Esame avvocato 2015, Brescia: ricorso vinto per mancanza di un professore universitario in Commissione
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 ottobre 2016, n. 1317
a cura di Giacomo Romano
Nel caso in esame, il ricorrente lamentava l’illegittimità della propria mancata ammissione a sostenere la prova orale al fine di ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato (Sessione 2015).
A tal proposito, venivano proposte varie articolate censure tra cui la violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto gli elaborati sarebbero stati corretti da una sottocommissione non legittimamente composta, in quanto priva della componente accademica.
Il Tribunale ha accolto tale censura e, conseguentemente, ha disposto la rinnovazione della correzione delle prove scritte del ricorrente nel rispetto del principio dell’anonimato.
Invero, come già affermato nella sentenza del T.A.R. Milano, n. 1733 del 26 settembre 2016, “La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, relativa alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti della commissioni e delle sottocommissioni, secondo cui «…I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo…», su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fra loro fungibili (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155).”.
L’art. 47 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, deve, peraltro, ritenersi norma immediatamente applicabile, dal momento che l’art. 49 – contenente la disciplina transitoria – stabilisce che si effettuano secondo le norme previgenti «le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame…». Tale disposizione, derogatoria del principio generale di applicabilità della normativa vigente, deve, per ciò solo, ritenersi insuscettibile di un’interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che, come previsto dalla novella, agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense la Commissione giudicatrice deve garantire la presenza di almeno un componente appartenente a ciascuna delle tre categorie previste dalla legge (avvocati, magistrati e professori universitari).
Al momento della correzione dell’elaborato del ricorrente, invece, tale regola non veniva rispettata, in quanto il professore universitario veniva sostituito da un avvocato.
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avv. Giacomo Romano
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Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.