Anatocismo bancario vietato dal 1° gennaio 2014
Tribunale di Roma, 20 ottobre 2015
a cura di Giacomo Romano
Veniva chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare illegittimo il comportamento della Banca Nazionale del Lavoro nel continuare ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di ritenere inefficaci, vessatorie e nulle le clausole contrattuali implicanti ancora la capitalizzazione degli interessi passivi in violazione dell’art. 120 TUB (nuovo testo).
Per il Tribunale di Roma il ricorso è fondato.
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Sul punto deve premettersi che non risultando ancora ufficialmente adottata la delibera del CICR, gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. Non vi è, dunque, alcun impedimento né al calcolo degli interessi né alla loro separata annotazione in conto, vigendo al contrario la massima libertà in proposito (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 9 luglio 15, dott. Stefani).
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Appare opportuno richiamare sul punto, fra le tante pronunce favorevoli all’introduzione del divieto dell’anatocismo ed all’immediata efficacia dell’innovazione nei rapporti fra banche e correntisti, l’ordinanza del Tribunale di Biella del 7 luglio 2015, dott. Pipicelli, nella quale è stato condivisibilmente affermato che “ … alla lettera a) il legislatore ha indicato la necessità che gli interessi (semplici e non composti), sia debitori che creditori, siano ‘conteggiati’ con la medesima periodicità”.
In senso contrario si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza collegiale 3 aprile 15, in cui è dato leggere che la riforma sarebbe sospensivamente condizionata all’intervento del CICR, ma tale tesi non può essere condivisa.
Infatti, l’articolo in esame vieta in toto l’anatocismo bancario e nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, salvo ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporalmente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata (sic!).
Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che vorrebbe rimetter al successivo intervento del CICR la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB, in quanto così facendo si vorrebbe attribuire a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.
L’intervento del CICR deve riguardare, solo gli aspetti tecnico-contabili, conseguenziali al divieto introdotto, che verranno ad essere uniformati per tutto il sistema bancario ed evitare la ricordata libertà di regole contabili; analogamente è da escludere che la delibera CICR possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi e quindi prevedere una soluzione differente da quella chiaramente adottata dal legislatore.
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Ai sensi dell’art. 1339 c.c., la disciplina di cui al nuovo testo dell’art. 120 TUB verrà a disciplinare anche i contratti di conto corrente bancario in essere, sia pure limitatamente agli effetti non ancora prodotti all’1° gennaio 14, data di entrata in vigore della nuova disciplina, che andrà a sostituire o integrare per il periodo successivo la clausola difforme non più ammessa dall’ordinamento.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.