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
In questo tipo di testamento la figura del notaio è fondamentale perché è l’unico deputato a ricevere il documento. Invece, nel caso in cui un cittadino italiano si trovi all’estero ed intende optare per tale tipo di testamento, deve rivolgersi al capo dell’ufficio consolare che detiene le funzioni notarili.
Il testamento pubblico, equiparato ad un vero e proprio atto pubblico (art. 2699 c.c.), viene conservato dal notaio nel fascicolo e repertorio degli atti di ultima volontà e all’apertura della successione in forza del verbale redatto dal notaio passa al repertorio degli atti notarili.
Il verbale, che è atto inter vivos, viene affiancato dal testamento pubblico e dall’estratto di morte del de cuius. Due le caratteristiche che rendono unico e accessibile a tutti questo tipo di testamento: anche se ormai non capita spesso, è una forma di atto esperibile anche dalle persone che non sanno leggere o scrivere e non è coperto totalmente dalla segretezza assoluta perché, comunque la manifestazione di volontà del testatore viene resa ovviamente al notaio e ai testimoni.
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Virgilio Minniti
Laureato in Giurisprudenza presso Unisa, ha espletato la pratica forense e quella notarile. Attestato Amministratore di condominio. Iscritto all'Albo dei giornalisti - elenco pubblicisti
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