Anatocismo e interessi ultralegali: necessario un accordo scritto
L’obbligo del correntista di pagare alla banca interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, non rilevando un comportamento delle parti per facta concludentia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 10516 depositata il 20 maggio 2016.
Il caso.
Un’impresa agiva in giudizio, unitamente al proprio fideiussore, per ottenere la ripetizione dell’indebito pagato ad un istituto di credito derivante dall’illegittimità dei tassi applicati sul conto corrente. Con separato giudizio, la banca otteneva decreto ingiuntivo verso l’impresa per recuperare il proprio credito. Il decreto ingiuntivo veniva opposto e le due cause riunite.
Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento a favore della banca della somma dovuta a seguito del ricalcolo delle somme.
La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado disattendendo le doglianze degli appellati relative alla capitalizzazione annuale, agli interessi ultralegali ed alla commissione di massimo scoperto.
L’impresa ed il fideiussore proponevano ricorso per cassazione.
Interessi ultralegali e obbligo di pattuizione scritta.
La costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicché nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia (Cass. 3017/2014).
La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto all’art. 1284 c.c. (Cass. n. 17679 del 29 luglio 2009).
Anatocismo.
Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Sezioni Unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010).
La nullità della commissione di massimo scoperto è rilevabile d’ufficio.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunciava l’erroneità della determinazione del tasso, in violazione dell’art. 2 l. n. 108/96 poiché non inclusiva della commissione di massimo scoperto.
Il ricorrente deduceva la violazione della legge sopravvenuta non per il passato ma per la durata del contratto successiva alla sua entrata in vigore.
Ebbene, la nullità della clausola è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 2910/2016 la quale ha ritenuto rilevabile d’ufficio la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto).
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.