Anatocismo: la nullità degli interessi nei contratti anteriori al 2000
Tribunale di Foggia, 18 febbraio 2016, n. 541
I giudici pugliesi hanno ricordato che è ormai pacifica l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti bancari che, come quello in contestazione nel caso di specie, sono stati stipulati anteriormente al 22 aprile 2000. Trattasi, infatti, di una prassi contrastante con l’articolo 1283 del codice civile, in base al quale gli interessi scaduti, in mancanza di usi normativi contrari, possono produrre interessi solo dal giorno in cui è stata proposta domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e pur sempre se dovuti per almeno sei mesi.
Il Tribunale pugliese, sul punto, ha effettuato un’analitica ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia, precisando come oggi il riferimento regolativo della situazione sia contenuto nella delibera del CICR – comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000.
Ebbene, se con la legge 342 del 1999 si era tentato di introdurre una sanatoria delle clausole relative alla produzione di interessi contenute nei contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore della delibera, la sentenza della Corte costituzionale 425/2000 ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione.
Pertanto, per il periodo precedente alla delibera del CICR è tornato in auge il revirement della Cassazione, secondo il quale deve considerarsi illegittima la pratica della capitalizzazione degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente, poiché fondata su un uso negoziale e non su un uso normativo.
I giudici di legittimità hanno, poi, chiarito con la sentenza 21095/2004 che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi riguarda anche quelle contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale.
Nulla, dunque, la clausola anatocistica con conseguente negazione del diritto della banca alla capitalizzazione annuale degli interessi passivi, atteso che non vi è possibilità di integrare legalmente il contratto con clausole che prevedono capitalizzazioni di diversa periodicità.
Vedi anche: “Cassazione, vietato l’anatocismo bancario annuale dal 1° gennaio 2014“
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