Ammortamento alla francese: nessun anatocismo e/o capitalizzazione trimestrale
Il dibattito vertente sulla eventuale configurabilità dell’anatocismo nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” è ad oggi un argomento pleonastico, giacché la giurisprudenza di merito ha compiutamente preso una salda e consolidata posizione sul punto: nel piano di ammortamento di cui si discute non è configurabile alcun fenomeno di anatocismo e/o di capitalizzazione trimestrale!
Occorre, tuttavia, partire dall’inizio al fine di comprendere come si è giunti a tale sicuro approdo giurisprudenziale.
È oramai un dato pacificamente acquisito dai Giudici di merito che nel c.d. “ammortamento alla francese” le rate sono predeterminate di entità costante in quanto composte da una quota di capitale via via crescente ed una quota di interessi progressivamente decrescente, in ragione proprio del sempre minore ammontare di capitale residuo su cui sono calcolati.
Appare appena il caso di evidenziare come tale metodo realizzi un significativo interesse anche del mutuatario che, per tale via, sa di dover corrispondere, periodicamente, uno stesso identico ammontare per tutta la durata del finanziamento.
La costanza della rata (nel suo complessivo ammontare) inoltre allevia il mutuatario dal dover corrispondere, proprio all’inizio dell’ammortamento, rate molto più onerose, quali quelle calcolate con il metodo “italiano” nel quale è stabile la quota di capitale in ammortamento e varia, decrescendo, quella degli interessi, ragguagliata al capitale residuo.
Anatocismo E Ammortamento Di Mutui “Alla Francese” in Capitalizzazione Semplice Copertina flessibile – 24 mag 2016
In poche parole, il piano di ammortamento alla francese risulta essere l’unico che permette di suddividere uniformemente i pagamenti nel tempo, in coerenza con i principi di una sana ed attenta gestione tenuta dai consumatori e dal buon padre di famiglia.
Il Codice Civile all’art. 1283 stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”; quindi la legge di capitalizzazione composta definisce l’indifferenza finanziaria tra un importo unitario disponibile all’epoca t a seguito di un’unica operazione o a seguito di n operazioni di disinvestimento e successivo reinvestimento (cfr. Bortot P., Magnani U., Olivieri G., Torrigiani M, Matematica Finanziaria, Monduzzo Editore, 1993, Pagg. 30-31).
Come si può osservare, la definizione di anatocismo fornita dal Codice Civile, e vietata dallo stesso nei termini dell’art. 1283 c.c., fa riferimento unicamente alla produzione di interessi su altri interessi.
A scanso di equivoci, questo non avviene in un piano di ammortamento alla francese.
Dunque si riscontra preliminarmente che nell’art. 1283 c.c. non è fatto nessun riferimento esplicito a forme di capitalizzazione semplice o composta, ma unicamente al calcolo di interessi su altri interessi.
Ma nei mutui (sia con ammortamento alla francese sia con altra tipologia standard di ammortamento) quanto ex adverso denunciato non si verifica.
Infatti nel periodo successivo ad ogni loro periodica scadenza, gli interessi non maturano sul montante costituito dalla somma di capitale ed interessi, bensì maturano sul solo capitale residuo (quindi al netto di capitale già rimborsato e dei precedenti interessi liquidati), ovvero il capitale del periodo precedente meno la quota capitale inclusa nella rata.
In conseguenza di ciò nei piani di ammortamento “francese” nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente e quindi non sussiste nessun anatocismo ai sensi dell’art. 1283 c.c., e non vi è parimenti alcuna violazione di tale norma.
La giurisprudenza di merito, come preannunciato in apertura, ha rapidamente colto la veridicità della tesi ora esposta.
Ed infatti, esaurita l’onda suggestiva suscitata da isolate sentenze (Trib. Larino – Sezione di Termoli, del 3 maggio 2012 e Trib. Bari – Sezione di Rutigliano, del 29 ottobre 2008, ex adverso richiamata), che hanno dato la stura ad una ponderosa mole di giudizi con i quali è stata riproposta la ingannevole teoria, risulta oramai fatta definitiva chiarezza sulla erroneità dell’impostazione secondo cui nel sistema di ammortamento “francese” sarebbe insito un occulto meccanismo di capitalizzazione di interessi.
Giova peraltro evidenziare come, contemporaneamente a tali due sentenze, già altri Tribunali confutavano la tesi, escludendo pertanto una intrinseca ed “occulta” idoneità del sistema “francese” a generare anatocismo, attraverso diverse pronunce, tra cui, si segnalano quelle del Tribunale di Arezzo in data 24 novembre 2011, del Tribunale di Padova in data 23 febbraio 2009 e del Tribunale di Benevento in data 19 novembre 2012.
Ad un ulteriore e più recente vaglio del tema – evidentemente generato dall’afflusso presso il Giudice di merito del massiccio contenzioso in materia -, il rifiuto della tesi dell’ idoneità del sistema “francese” a generare anatocismo è risultato vieppiù confermato dalle ulteriori pronunce del Tribunale di Siena in data 17 luglio 2014, del Tribunale di Mantova in data 11 marzo 2014, del Tribunale di Milano in data 5 maggio 2014, del Tribunale di Pescara in data 10 aprile 2014 e del Tribunale di Modena in data 11 novembre 2014.
Ancora più recentemente, si sono espressi nel medesimo senso: il Tribunale di Treviso in data 12 gennaio 2015, il Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2015, il Tribunale di Trani in data 17 febbraio 2015, ed il Tribunale di Taranto in data 26 gennaio 2015, il Tribunale Venezia in data 27 novembre 2014; il Tribunale di Pescara in data 19 dicembre 2014; il Tribunale di Catania in data 14 maggio 2015 ed ancora il Tribunale di Milano in data 16 luglio 2015).
Da ultimo, deve essere segnalato che, alla stregua del seguente rilievo: “Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”, anche per tale tipo di contestazione (otre che per quella del “cumulo”), il Giudice di merito ha ritenuto doversi fare luogo alla sanzione di cui all’art. 96 c.p.c.: “Domandare l’accertamento dell’anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex art. 96 cpc” (Trib. Verona, 24 marzo 2015).
Nel tipo di ammortamento in esame, inoltre, non sono prospettabili neppure eventuali contestazioni di presunta indeterminatezza del tasso, in ragione di tale metodo di calcolo dell’ammortamento de quo.
Ancora il Giudice di merito ha già rigettato una tale prospettazione rilevando come: “Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l’art. 1283 cc..
Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” – sempre che nel contratto le parti abbiano chiaramente precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per determinare in modo certo l’entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire –, non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell’art. 1284, c. 3 cc.” (Trib. Lecce 16 settembre 2014 e Trib. Modena, 11 novembre 2014).
La risalente pronuncia del Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con la sentenza depositata in data 12 gennaio 2016, prosegue su tale onda: “In relazione al piano di ammortamento con metodo di calcolo cd. “alla francese”, nessun effetto anatocistico illegittimo viene a prodursi nel rapporto mutuatario – banca, in quanto il metodo di calcolo utilizzato, ossia dell’interesse composto, va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.
Invero, il piano di ammortamento alla francese prevede il pagamento di rate periodiche determinate utilizzando la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.”.
E, Tribunale di Larino, del 18 gennaio 2016: “Il piano di ammortamento alla francese non comporta un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario comportando invece che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.”.
E, a chiusura, le recentissime pronunce del Tribunale di Lecce in data 20 luglio 2016 e del Tribunale di Sulmona, con l’ordinanza del 06 luglio 2016.
La prima pronuncia ora richiamata interviene a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale era parte una società finanziaria. Nel caso di specie, l’attore opponente aveva eccepito l’applicazione di un piano di ammortamento alla francese, con conseguente asserita configurabilità di un’ipotesi di anatocismo.
Il Giudice, tuttavia, esaminata la questione sottoposta alla sua attenzione ha precisato che “in termini generali è possibile affermare che il piano di ammortamento calcolato c.d. alla francese, pur essendo più oneroso, utilizza una formula di capitalizzazione composta che non ha, però, alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo”.
Ragion per cui, “deve escludersi che nell’ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere, e si avrebbe interesse composto, soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale”.
Il Tribunale di Sulmona, invece, con l’ordinanza del 06 luglio 2016, nell’ambito di una procedura di opposizione all’esecuzione immobiliare, a conferma di quanto sopra esposto, statuisce: “Nel contratto di mutuo, il piano di ammortamento rateale cd. “alla francese” non comporta un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario, prevedendo una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L’importo della rata costante dell’ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale metodo, pertanto, non implica una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.”.
Le pronunce in commento costituiscono dunque la prova di come l’insegnamento dogmatico della giurisprudenza intervenuta in materia sia diventato ormai un punto di riferimento assoluto, anche per la risoluzione delle contestazioni sollevate con riferimento ai piani di ammortamento impiegati nei contratti di prestito al consumo.
Dr. Antonello Amari
Pr. Avvocato dell’Ordine di Roma
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Antonello Amari
Praticante Avvocato at Studio Legale
Pr. Avvocato dell'Ordine di Roma, attualmente collaboratore presso lo studio legale Tommaso Spinelli Giordano & Associati, sito in Roma;
Amministratore di Condominio, nonché socio della associazione A.IM.A. - Amministratori Immobiliari Associati, Associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico (ex L.4/13);
Mediatore Civile e Commerciale;
Collaboratore delle seguenti riviste: "Giurimetrica", edita da Alma Iura s.r.l.; rivista online "Exparte Creditoris"; rivista online "Il caso.it".
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