Ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso e di s.c.i.a.
Artt. 3 e 5, L. 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 agosto 2015, n. 187)
Tra le novità di diretta ed immediata applicazione previste dalla legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione quella prevista dall’art. 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la modifica della L. 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle ipotesi di silenzio assenso che il nuovo art. 17-bis introduce anche tra le articolazioni dello stesso apparato statale e locale, estendendolo finanche ai gestori di beni e servizi pubblici, nei casi sia necessario acquisirne i pareri o nulla osta per adottare il provvedimento finale, cui si aggiunge quella dell’art. 5 che demanda all’Esecutivo la ricognizione e l’ampliamento delle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività. Istituti, entrambi, destinati ad alleggerire il peso burocratico e, al contempo, a rimuovere gli ostacoli all’esercizio delle attività private, posticipando l’ingresso del potere funzionale dalla fase conferimento del diritto a quella di verifica del suo corretto esercizio.
SCIA, silenzio assenso e conferenza di servizi. La nuova disciplina dopo la legge n. 124/2015.
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